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Estratto: “la S.C. - con la sua sezione quinta, stabilmente deputata a trattare le controversie tributarie (la stessa che in passato si è pronunciata in alcuni casi per la sussistenza della plusvalenza derivante da un trasferimento di terreno edificabile e non di fabbricato) - ha emesso una decisione articolata e rilevante che probabilmente comporterà il consolidarsi di un'interpretazione di nomofilachia definitiva ed omogenea di cui da tempo si avverte l'esigenza. In tale pronuncia, la numero 5088 del 21/2/2019, la Corte, dato atto dei contrasti registratisi anche in sede di legittimità, ha optato per l'orientamento secondo il quale "non è possibile porre a carico del venditore di un edificio sorto su un terreno (già) edificabile una (affermata) plusvalenza anche solo commisurata all'ulteriore capacità edificatoria non (ancora) sviluppata”.

Massima: “Secondo il T.U.I.R (art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986) sono soggette a tassazione separata, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non anche di terreni sui quali insiste già un fabbricato. Infatti, l'art. 81 del D.P.R.917/1986 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno, in sede di pianificazione urbanistica, e non derivante da un'attività produttiva del proprietario o del possessore”.