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Spesometro
L'Agenzia delle Entrate confronta i dati comunicati dai contribuenti con quelli comunicati dai loro clienti alla stessa Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
Ove ritrovi possibili incongruenze od anomalie, da cui sembra risultare che i contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito, informa i contribuenti, trasmettendo la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato dai contribuenti.
A questo punto, a mente, del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. 221446 (Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affar dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), il contribuente può fornire elementi, fatti o circostante non conosciuti dall'Agenzia in grado di giustificare la presunta anomalia.
Il contribuente può altresì regolarizzare gli errori od omissioni e beneficiare della riduzione sanzionatoria previste per le violazioni di cui trattasi.
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Per esaminare le argomentazioni processuali sviluppate dal nostro studio all’interno di un reclamo avverso un avviso di accertamento fondato sui dati del c.d. “spesometro”, che riteniamo meritevoli di nota perché hanno permesso di ottenere l’immediato integrale annullamento dell’avviso di accertamento notificato al contribuente a seguito della mera proposizione del ricorso-reclamo, potete consultare il presente link:
Per richiedere una consulenza a seguito del ricevimento di un questionario, invito al contraddittorio, invito a comparire o avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, compila il modulo contatti che trovi nella pagina principale del nostro sito https://www.studiotributariodlp.it o nella pagina contatti.
DLP Studio Tributario collabora, anche a distanza (su Roma e tutti i principali fori d'Italia), con dottori commercialisti e studi legali per la gestione congiunta di contenziosi tributari ovvero consulenze strategiche su singole pratiche. Ove anche il Vostro studio fosse interessato ad una collaborazione o ad un nostro parere su singoli contenziosi tributari, instaurati o da instaurare, può contattarci attraverso l'apposito modulo: https://www.studiotributariodlp.it/index.php/contatti
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Commissione Tributaria Provinciale di Bari
Sent. n. 2497/2017
Svolgimento del processo
Con ricorsi, depositati presso questa Commissione 1'1.08/24.11.2016, la xxx Scarl, cessata con cancellazione dal registro delle Imprese il 25.03.2016,in persona del liquidatore, e i soci XXX, XXX, XXX e XXX, hanno impugnato l'avviso di accertamento n. XXX, notificato il 6.07.2016 e i conseguenti avvisi di presa in carico notificati ad essi soci il 14.09.2016, tutti relativi all'anno di imposta 2012, per llDD, IRAP e IVA sul reddito di impresa calcolato dai dati e notizie raccolti, stante la mancata presentazione di dichiarazione dei redditi, oltre sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, a seguito della verifica effettuata nei confronti della società "XYZ, aveva appurato che la XXX Scarl, nell'esercizio della suddetta attività, aveva emesso alcune fatture per prestazioni rese a favore della stessa società, nell'anno di imposta 2012.
Per acclarare l'entità dei ricavi l'Ufficio procedeva ad interrogare la banca dati dell'anagrafe tributaria, software, SPESOMETRO, constatando che la cooperativa aveva conseguito ricavi per € 570.486,00 su cui gravava IVA per€ 119.779,00 e operazioni passive per€ 251.100,00. Per lo stesso anno risultava altresì presentato il mod. 770 semplificato da cui emergeva che la società avesse indicato n. 49 comunicazioni dati relativi alla certificazione di lavoro dipendente per un costo totale di€ 107 .980,45.
Riscontrata la suddetta inadempienza fiscale, l'Agenzia aveva notificato l'avviso secondo la norma di cui all'art. 28 c.4 D.lgs 175/2014, ai sensi del quale "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di
liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione
della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese".
L'avviso di accertamento e i provvedimenti di presa in carico sono stati impugnati con separati ricorsi, successivamente riuniti innanzi a questa Commissione.
Deducono i ricorrenti, nel presente ricorso, la nullità della notifica dell'avviso di accertamento alla società in considerazione della sua cancellazione dal registro delle Imprese già dal 25.03.2013, considerata l'inefficacia retroattiva dell'art. 28 Dlgs 175/2014, salvo che la richiesta di cancellazione sia avanzate nel vigore dello stesso e la conseguente nullità di ogni pretesa fiscale nei confronti dei soci; in subordine rilevano l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 cit. per contrarietà agli art. 3 e 76 Cost.; la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale; la carenza di motivazione degli atti di accertamento, la mancanza di presunzioni certe e univoche e l'infondatezza nel merito; la mancata allegazione di atti richiamati; l'illegittima ed erronea determinazione della base imponibile; la violazione dell'art. 2495 cc.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Bari chiedendo il rigetto dei ricorsi.
All'udienza pubblica del 14.06.2017 la causa, previa riunione dei distinti procedimenti, è stata
riservata per la decisione, sentiti i procuratori delle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso laddove proposto direttamente dalla XXX Scarl in persona del liquidatore.
La Suprema Corte è infatti ferma nel ritenere il principio, che questa Commissione non ha motivo di disattendere, secondo il quale la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese è improponibile, in quanto l'effetto estintivo che ne deriva determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore stesso, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti (cfr. Cass. n. 22863/2011; S.U. n .4060/2010; Cass. n .28187 /2013; Cass. n.5375/2016; Cass. Ordinanza n. 11100 del 05/05/2017).
La causa non poteva essere, quindi, proposta su iniziativa del liquidatore della società estinta - cfr.Cass.n.4853/2015; Cass.n.21188/2014- nemmeno trovando applicazione l'art.28 c.4 d.lgs.n.175/2014, trattandosi di norma non retroattiva - cfr. Cass. n .6743/2015.
L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Cassazione, valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente. (Sez. 5, Sentenza n. 6743 del 02/04/2015, Rv. 635140 - 01).
Ne consegue, con riguardo ai ricorsi proposti dai soci, che gli stessi sono fondati.
È, infatti, consentito al Fisco di agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, salvo quanto previsto dal nuovo art. 2495 c.c. Per quest'ultima norma, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse, in base al bilancio finale di liquidazione. Come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, dal chiaro tenore testuale delle disposizioni tributarie e civilistiche, la responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo nelle varie fasi, cosicché il Fisco, il quale agisce nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità quest'ultimo, e cioè che, in concreto, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa (Cass. 19732/2005; Cass.11968/2012; Cass. 7676/2012), ovvero che vi siano state le assegnazioni sanzionate dalla norma fiscale. Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate non ha in alcun modo specificato di ascrivere ai soci neppure una presunta distribuzione relativamente al periodo d'imposta 2012, non avendo tale distribuzione formato oggetto dell'accertamento.
Come ha avuto modo di precisare la S.C. in una recente sentenza, "In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495, comma 2, e.e. implica che l'obbligazione sociale non si estmgue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio". (Cass. Sez. 1-, Sentenza n. 15474 del 22/06/2017, Rv. 644762 - 02).
L'Amministrazione finanziaria, dunque, è tenuta a dimostrare i presupposti della responsabilità dei soci, nei confronti dei quali agisce, anche nei limiti di cui all'art. 2495 cc e, cioè che, in concreto, vi sia stata distribuzione dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata effettivamente riscossa.
Nella specie tale onere non è stato assunto da parte dell'Amministrazione finanziaria.
I ricorsi vanno, pertanto accolti, nei limiti di cui in narrativa.
Le spese processuali vanno poste a carico dell'Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto da XXX in liquidazione e accoglie i ricorsi proposti dai soci, disponendo l'annullamento degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti di presa in carico, meglio indicati in narrativa.
Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese che si liquidano in complessivi € 5.600,00 oltre accessori.
Così deciso in Bari, addì 14/06/2017.
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