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Massima: “La cartella di pagamento deve contenere indicazioni sufficienti a consentire ai contribuente l'agevole identificazione delle somme pretese dall'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 7 dello statuto del contribuente. Nel caso in questione l'atto impugnato ha riprodotto l'imposta tributaria originariamente rettificata, omettendo di considerare le vicende successive all'originario avviso di accertamento, quale quella relativa alle somme versate a titolo di condono dai coeredi”.

Massima: “Il chiamato all'eredità non risponde dei debiti tributari del de cuius, anche se l'atto impositivo sia notificato dopo l'apertura della successione e sia divenuto definitivo prima della rinuncia alla successione, validamente esercitata dagli eredi”.

Massima: “Secondo il T.U.I.R (art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986) sono soggette a tassazione separata, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non anche di terreni sui quali insiste già un fabbricato. Infatti, l'art. 81 del D.P.R.917/1986 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno, in sede di pianificazione urbanistica, e non derivante da un'attività produttiva del proprietario o del possessore”.

Massima: “In presenza di crisi economica non imputabile all'imprenditore, che abbia adottato tutte le misure idonee a fronteggiare la crisi stessa, non può integrare il reato di cui all'art. 10 bis del decreto legislativo n. 74/2000 la condotta dell'amministratore societario che, con i fondi a disposizione, paga le retribuzioni dei propri dipendenti, omettendo invece il versamento di ritenute. Infatti, è assente l'elemento soggettivo del dolo (da intendersi come consapevolezza della illiceità della condotta) e quindi l'antigiuridicità, nell'operato dell'imprenditore in crisi che omette il versamento delle ritenute soltanto per far fronte ad improcrastinabili adempimenti verso altri creditori, quali i lavoratori dipendenti, ugualmente tutelati dalla Costituzione, in ordine al diritto al lavoro ed alla conseguente retribuzione. Parimenti, in situazioni similari, può essere ravvisabile anche l'esistenza dell'esimente della forza maggiore, poiché l'omissione sarebbe compiuta per indisponibilità della somma, in considerazione della necessità dell'imprenditore di assicurare un sostentamento ai propri dipendenti ed alle loro famiglie”.

Estratto: L'errore revocatorio deve necessariamente cadere su di un fatto materiale: e, quando oggetto di revocazione sono i provvedimenti di questa Corte, di un fatto materiale interno al giudizio di legittimità ed afferente ai suoi stessi atti. L'errore di fatto di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, vale a dire in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, concretizzandosi in una svista materiale su circostanze decisive, risultanti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatosi sulla base di una valutazione effettuata dal giudicante (Cass. 20.2.2006, n. 3652; Cass. 28.6.2005, n. 13915; Cass. 15.5.2002, n. 7064; Cass. 26.9.2013, n. 22080). 2.4. Nel caso in esame va certamente ricondotta ad un errore di percezione l'affermazione della Corte che "dal testo degli avvisi di accertamento, riprodotti in ricorso, risulta chiaramente che l'Ufficio ha applicato l'aliquota del 16,2 per cento", ritenendo conseguentemente infondata la dodicesima censura, quando l'esistenza di tale aliquota era indicata negli avvisi di accertamento ma solo come aliquota riferita all'ILOR, mentre con riferimento all'IRPEF non risulta indicata, essendo riportato solo un minimo ed un massimo e restando vuota la casella di specificazione”.

Estratto: “appare, quindi, eccessivamente restrittiva l'interpretazione della C.T.R. della Lombardia, che ritiene rilevante, ai fini della prova contraria, unicamente il rendiconto annuale della banca, da cui è dato evincere se vi sia stata ritenuta alla fonte sui redditi da capitale. Ed invero, il contribuente può fornire idonea documentazione, da cui il giudice può trarre indici sintomatici della riferibilità delle spese contestate a maggiori redditi esenti o tassati alla fonte, di cui lo stesso contribuente abbia avuto disponibilità nel periodo di imposta”.

Estratto: “a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Sez. 6-5, n. 11560 del 06/06/2016; Sez. 6-5, n. 11270 del 09/05/2017); che, nella specie, la CTR ha fatto un generico riferimento "ad immobili similari di prezzo noto" nonché ai valori OMI, i quali peraltro non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" (Sez. 6-5, n. 25707 del 21/12/2015); che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata”.

Massima: “La cessione della lista clienti e di dipendenti privi di poteri di rappresentanza, da parte della consociata, non costituisce una cessione di ramo d'azienda, ovvero di un compendio in grado di produrre in via autonoma un reddito d'impresa. Ne consegue che la deduzione del costo d'acquisto è nei limiti di un decimo anziché un diciottesimo”.

Massima: “E' errata la notifica di un avviso di accertamento all'indirizzo risultante nell'ultima dichiarazione dei redditi, se successivamente è stata presentata la comunicazione di variazione dati Iva con l'indicazione di un nuovo domicilio. Tale modello, infatti, rappresenta un documento idoneo ad informare l'amministrazione del luogo prescelto per la notifica dei provvedimenti e l'Agenzia delle Entrate deve tener presente della suddetta variazione”.

Massima: 1) La Corte interpreta l'art. 2, par. 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune dell'IVA nel senso che le operazioni come quelle oggetto del procedimento principale rappresentano -in conformità alla stessa direttiva- prestazioni di servizi a titolo oneroso risultando nel cambio di valuta tradizionale contro la valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, un rapporto giuridico sinallagmatico ove "il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario". “2) La Corte interpreta l'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 nel senso che, costituiscono operazioni esenti dall'IVA, ai sensi della succitata direttiva, le prestazioni di servizi, come quelle del procedimento principale, che constano nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, ancorché realizzate mediante il corrispettivo di una somma equivalente alla differenza tra, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti. Stante la ratio della norma intesa al superamento delle difficoltà che conducono alla determinazione della base imponibile, nonché dell'importo dell'IVA detraibile che sorgono nel contesto dell'imposizione delle operazioni finanziarie segnatamente previste, la Corte interpreta l'articolo 135, paragrafo 1, lettere d), della direttiva 2006/112 nel senso che tali prestazioni di servizi non rientrano nel campo di applicazione di tali disposizioni”.