Estratto: “le condizioni di operatività della contribuente risultano dalla documentazione fiscale emessa per i canoni di affitto e dalla dichiarazione IVA per l'anno 2003", osserva il collegio che una sentenza siffatta non può essere censurata -come fa l'ufficio con l'odierno ricorso- ai sensi del n. 3 comma 1 art. 360 c.p.c., che contempla la violazione di legge e/o la falsa applicazione di legge; cioè, quanto al primo vizio, erronea individuazione (configurabile sia in positivo -come esistenza- sia in negativo -come inesistenza) della norma e, quanto al secondo vizio, riferimento improprio della fattispecie concreta a quella astratta e, dunque, applicazione erronea della norma al caso concreto”.
Estratto: “Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il motivo infatti si esaurisce nelle considerazioni sopra trascritte e nel mero richiamo delle argomentazioni svolte nella fase del merito in forza delle quali la cartella di pagamento atteneva ad imposte dichiarate e non versate, liquidate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73”.
Estratto: “(...) osserva il collegio che il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza: non è dato, infatti, rinvenire nell'unico motivo di ricorso la esplicita e specifica indicazione delle ragioni, in base alle quali è dedotta la erroneità della sentenza mediante la necessaria puntuale individuazione dei punti della decisione cui quelle ragioni si riferiscono”.
Estratto: “Premesso che la eccezione della insussistenza del credito con correlata richiesta di produzione della documentazione idonea a provarne la sussistenza è stata avanzata per la prima volta in appello, l'assunto di parte ricorrente è tutto incentrato sul fatto che -in fattispecie quale quella in esame di diniego di rimborso tributo- il contribuente assume il ruolo di attore e su di lui incombe l'onere della prova non assolto con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella dichiarazione presentata con riguardo all'IVA: si tratta di deduzioni, che lungi dal paralizzare il carattere di novità che accompagna l'eccezione in parola, incorrendo nel presente difetto di autosufficienza, che impone di dichiarare inammissibile il ricorso”.
Estratto: “non risulta affatto viziato il ragionamento dei secondi giudici che hanno ritenuto soddisfacenti le circostanze addotte dalla contribuente (concessione in fitto a società terza dell'unica azienda posseduta dalla società contribuente; comparazione tra il canone di affitto percepito e canoni di fitto di aziende similari ricadenti nella stessa zona), per dare prova contraria alla presunzione di reddività minima”.
Estratto: “I motivi sono fondati in quanto il giudice dell'appello ha considerare l'improcedibilità dell'appello incidentale quale conseguenza del rigetto dell'appello principale, quando, viceversa, solo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale, e non il suo rigetto nel merito, rende improcedibile l'appello incidentale. L'art. 334 cod. proc. civ. fa dipendere la validità dell'impugnazione tardiva dall'ammissibilità dell'appello principale, mentre, nel caso in esame, non si è in presenza di un appello incidentale tardivo e, comunque, l'appello principale è stato rigettato nel merito e non dichiarato inammissibile, per cui illegittima è la dichiarazione di improcedibilità dell'appello incidentale quale conseguenza del rigetto dell'appello principale”.
Estratto: “non v'è dubbio che l'impugnazione del ruolo sia pienamente ammissibile e che i secondi giudici siano incorsi nell'errore e nell'omissione censurati, laddove hanno ritenuto che il ruolo, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non poteva essere impugnato autonomamente dalla cartella (v. sentenza pag. 2-3-: "ruolo e cartella costituiscono un unico atto impugnabile non separabili...")”.
Estratto: “l'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta».
Estratto: «nel caso in cui la impresa contribuente abbia esternalizzato alcune fasi del processo produttivo a imprese terze, mettendo a disposizione di queste ultime beni di sua proprietà, relativamente ai quali ha sostenuto costi pluriennali, ovvero relativamente ai quali abbia contabilizzato canoni di leasing, la stessa può considerare inerenti i relativi costi, ove l'attività svolta dal terzo che utilizzi i beni del contribuente si inserisca quale segmento produttivo nell'attività imprenditoriale complessivamente svolta dalla contribuente».
Estratto: “Nel caso in esame, l'Ufficio avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui i motivi dedotti dal contribuente, malgrado la documentata gravità e le pacifiche conseguenze invalidanti non transitorie derivatene, non siano valse a superare, se non in parte, la presunzione su cui era basato l'atto impositivo”.
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