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Ci sono due strade per collaborare con il Network:

CASO 1) avvocati, commercialisti e consulenti che aspirano a rendere servizi accessori, ma non vogliono diventare tributaristi internazionali.

CASO 2) chi aspira a diventare un tributarista internazionale.

 

CASO 1: avvocati, commercialisti e consulenti che aspirano a rendere servizi accessori, ma non vogliono diventare tributaristi internazionali.

 

Il network DLP valuta quotidianamente i profili di:

avvocati, avvocati tributaristi, avvocati penalisti, avvocati civilisti, praticanti avvocati, esperti laureati in giurisprudenza, dottori commercialisti, o consulenti tributaristi, 

che abbiano le capacità per assistere i clienti nel modo migliore possibile, e garantirne la massima soddisfazione.

Sei il candidato ideale se hai lavorato sulle tue competenze tecniche, e sei in grado di gestire in autonomia i clienti.

Ed anche se, nonostante le tue elevate competenze tecniche, hai difficoltà a trovare clienti.

In questo caso, non dovrai più preoccuparti di trovare clienti, né vi saranno mai pressioni su di te per trovare clienti, mentre potrai gestire i clienti che ti verranno assegnati (che saranno scelti tenendo in considerazione le tue competenze tecniche, di modo tale da garantire che tu possa fare un lavoro nei settori in cui hai maggiore esperienza ed il cliente possa ricevere il miglior risultato possibile, in quanto i suoi interessi saranno curati esattamente dal professionista migliore per la problematica di cui si discute).

La collaborazione può iniziare a prescindere dalla tua ubicazione territoriale.

Infatti nel nostro network collaborano professionisti situati ovunque in Italia, ed anche all'estero.

Ti verranno infatti assegnati clienti o vicino alla tua ubicazione territoriale o che puoi serenamente seguire a distanza (ad esempio perché riguardano consulenze che possono essere rese via skype o zoom) o, a seconda delle disponibilità che indicherai, per processi che possono essere gestiti in maniera vincente telematicamente (grazie ai nuovi strumenti del processo telematico).

Manda una lettera di presentazione all'avv. Federico Pau (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) per iniziare.

 

CASO 2. Chi aspira a diventare un tributarista internazionale.

Se vuoi formarti per diventare un tributarista internazionale, è possibile contattarci per candidarti per investire in un corso di formazione individuale di 6 mesi direttamente con l'avv. Federico Pau (sarà fissato dall'avvocato un appuntamento formativo a tuo beneficio ogni settimana della durata di 2 ore, e riceverai nel contempo materiale formativo da studiare e audiolezioni).

A seguito del corso ti saranno proposti 6 mesi garantiti di tirocinio per iniziare ad interfacciarti con casi reali.

Successivamente ti sarà proposto almeno 1 anno di collaborazione retribuita (a compensi variabili tra gli 800 ed i 6700 euro mensili secondo criteri strettamente meritocratici) con il nostro Network.

Se invece sei un operatore che opera già in questo settore, ed hai già lavorato oltre che in Italia almeno un anno anche in un altro Stato, e vuoi espandere la tua competenza, puoi scriverci per esporre in dettaglio le tue esperienze e candidarti direttamente per una collaborazione con il nostro Network come tributarista internazionale.

Estratto: “quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice [doganale] si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento: - si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e - costituisce una condizione di vendita delle merci in causa» (art.157, paragrafo 2). Occorre dunque che ricorrano tre condizioni cumulative: - in primo luogo, che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; - in secondo luogo, che essi si riferiscano alle merci da valutare e, - in terzo luogo, che l'acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare”.

Estratto: “le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano applicazione a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati all'acquisizione della documentazione, com'è pacificamente avvenuto nel caso di specie. Principio questo confermato dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 24823 del 2015”.

All’interno della rubrica dedicata all’argomentazione processuale ed alla persuasione in generale prosegue il ciclo di interviste a studiosi della persuasione e della argomentazione, da chi la insegna nelle aule universitarie, a chi si prefigge di insegnarla a politici, imprenditori e top managers, e chi ne ha scritto best sellers. Oggi parliamo con Emiliano Forino Procacci.

Si riporta un estratto del sito dell’Agenzia delle Entrate dove, dalla prospettiva erariale, si descrivono dinamiche ed istituti propri della fase di verifica ed accertamento, nonché del contenzioso tributario.

Nel presente articolo ripercorriamo 11 punti ispirati dalla lettura di "L'arte di avere sempre l'ultima parola" (in inglese, "Thank you for arguing"), scritto da Jay Heinrichs.

Estratto: “non può ritenersi valida la notifica fatta nelle mani di una persona qualificatasi come "amica", in quanto il rapporto amicale è cosa diversa dal rapporto di parentela, né la persona amica è qualificabile come addetta alla casa; che, pertanto, la consegna dell'atto da notificare, fatta nelle mani di tale "XXX, amica" non è assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, con conseguente nullità della notifica, essendo da presumere che la persona "amica" sia un soggetto presente sul posto solo in via occasionale e transeunte”.

Estratto: “è pacifico che la ripresa consegue ad alcuni accessi c.d. istantanei, ossia diretti all'acquisizione di documentazione, cui non ha fatto seguito il rilascio del relativo verbale di chiusura delle operazioni, e che non è stato rispettato il termine dilatorio dell'art.12, comma 7, Statuto. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che tale garanzia si applica a tutti i tipi di accesso, inclusi quelli diretti all'acquisizione della documentazione alla base della ripresa, e solo dal rilascio del verbale decorre il termine di sessanta giorni”.

Estratto: “I motivi sono inammissibili in quanto censurano una valutazione operata dal giudice del merito che, con motivazione congrua e logica, ha considerato gli elementi forniti dal contribuente a giustificazione del reddito dichiarato e consistenti, in particolare, su situazioni metereologiche caratterizzate da siccità con conseguente danno alle riserve vegetative ed al patrimonio zootecnico, e su una grave emergenza sanitaria che aveva procurato l'abbattimento di ben settecentocinque capi di bestiame. Tali circostanze sono state valutate dal giudice del merito e costituiscono prove fornite dal contribuente in ottemperanza all'onere dedotto dall'attuale ricorrente. Il giudizio su tali prove e la loro valutazione non sono censurabili in sede di legittimità se, come nel caso in esame, logicamente e congruamente motivati”.

Estratto: “la commissione tributaria regionale non ha inteso applicare erroneamente la suddetta norma, bensì ha ritenuto - con un accertamento in fatto, qui non sindacabile - che le merci importate dalla P. rispettassero esattamente la classificazione dichiarata in dogana (quali «oggetti da tasca o da borsetta con superficie esterna di materie tessili»), proprio in forza di quanto attestato dalla successiva ITV emessa su sua richiesta dall'autorità doganale ai sensi dell'art. 12 del Codice”.