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Estratto: “l'introduzione solo virtuale della merce importata nel deposito fiscale comporta, quindi, che l’IVA è dovuta al momento della importazione, sicchè il pagamento mediante il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. Reverse charge) costituisce un adempimento tardivo dell'imposta de qua; - tale versamento tardivo, tuttavia, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato, è suscettibile di integrare solo una violazione formale, che non può rimettere in discussione il diritto a detrazione del soggetto passivo”.

Estratto: “questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. 22878/2014; Cass. 2967/2014; Cass. 13/10/2016, n. 26651) che il fatto che il professionista operi presso due (o più) strutture materiali non è circostanza che possa dar luogo ad un'autonoma organizzazione, ove tali studi costituiscano semplicemente uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio della attività professionale autonoma”.

Estratto: “premesso che, nella specie, tra l'ultimo "processo verbale giornaliero di verifica" presso gli uffici amministrativi della società contribuente (datato 14 novembre 2007) e la notifica dell'atto impositivo (in data 17 dicembre 2007) erano intercorsi meno dei sessanta giorni prescritti dall'art. 12, comma 7, L. 212/00, non rilevando, a tal fine, il successivo "rapporto investigativo", allegato all'avviso di accertamento - sia con riguardo all'Iva che con riguardo all'imposta diretta (Irpeg)- non trattandosi di accertamenti "a tavolino"- è evidente la violazione ex art. 12, comma 7, cit., del contraddittorio endoprocedimentale”.

Estratto: “La sentenza impugnata fa riferimento al termine di diciotto mesi previsto originariamente dall'art. 38 del D.P.R. 602/73, ignorando la sua estensione fino a quarantotto mesi disposta dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133”.

Estratto: “è innanzitutto pacifico che la modifica dell'art. 14 co. 4 bis della I. n. 537 del 1993 intervenuta nel 2012, costituendo jus superveniens astrattamente più favorevole al contribuente abbia efficacia retroattiva (ex multis, cfr. Cass., , ord. n. 17788/2018; 26461/2014). Ne discende che ove risultassero contestati solo reati contravvenzionali, non potrebbero essere ripresi a tassazione i costi”.

Estratto: “La CTR nella sintetica motivazione sembra richiedere la prova del rapporto specifico tra redditi esenti e sostenimento delle spese incrementative, mentre l'orientamento che oggi appare prevalente è quello per cui non occorre la prova dello specifico impiego della somme, ma è sufficiente dimostrare la disponibilità di somme (…) In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica.”

MassimaQualora il valore della cessione sia stato determinato a seguito di pubblico incanto, trova applicazione l'art. 44 del d.P.R. 131/1986 e non la norma generale di cui all'art. 43 stesso decreto e ciò anche nel caso in cui la vendita sia avvenuta con le forme proprie di una vendita privata”.

Massima: “Ai fini dell'imposizione IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo o di un professionista non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è necessario che tale struttura sia anche autonoma, cioè che faccia capo al lavoratore stesso. Non sono, pertanto, imponibili, ai fini IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compensi per le attività svolte all'interno di una struttura organizzata da altri (Conf. Cass. nn. 9692/2012, 4080/2017, 2448/2017 e 14339/2018)”.

Estratto: “accolti in ragione della questione posta nel quinto motivo - relativa alla nullità assoluta degli atti impositivi, per la mancata loro sottoscrizione da parte del direttore dell'Ufficio o di un suo delegato - che è fondata ed assorbente di tutte le altre. In tema di IVA, l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.”