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IL REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA: 3 MOTIVI PER CUI POTRESTI ESSERE ASSOLTO

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L'Agenzia delle Entrate ti ha accusato di omesso versamento IVA? Temi che simili accuse possano essere mosse nei tuoi confronti?

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Vediamo insieme.

Il reato di omesso versamento al pagamento delle imposte è disciplinato dall'art. 10-ter del D.lgs. 74/2000 che prevede la pena della reclusione fino a 2 anni per “chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta”.

CHI PUÒ REALIZZARE IL REATO?

Nonostante la norma utilizzi il termine “chiunque”: integrano il reato solo i soggetti chiamati ad assolvere gli adempimenti Iva.

Quindi, sono esclusi ad esempio coloro che effettuano operazioni esenti o che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale.

Se sei stato accusato o hai fondato timore che l'Agenzia delle Entrate possa accusarti, dai un'occhiata a questi  3 motivi per cui potresti essere  assolto:

1 - Il reato non sussiste se non ci sono risorse.

La Corte di Cassazione con sentenza numero 17727/2019 si è pronunciata sul ricorso proposto dall'imputato, avverso la sentenza, poi annullata dalla Corte, per essersi il reato estinto per prescrizione, con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva confermato la responsabilità a suo carico  del reato di omesso versamento Iva ex art.10- ter del d.lgs 74/2000.

In particolare, nel ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato deduceva, fra gli altri, i seguenti motivi: impossibilità per l'imputato del versamento per assoluta mancanza di liquidità ed impossibilità di reperirla e travisamento di prova decisiva, non avendo la Corte territoriale riconosciuto la causa di non punibilità della forza maggiore a fronte delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare escusso in qualità di testimone circa l'insussistenza nelle casse della società di fondi sufficienti per effettuare il pagamento del debito d'imposta.

La Corte di Cassazione ha chiarito come in materia di omesso versamento dell'iva determinato dalla insussistenza di risorse sufficienti, la giurisprudenza ha proposto argomentazioni non univoche.

Secondo un primo indirizzo, risponde per il reato di omesso versamento Iva il soggetto, “quantomeno a titolo di dolo eventuale  il soggetto, che subentrando ad altri nella carica di liquidatore o amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima”( v., fra le altre ,Cass., sez. 3, 34927/2015).

Altro più recente indirizzo, invece, ha affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari il liquidatore di società risponde del delitto di omesso versamento delle ritenute (art. 10 bis del d.lgs. 74/2000) “non per il mero fatto del mancato pagamento (...) ma solo qualora distragga l'attivo della società in liquidazione al fine di pagamento delle imposte lo destini a scopi differenti”(Cass. Sez. 3, n. 21987/2016).

2) Assoluzione perché il fatto non costituisce reato e mancanza di dolo

 Il Tribunale di Milano con sentenza n. 1342/2019 in materia di omesso versamento Iva, ha assolto l'imputato “perchè il fatto non costituisce reato” in quanto ha escluso la sussistenza del dolo generico richiesto dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000.

La motivazione assolutoria è avvenuta alla luce delle argomentazioni proposte nella consulenza tecnica presentata dalla difesa dove emerge che riguardo all'anno d'imposta in cui l'Iva non venne versata la società non aveva incassato  fatture emesse per rilevanti importi, emesse tutte nei confronti della principale destinataria dei servizi erogati dalla società stessa.  In particolare, emergeva che tale società in quell'anno entrò in un grave stato di crisi che la condusse a presentare domanda di concordato preventivo, che bloccò qualsiasi pagamento verso la società creditrice, con conseguente impossibilità oggettiva di adempiere all'obbligazione tributaria.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha condiviso l'orientamento espresso dalla suprema Corte, secondo la quale ai fini della prova del dolo generico “occorre ravvisare la concreta possibilità di adempiere il pagamento nei termini di legge, che costituisce il presupposto della sussistenza della volontà del soggetto obbligato di non effettuare il versamento del dovuto” (Cass., sez. 3, sentenza n. 6220/2018).

Pertanto, il Tribunale di Milano ha ritenuto che difettasse la concreta possibilità di adempiere all'obbligo di pagamento dell'iva in capo all'imputato per cause a lui non imputabili.

3) Omesso versamento e crisi di liquidità. Assolto l'imprenditore che non paga l'Iva per pagare fornitori e dipendenti.

La Corte di Cassazione con sentenza n.  42522 /2019 si è pronunciata sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna avverso la sentenza che aveva assolto in secondo grado l'imputato dal reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 74/2000.

La Corte di Cassazione ha dichiarato tale ricorso inammissibile: in particolare, rilevando come i giudici d'appello avessero basato l'“assoluzione dell'imputato ritenendo non esigibile la condotta antidoverosa omessa, sulla base del rilevo che i soci di controllo della società capogruppo avevano adottato le iniziative idonee a tentare di fronteggiare la crisi finanziaria che aveva, tra le altre, colpito la società amministrata dall'imputato, facendo ricorso ance a beni personali allo scopo di reperire la liquidità necessaria per assolvere alle obbligazioni sociali (..) e che la scelta dell'imputato  di provvedere al pagamento di dipendenti e fornitori era avvenuta in una prospettiva di continuità aziendale, nella convinzione che tale opzione avrebbe consentito la prosecuzione dell'attività di impresa, il conseguimento di ricavi e la produzione di utili e, quindi, anche l'adempimento alla scadenza della obbligazione tributaria”.

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Questi sono solo alcuni motivi che possono condurre all’assoluzione dal reato di omesso versamento Iva, tuttavia l'elenco non è per niente esaustivo e le variabili da considerare sono molte di più. Per approfondire puoi ricercare tra le tante sentenze e ricorsi pubblicati sul nostro sito o chiedere l'intervento di un avvocato tributarista esperto proprio in questi temi per trovare la soluzione migliore possibile in relazione al tuo personale caso.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un giurista che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti.

 

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