Se sei socio di una società e - sulla base dell’accertamento effettuato nei confronti della società di cui sei socio - l’Agenzia delle Entrate, nonostante si tratti di una società di capitali, ti sta contestando la percezione di utili in nero, prosegui nella lettura, perché vedremo a quali condizioni per la giurisprudenza l’accertamento nei confronti della società è estensibile ai soci e menzioneremo alcuni motivi per cui l’avviso che ti hanno notificato potrebbe essere nullo.
Estratto: “deve ritenersi che, quando, per univoche e specifiche disposizioni statutarie, un ente non imprenditoriale sia tenuto a realizzare una finalità assistenziale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 tramite la dazione in godimento a terzi bisognosi di immobili di sua proprietà, questa modalità di utilizzo dei cespiti non è di ostacolo, di per sé, al riconoscimento del beneficio previsto dalla disposizione da ultima citata”.
L'Agenzia delle Entrate ti ha accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (reato punito dall'art. 11 del D.lgs. 74/2000)? Temi che simili accuse possano essere mosse nei tuoi confronti?
Vediamo insieme questo reato.
All’interno della rubrica dedicata all’argomentazione processuale ed alla persuasione in generale, prosegue il ciclo di interviste a studiosi della persuasione e della argomentazione, da chi la insegna nelle aule universitarie, a chi si prefigge di insegnarla a politici e top managers, e chi ne ha scritto bestsellers. Oggi parliamo con Gabriele Zanaria.
Estratto: “La pronuncia della CTR non è logicamente consequenziale nel considerare insufficiente un ricarico dell'87% rispetto ad un preteso ricarico medio del 250/350%, laddove lo studio di settore (a pag. 6 del ricorso) evidenzia un "range" di ricarico normale 74->224% e il rilievo non è contestato in controricorso: sicché appare congruo un ricarico che, seppure poco sopra il minimo, rientra nell'ampio spettro dello studio di settore, ove la percentuale massima è il triplo della minima, tanto da non poter costituire, ex se solo, indizio sufficiente per sostenere la ripresa a tassazione”.
Estratto: “Secondo una corretta applicazione del criterio giuridico di riparto dell'onere della prova, invece, spettava all'Amministrazione finanziaria - nella veste di attrice sostanziale, la quale, coll'atto impositivo, aveva fatto valere la maggiore pretesa erariale, derivante dall'indeducibilità dei costi inesistenti - dimostrare l'effettivo trasferimento, totale o parziale, nell'esercizio 2005, degli immobili solo apparentemente ristrutturati”.
Estratto: “La CTR ha violato i principi in tema di onere della prova e non ha motivato correttamente laddove, in favore dell'ufficio, si è limitata a recepire acriticamente le conclusioni dell'avviso di accertamento sul collegamento tra incrementi patrimoniali ed investimenti ai redditi, e dall'altro lato, non ha considerato la prova contraria offerta dal contribuente. Il motivo è fondato, quanto meno sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.”
Estratto: “al fine di evitare che l'ammissibilità di tali dichiarazioni possa pregiudicare la difesa del contribuente ed il principio di uguaglianza delle parti, è necessario riconoscere che, al pari dell'Amministrazione finanziaria, anche il contribuente possa introdurre nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale per far valere le proprie ragioni e tali dichiarazioni devono assurgere a rango di indizi, che necessitano di essere valutati congiuntamente ad altri elementi”.
Estratto: “Il motivo è fondato. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria valutazione negativa sulle giustificazioni fornite dal contribuente con la frase "il ricorrente non ha fornito elementi di riscontro" che costituisce una motivazione apparente che non dà conto delle specifiche e concrete giustificazioni addotte dal ricorrente di cui è necessario dare conto; Che la sentenza deve conseguentemente essere cassata”.
Estratto: “Di tali principi non fa corretta applicazione la sentenza impugnata, che, erroneamente applicando le regole di riparto dell'onere della prova, non tiene conto che, in primis, incombe all'Ufficio l'onere di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento, poi, soltanto facendo carico al contribuente l'onere dì provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, le circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale cui fanno riferimento i parametri o gli studi di settore”.
All’interno della rubrica dedicata all’argomentazione processuale ed alla persuasione in generale, prosegue il ciclo di interviste a studiosi della persuasione e della argomentazione, da chi la insegna nelle aule universitarie, a chi si prefigge di insegnarla a politici e top managers, e chi ne ha scritto bestsellers. Oggi parliamo con Grazia Bozzo.
Estratto: “La decisione si pone in contrasto con l'orientamento - ormai consolidato - di questa Corte, secondo il quale, ai fini dell'imposizione dell'i.r.a.p., il requisito l'autonoma organizzazione non può essere desunta dal valore assoluto dei compensi e dei costi e dal loro reciproco rapporto percentuale, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per í rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), costituendo, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo"”.
Estratto: “La lettura del provvedimento evidenzia, senza possibilità di equivoco, che l'insussistenza della nullità della dichiarazione presentata dal liquidatore della fallita, già accertata dalla sentenza della CTR in quella sede impugnata, e la conseguente carenza del presupposto del potere accertativo induttivo di cui al citato art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, sono state confermate da questa Corte, sia pur previa correzione della relativa motivazione, e pertanto esulavano dall'oggetto del giudizio di rinvio ed erano passate in giudicato tra le parti”.