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Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Sentenza del 29/03/2018 n. 7609 -
Testo:
Svolgimento del processo
P.G.R., nella qualità di erede di P.A., proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n. 58/34/07, depositata il 16.4.2007, pronunciata nella controversia n. 1152/02 R.G., riguardante tre processi riuniti, aventi ad oggetto avvisi di accertamento Irpef - Ilor emessi dall'Ufficio Distrettuale della Imposte Dirette di Acireale, relativi ad accertamenti del reddito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, e relative sanzioni, con riguardo alla dichiarazione dei redditi presentata per gli anni 1987, 1988 e 1989 da P.A.. La sentenza della CTR della Sicilia decideva il gravame, riformando la sentenza della CTP di Catania che aveva annullato gli avvisi, accogliendo l'appello dell'Ufficio e ritenendo parzialmente annullati gli accertamenti solo in ordine alla irrogazione delle sanzioni. A seguito del ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza n. 23740 del 2013, accoglieva il settimo motivo di ricorso, rigettando il resto, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia. Per la revocazione della suddetta sentenza propone ricorso P.G.R. con un motivo, illustrato con memorie. La parte intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1.Con l'unico motivo di ricorso si sostiene, in relazione all'art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, che la sentenza impugnata, nel decidere nel merito la causa, avrebbe erroneamente supposto che l'aliquota IRPEF riportata negli avvisi di accertamento fosse indicata nella percentuale del 16,2%, laddove, invece, detta aliquota del 16,2% era si indicata negli atti e nei documenti, ma solo come aliquota dell'ILOR, mentre con riferimento all'IRPEF non sarebbe stata indicata, essendo riportato nel prestampato solo un minimo ed un massimo e restando vuota la casella di specificazione.
2. Il motivo è fondato.
2.1. In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto la stessa Corte di cassazione a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposte esistenza (od inesistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale (Cass. n. 14267 del 2007; Cass. n. 1555 del 2011), e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. S.U. 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass. 12 dicembre 2012, n. 2286; Cass. 9 dicembre 2013, n. 27451).
2.2. L'errore revocatorio deve necessariamente cadere su di un fatto materiale: e, quando oggetto di revocazione sono i provvedimenti di questa Corte, di un fatto materiale interno al giudizio di legittimità ed afferente ai suoi stessi atti. L'errore di fatto di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, vale a dire in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, concretizzandosi in una svista materiale su circostanze decisive, risultanti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatosi sulla base di una valutazione effettuata dal giudicante (Cass. 20.2.2006, n. 3652; Cass. 28.6.2005, n. 13915; Cass. 15.5.2002, n. 7064; Cass. 26.9.2013, n. 22080).
2.4. Nel caso in esame va certamente ricondotta ad un errore di percezione l'affermazione della Corte che "dal testo degli avvisi di accertamento, riprodotti in ricorso, risulta chiaramente che l'Ufficio ha applicato l'aliquota del 16,2 per cento", ritenendo conseguentemente infondata la dodicesima censura, quando l'esistenza di tale aliquota era indicata negli avvisi di accertamento ma solo come aliquota riferita all'ILOR, mentre con riferimento all'IRPEF non risulta indicata, essendo riportato solo un minimo ed un massimo e restando vuota la casella di specificazione.
2.5. Ne consegue che è palese e decisivo sia l'errore di fatto della Corte di Cassazione, che l'errore di diritto della CTR che ha ritenuto ampiamente motivati gli avvisi di accertamento, atteso che, secondo l'indirizzo, ampiamente condiviso, sostenuto da questa Corte l'avviso di accertamento che non riporti l'aliquota applicata, ma solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 660, art. 42, il quale richiede che sia evidenziata l'aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all'ausilio di un esperto. Ne consegue che l'omissione di tale indicazione determina la nullità dell'atto, ai sensi dell'art. 42 cit., comma 3, senza che sia consentita una valutazione di merito circa l'incidenza che essa abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente (Cass. n. 7635 del 2014; Cass. n. 11682 del 2016). Ne consegue che la CTR erroneamente ha accolto la domanda dell'Ufficio ritenendo gli avvisi di accertamento ampiamente motivati, nonostante l'omessa indicazione dell'aliquota IRPEF applicata.
3. In accoglimento del motivo di ricorso per revocazione, va dunque revocata la sentenza n. 23740 del 2013 di questa Corte limitatamente alla decisione riferita al dodicesimo motivo di ricorso. Per quanto sopra esposto il suddetto motivo deve essere accolto e la sentenza della CTR deve essere cassata; sussistendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con l'annullamento degli avvisi impugnati con riguardo all'IRPEF. Tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni oggetto di controversia rispetto all'epoca della introduzione del giudizio, le spese di lite di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca la sentenza n. 23740 del 2013 con riferimento alla decisione del dodicesimo motivo del ricorso e, decidendo sul suddetto motivo, lo accoglie, cassa la sentenza della CTR in parte qua e, decidendo nel merito, annulla gli avvisi impugnati limitatamente all'IRPEF. Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2018
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