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È corretto annullare un avviso di rettifica che fa riferimento ai soli valori OMI. Rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “l'avviso di rettifica ha fatto riferimento ai soli valori OMI, i quali peraltro non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima”.

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Corte di Cassazione, Sez. 6

Ordinanza n. 35 del 3 gennaio 2019

Rilevato:

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva accolto l'appello della s.n.c. C. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Potenza. Quest'ultima aveva rigettato l'impugnazione della contribuente contro un avviso di liquidazione per imposta di registro, relativo all'anno 2011;

Considerato:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 DPR n. 131/1986; che la CTR - nel reputare non sufficientemente provata la pretesa tributaria, fondata sullo scostamento fra il valore dichiarato e quello OMI - avrebbe omesso di considerare che trattavasi di imposte indirette, essendo l'imposta di registro volta a colpire il valore dei beni oggetto del negozio tassato; che l'intimata ha resistito con controricorso; che il motivo non è fondato; che, in tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 della I. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Sez. 5, n. 21813 del 07/09/2018; Sez. 6-5, n. 14117 del 16/06/2018); che, come ammette la stessa ricorrente, l'avviso di rettifica ha fatto riferimento ai soli valori OMI, i quali peraltro non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" (Sez. 6-5, n. 25707 del 21/12/2015); che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in euro 3.500, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

 

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