Estratto: “ sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la "notifica" dell'atto impugnato può costituire rassicurante prova dell'effettivo rispetto del termine di impugnazione) La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione”.
Estratto: “in tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4, bis, I. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. con I. n. 44 del 2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi di beni o servizi, non utilizzati direttamente per commettere il reato, relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento di dette operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del TUIR approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”.
Estratto: ”l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (...)in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità".
Estratto: “Quanto alla affermazione che i debiti fiscali rientrerebbero "a pieno titolo" tra le spese necessarie alla famiglia, essa è in contrasto con quanto affermato da questa Corte in ordine al criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale. Il predetto criterio va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, e la predetta finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 3738/2015)”.
Lavoratori frontalieri italiani e tasse. Attenzione alle lettere dell'Agenzia delle Entrate
Estratto: “con lo spiegato motivo, - che, peraltro, alcuna censura articola in relazione allo (specifico) accertamento svolto dal giudice del gravame quanto alle (articolate) caratteristiche del terreno in questione nè individua il fatto decisivo (e, in tesi, diversamente risolutivo) in quanto tale idoneo ad incidere sull'inferenza probatoria tratta in relazione a dette caratteristiche, - la ricorrente finisce col sollecitare un (mero) riesame del materiale probatorio versato nel processo e, così, una rivalutazione dei dati probatori (in tesi) confermativi dell'accertamento di maggior valore dei terreni in contestazione; laddove, com'è evidente, il giudice del gravame ha assolto al compito, a lui riservato, di valutare le fonti di prova offerte dalle parti e di selezionarne la rilevanza in funzione della relativa attendibilità e concludenza (siccome prove ritenute idonee a dimostrare i fatti in contestazione)”.
Estratto: “nel processo tributario deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo dipendente dei terzi in fattispecie connotate da solidarietà tributaria (sia pur non paritetica; Cass., 12 gennaio 2012, n. 255); e detto principio è stato espressamente applicato dalla Corte alla fattispecie in trattazione che, com'è noto, è caratterizzata dalla solidarietà passiva paritetica che avvince le parti contraenti (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 57, c. 1; v. Cass., 13 luglio 2017, n. 17279); - va, del resto, rimarcato che, - come ben evidenziato dal giudice del gravame, - l'intervento in questione non ha comportato né l'estensione del thema decidendum né l'esercizio di poteri processuali autonomi, così che non si è affatto risolto in un'indebita rimessione in termine (così come una tale rimessione non può identificarsi con l'effetto espansivo esterno del giudicato, ex art. 1306, c. 2, cod. civ., sia pur a fronte della definitività dell'avviso di accertamento)”.
Estratto: “le doglianze della contribuente circa la valenza probatoria attribuita dal giudice di appello alla perizia di stima dell'Agenzia del Territorio sono fondate, stante l'orientamento di questa Corte per cui "In tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima dell'UTE o di altro ufficio tecnico, che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile solo perché proveniente da un'articolazione dell'Amministrazione finanziaria, non può considerarla di per sè sufficiente a supportare l'atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell'interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento”.
Estratto: “Il comma 2-bis dell'art.77 del d.P.R. 602/1973 stabilisce che "L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca...". La comunicazione è ciò che viene notificato; il fatto che debba essere notificata una comunicazione non interferisce con le modalità attraverso le quali la notifica -nel caso, a soggetto dichiarato dall'agente postale, "trasferito in luogo sconosciuto" ossia irreperibile- deve essere attuata”.
Estratto: “(...) l'orientamento della parte maggioritaria della giurisprudenza è coerente con il profilo giuridico del sostituto d'imposta, che come tale non è il rappresentante legale del c.d. sostituito (nel caso in esame, i dipendenti che operarono in sedi aziendali comprese nel territorio interessato agli eventi sismici siciliani del 1990), ma obbligato direttamente e in proprio "al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili..." e che è anche legittimato ad intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta (art. 64, co. 3, DPR 600/'73)”.
Estratto: “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis", antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 70 del 2011, convertito dalla I. n. 106 del 2011) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità".
Estratto: “per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cd. "pro rata"), occorre considerare l'attività in concreto svolta in modo prevalente dall'impresa, assumendo a tal fine rilevanza l'esistenza di una contabilità distinta e la misura ingente dell'ammontare dei ricavi derivanti dall'una, rispetto a quelli provenienti dall'altra attività”.
Estratto: “(...) la sentenza non dubita che, a fronte della prospettazione di elementi indiziari da parte dell'ufficio in caso di fatture reputate inerenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, spetti al contribuente l'onere di dimostrare la correttezza dell'operazione; anzi, la sentenza ha proceduto a valutare gli elementi di prova all'uopo offerti da G.”.