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Estratto: “il sistema di accertamento delle violazioni doganali, delineato dal Testo Unico 23 gennaio 1973, n. 43, e dal Reg. (CEE) n. 2913/92, applicabili ratione temporis, presuppone una precisa articolazione della competenza sul territorio, prevedendo, per ogni attività o situazione considerata, una singola dogana competente per territorio, individuabile in ragione di un criterio di collegamento, esplicitamente o implicitamente indicato e corrispondente, in linea generale, al luogo in cui si è radicato un rapporto ovvero è sorta un'obbligazione o è accaduto un fatto, con la conseguenza che, in mancanza dell'enunciazione di uno specifico criterio di collegamento territoriale, non può ritenersi competente qualsiasi ufficio doganale operante sul territorio nazionale (cfr. Cass. 5 luglio 2011, n. 14786)”.

Estratto: “la mera circostanza dell'impiego, da parte del professionista, di personale dipendente che esplichi mansioni di segreteria, non costituisce indice significativo della ricorrenza del presupposto impositivo dell'i.r.a.p., se non eccede il numero di un collaboratore, che la citata Cass., Sez. U., 10/05/2016, n. 9451 ritiene, con riferimento al fattore della forza lavoro, la soglia minima da oltrepassare per poter presumere ragionevolmente la sussistenza dell'autonoma organizzazione”.

Estratto: “omessa motivazione in merito alla circostanza che la ricorrente aveva subito un aumento dei costi di costruzione degli immobili Il motivo è fondato. Anche sotto questo aspetto la motivazione non appare sufficiente, perchè si limita a confermare l'operato dell'ufficio affermando che i prezzi di vendita erano non giustificati. A fronte di quanto dedotto dal contribuente, consistente in rilievi su aspetti specifici, la motivazione della CTR è rimasta su un piano eccessivamente generico”.

Estratto: “la sentenza impugnata, nel dare atto che le risultanze del bilancio tenevano conto delle somme erogate dai soci e facevano scaturire un obbligo sociale di restituzione che qualificava la natura di finanziamento all'operazione (e non di sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 D.P.R. n. 917/86) ha correttamente interpretato la normativa applicabile”.

Estratto: “La formazione, infatti, del giudicato esterno circa l'insussistenza della qualità di eredi del sig. G.I. delle odierne parti private, priva, infatti, di ogni supporto logico e normativo l'avviso di accertamento dalle stesse impugnato, basato sul presupposto - travolto dall'anzidetta statuizione giudiziale - che i signori E.R. e R.I. potessero essere ritenuti obbligati quali eredi”.

Estratto: “fra "gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità necessarie", accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi "personali" di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella "attività diretta alla scambio di beni a di servizi”.

Estratto: “le particolari ragioni di urgenza, che, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non possono consistere nell'imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell'accertamento da parte dell'Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest'ultimo”.

Estratto: “La CTR, come anticipato, ha però accolto il ricorso della contribuente affermando che «non v'è prova documentale che la sig.ra M. abbia partecipato alla distribuzione degli utili extra bilancio, né sussistono elementi obiettivamente apprezzabili idonei a pervenire, anche in via presuntiva, a tali conclusioni: la posizione di socia minoritaria (20%) e il non aver rivestito cariche sociali inducono a ritenere che l'altro socio Amministratore (nel frattempo divenuto latitante) gestisse la società come cosa propria senza rendere l'attuale appellante effettivamente partecipe della gestione». 5.6. La decisione della CTR si fonda su un fatto che non è contestato dall'Ufficio, il quale obietta il malgoverno della presunzione di matrice giurisprudenziale sopra indicato. 5.7. Così facendo, però, l'Ufficio, deduce un fatto diverso da quello positivamente affermato dalla sentenza impugnata, del quale chiede sostanzialmente il riesame nel merito. Ciò che in fin dei conti viene sollecitata in questa sede è la rivalutazione del fatto storico incontestabilmente affermato (la mancata percezione, da parte della contribuente, degli utili extra-bilancio) mediante la allegazione di una presunzione semplice. 5.8. Ne consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile”.

Estratto: “La valutazione sulla eccessiva sproporzione rispetto alle condizioni di mercato del canone di locazione offerto per la stipula del contratto costituisce una questione di fatto che deve essere risolta in sede di merito perché deve prendere in considerazione le condizioni e il pregio dell'immobile, la sua collocazione, i prezzi normalmente praticati nella zona, in linea con i criteri stabiliti dall'art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986, per la valutazione del valore normale dei beni e dei servizi, e con la esclusione della natura straordinaria delle situazioni oggettive che hanno reso impossibile la stipula del contratto di locazione, non potendosi certamente pretendere che il contribuente agisca in perdita per evitare l'applicazione dell'art. 30, legge n. 724 del 1994 ”.