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Prescrizione dei reati tributari

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Sistema fiscale in Lussemburgo

IL PROCESSO PENALE PER I REATI TRIBUTARI

Estratto: «l'art. 5, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha stabilito che «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347».

Estratto: «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.»

Estratto: «In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, commi primo e secondo, legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), che tale tutela ha voluto esplicitamente offrire, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.» (Cass. 10/12/2002, n. 17576); nel corso degli anni si è andato delineando un orientamento della Corte che, senza discostarsi dai criteri enunciati da Cass. n. 17576/2002, ha delimitato, con rigore, l'ambito di applicazione del principio del legittimo affidamento e si è preoccupata di precisare che: «Il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi.»

Estratto: “il criterio del c.d. "investimento sostitutivo" - consistente nell'ipotetica destinazione del medesimo capitale, impiegato per l'acquisto del terreno a scopo edificatorio, all'acquisto di BOT, protratto per un periodo pari alla durata dell'investimento immobiliare (anni 1993/2004) - valutato in sé, come primo elemento indiziario del ragionamento inferenziale (cfr. Cass. 26/05/2018, n. 13004), non può essere ammesso come presunzione dotata dei caratteri enunciati dall'art. 2729 cod. civ., da affiancare al mero scostamento tra prezzo di vendita e valore normale del bene, trattandosi di un elemento del tutto teorico; inoltre, nell'attribuire ad un simile criterio astratto ed ipotetico il rango di idoneo elemento inferenziale, la CTR - il cui percorso argomentativo si appalesa, sotto questo aspetto, carente e lacunoso - avrebbe dovuto altresì prendere in considerazione le giustificazioni addotte dalla ricorrente, in punto di mancanza di remuneratività del prezzo di cessione dichiarato, rispetto a quello di acquisto, riconducibili, in sostanza, alla riduzione dell'indice di edificabilità del bene, che aveva indotto la Cooperativa ad abbandonare l'iniziale progetto edilizio”.

Estratto: “la conclusione del giudice di appello risulta condivisibile, in quanto la circolare del 2007 finisce col prospettare, ex post, un nuovo criterio di determinazione dell'aliquota in assenza di norma primaria che faccia salvo il potere di riliquidazione dell'amministrazione; invero, la modifica retroattiva delle modalità di tassazione, a suo tempo individuate dalla stessa Amministrazione finanziaria con apposite circolari (circolari n.29/E e n. 78/E del 6 agosto 2001), non può giustificarsi con l'abrogazione dell'istituto della riliquidazione, elemento da solo insufficiente all'applicazione di un'aliquota maggiore in assenza di una norma primaria che attribuisca all'Amministrazione Finanziaria il relativo potere; né può ritenersi che sia consentito all'Amministrazione Finanziaria di rideterminare, in sede di controllo automatizzato, l'imposta dovuta, già correttamente applicata in base ai criteri vigenti, in forza dell'interpretazione contenuta in una circolare successiva all'erogazione della prestazione pensionistica e che prevedeva, di fatto, un'aliquota più elevata”.