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Estratto:  con riferimento al requisito dei ricavi minimi da dichiarare, il ricorrente afferma che dal quadro Re dei Modelli Unico 2003, 2004 e 2005 risulterebbe l'incremento nella misura prevista dalla norma concordataria (vedi alla pag.39 del ricorso, in nota); a fronte delle deduzioni del ricorrente, introdotte fin nel primo grado di giudizio e reiterate in appello, il giudice di appello avrebbe dovuto verificare sia la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 4 dell'art.33 d.l. n.269/03, sia se il risultato dell'attività di accertamento superasse la soglia del 50% del reddito dichiarato (ciò almeno in relazione all'accertamento della maggiore Irpef, poichè, per quanto riguarda l'IRAP, quest'ultima esula dalla portata applicativa dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui all'art. 33 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 -Sez. 5, Sentenza n. 14266 del 13/07/2016)”.

Estratto: “Il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello risulta del tutto deficitario sul merito della pretesa, poiché non esamina le numerose e specifiche contestazioni mosse dal ricorrente nel giudizio di appello — ritrascritte nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza — tutte volte a negare valore presuntivo agli elementi presi in considerazione dall'Agenzia delle entrate e posti a giustificazione della ricostruzione del maggior reddito rilevato. Infatti, i giudici di appello hanno recepito acriticamente le conclusioni cui l'Ufficio era pervenuto con la proposta di conciliazione, ma hanno del tutto pretermesso di valutare gli elementi di fatto decisivi e rilevanti, posti in evidenza dal contribuente, e di illustrare le ragioni per le quali hanno aderito alla tesi dell'Ufficio e disatteso le puntuali censure sollevate dal ricorrente per dimostrare che gli elementi indiziari su cui poggiava l'accertamento erano inattendibili ed inficiati da errori”. 

Estratto: è dato rilevare che la C.T.R. non ha spiegato, con chiarezza, le ragioni di condivisione dell'azione accertatrice, e cioè sulla base di quali elementi di fatto abbia ritenuto che l'importo in contestazione (euro 609.683), consistente in perdite su crediti e altri oneri connesse alla cessione (ad altri istituti di credito) di contratti di finanziamento, stipulati dalla succursale milanese con i propri clienti italiani, non rileverebbero come costi deducibili, ossia come componenti negativi del reddito della «SO», assoggettato ad imposizione fiscale in Italia”. 

Estratto“Se alla Amministrazione finanziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l'Ufficio , sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario. 

Vero che la cartella, specie se preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, non richiede una particolare motivazione; ma ciò vale con riguardo alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa impositiva, già nota al contribuente perché contenute nell'atto impositivo o perché desumibile dalla sua stessa dichiarazione (nel caso di cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati o formali ex artt.36 e 36 ter d.P.R. n.600 del 1973), rendendo in tali casi superflua la ripetizione, nell'atto della riscossione, dei motivi della pretesa impositiva”.

Estratto: “nel caso di specie, si è trattato di una verifica fiscale mediante accesso, presso la sede legale della società, documentato da un verbale di constatazione - e non, quindi, di un accertamento cd. tavolino -, sicché la censura dell'ufficio va disattesa alla luce del saldo indirizzo di questa Sezione tributaria (Cass. 15/01/2019, n. 701), che il Collegio condivide, secondo cui: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice”.

LA RILEVANZA NEL PROCESSO PENALE PER REATI TRIBUTARI DEGLI ELEMENTI PROBATORI RACCOLTI IN SEDE DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO. LIMITI E GARANZIE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

IL PATTEGGIAMENTO NEL PROCESSO PER REATI TRIBUTARI. UN CASO

Notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari

I GIUDICI DI SECONDO GRADO HANNO ERRATO NEL RITENERE LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO NON CONSIDERANDO L'ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA AL DIRITTO COMUNITARIO SECONDO CUI È INAPPLICABILE LA PRESUNZIONE LEGALE DI CORRISPONDENZA DEL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DI BENI IMMOBILI AL VALORE NORMALE DEGLI STESSI. ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE PER VIOLAZIONE DI LEGGE.

Estratto: “Nella fattispecie in esame la Commissione tributaria regionale non pare si sia adeguata alla normativa vigente ed ai principi sopra enunciati, avendo affermato che, anche in seguito ai predetti interventi normativi, l'utilizzo dei valori O.M.I. è comunque consentito in quanto tale valore sarebbe «pur sempre suscettibile di poter esaurire la prova logica dell'infedeltà della dichiarazione secondo le disposizioni di carattere generale» (v. motivazione della sentenza impugnata); da tale assunto, la Commissione regionale ha poi tratto la conseguenza che «la legittimità dell'accertamento (...) poggia sul fatto che la società non ha mai scalfito il presupposto d'imposta ed in particolare l'attendibilità dei valori di mercato degli immobili ceduti secondo le quotazioni OMI»”.

Estratto: “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.