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Estratto: “Dai menzionati principi di diritto si evince che, ai fini del disconoscimento della detraibilità dell'IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Agenzia delle entrate ha l'onere di provare, sulla base di elementi indiziari: a) la fittizietà del soggetto interposto; b) la consapevolezza del soggetto beneficiario, sulla base di elementi indiziari non limitati alla mera fittizietà del fornitore, della sussistenza di una evasione fiscale”.

Estratto: “il principio dello slittamento al primo giorno non festivo successivo ha trovato ulteriore sedimentazione, proprio in ambito tributario, in ragione dell'art. 7, comma 1, lett. h), d.l. n. 70 del 2011 (decreto "sviluppo"), norma che, per quanto soppravvenuta rispetto alla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, rappresenta l'approdo confermativo della dimensione di sistema della descritta regola della proroga, che permea ciascun adempimento connesso all'obbligazione tributaria. - In definitiva, la posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonché, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria. (v. Cass. nn. 11391 del 1995; Cass. n. 10112 del 2006; Cass. n. 12998 del 2007)”.

Estratto: “laddove venga in rilievo l'utilizzo di oli lubrificanti nella produzione di colle adesive, denaturati secondo le formule indicate nel primo comma dell'art. 7, l'attività gode dell'esenzione di imposta prevista dall'art. 62, terzo comma, d.lgs. n. 504 del 1995, e che la comunicazione che è tenuta ad effettuare all'UTF o alla dogana competenti non ha valore costitutivo per l'accesso al regime di esenzione di imposta. Ad opposta conclusione deve pervenirsi qualora la produzione di colle adesive avviene mediante utilizzo di oli lubrificanti non denaturati o denaturati con formule diverse”.

Estratto: “l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi”.

Estratto: “la procedura della c.d. "dichiarazione incompleta" ex art. 76 C.D.C. con pagamento del dazio ridotto all'atto dell'importazione, rimane una facoltà del dichiarante che non esclude l'esperibilità della procedura di revisione ex art. 78 C.D.C. qualora si ravvisino- come nella specie- delle incompletezze relative agli elementi posti alla base della dichiarazione”.

Per quanto riguarda i procedimenti di verifica fiscale ed i contenziosi tributari le capacità negoziatorie sono particolarmente utili nell’ambito delle verifiche, nell’ambito dei procedimenti di accertamento con adesione e nell’ambito della conciliazione (sia durante il processo di primo grado che in appello).

Nel presente articolo vedremo alcuni punti, enfatizzati dall’Autore del libro “Volere troppo e ottenerlo. Le nuove regole della negoziazione” (in inglese: "Never Split the difference - Negotiating as if your life depended on it"), che possono essere utili anche agli avvocati per negoziare in maniera ancora più efficiente, con il fine ultimo di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.

Riportiamo il testo della memoria che ha condotto all’annullamento di un avviso di accertamento che ricalcolava il reddito di un contribuente sulla base delle spese sostenute (c.d. redditometro), avviso precedentemente confermato in primo grado (prima che la pratica fosse affidata al nostro studio per l’appello).

La sentenza, ad avviso di chi scrive, è peraltro particolarmente significativa perché riconosce, discostandosi da altra giurisprudenza, che il contribuente può limitarsi a dimostrare l’esistenza di disponibilità ulteriori e non deve, necessariamente, dimostrare che sono stati utilizzate esattamente quelle stesse disponibilità.

La sentenza favorevole al contribuente è passata in giudicato.

Estratto: “listino FIMAA, al quale l'Amministrazione finanziaria ha fatto riferimento per la stima della percentuale di redditività nella misura del 315%, ai fini del calcolo del valore dell'avviamento. Posto che detto listino è basato su rilevazioni di mercato da un'associazione di agenzie che gestiscono il mercato delle aziende in Milano e provincia e che è ovviamente incontestato che a tali rilevazioni non sia attribuita certificazione di legge, la decisione impugnata effettivamente incorre nel vizio d'insufficiente motivazione, non fornendo adeguata spiegazione della ritenuta applicabilità del listino alle ricevitorie del lotto e della attendibilità dei valori in esso esposti. Si tratta, evidentemente, della dilatazione del ricorso al fatto notorio oltre i limiti”.

Nel video di cui al link che seguirà è possibile analizzare un estratto della nota argomentazione di chiusura con cui Gerry Spence era solito concludere la propria arringa finale.

Gerald Leonard "Gerry" Spence è un avvocato americano, ormai in pensione, passato alla storia per non aver mai perso una singola causa penale e per non aver più perso cause civili dal 1969 a seguire.

Estratto: “Questa Corte, in relazione a fattispecie similari, ha già avuto occasione di affermare (Cass. n. 22176 del 2015; Cass. n. 26045 del 2016; Cass. n. 30810 del 2017) che l'accentramento presso un unico ufficio doganale delle pratiche relative alla revisione degli accertamenti effettuati da uffici diversi è possibile, in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 6 del d.P.R. n. 43 del 1973, solo in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell'unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio generale secondo cui per l'accertamento delle violazioni doganali è territorialmente competente l'autorità presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria”.