Scrivici per investire in una consulenza compilando il modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Cassazione: la cessione di terreni sui quali insiste un fabbricato non è assimilabile alla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Errata la tesi dell’Agenzia delle Entrate che pretendeva di tassarla come tale Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
Vota l'articolo!
(0 voti)

Massima: “Secondo il T.U.I.R (art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986) sono soggette a tassazione separata, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non anche di terreni sui quali insiste già un fabbricato. Infatti, l'art. 81 del D.P.R.917/1986 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno, in sede di pianificazione urbanistica, e non derivante da un'attività produttiva del proprietario o del possessore”.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6

Ordinanza del 01/06/2018 n. 14113

Testo:

Rilevato che

- G. R. propone ricorso avverso la sentenza della CTR in epigrafe con la quale è stato rigettato l'appello proposto avverso la sentenza della CTP di Ravenna n. 146/2015 relativa ad un avviso di accertamento per irpef 2008;

- l'intimata non si è costituito;

- il ricorso si articola in due motivi;

- con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell'art. 67 del TUIR in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. laddove la CTR aveva riqualificato l'oggetto della compravendita da cessione di immobili a cessione di terreni;

Ritenuto che

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (1674/2018; 15629/2014) secondo cui In materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati; ciò in quanto la "ratio" ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica;

rilevato che

- A tali principi non si è attenuta la CTR laddove ha ritenuto legittima la riqualificazione dell'oggetto della compravendita da cessione di immobili e cessione di terreno;

- risultano assorbite le ulteriori censure;

- Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna;

P. Q. M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

Così deciso in Roma, il 19/4/2018.

 

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 1847 volte