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Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 3
Sentenza del 04/04/2019 n. 1561 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La B.I. s.p.a. proponeva ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro relativo ad una cessione di azienda con il quale il valore dichiarato veniva rettificato in relazione alla componente dell'avviamento.
Sosteneva la illegittimità dell'atto perché il metodo con il quale l'Agenzia aveva operato la rettifica era, a suo dire, generico e non aveva tenuto conto delle singole peculiarità dell'azienda. Contestava, altresì, la legittimità della valutazione operata in quanto frutto di esame del fatturato medio di una azienda di carrozzeria e che aveva preso in considerazione anche il fatturato di tutti i punti vendita.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano ribadendo la legittimità del proprio operato; precisava di aver valutato il fatturato medio lordo degli ultimi tre anni e che aveva tenuto conto che la contribuente era leader del mercato, così come dalla stessa ammesso. Concludeva per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Con sentenza n.9123/1/2016, la C.T.P. di Milano accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il valore dell'avviamento e respingendolo nel resto.
Avverso la suddetta sentenza, con atto depositato il 16.06.2017 la B.I. s.p.a. ha proposto appello, chiedendone la riforma.
Sostiene che, così come affermato anche dalla Cassazione, il valore dell'avviamento non può essere rettificato dall'Ufficio con formule rigide e deve essere sorretto da una specifica e adeguata motivazione. Seguendo le linee guida previste dal DPR 460/96, afferma che la redditività media del triennio antecedente la cessione di azienda, porta ad un valore di avviamento pari ad € 55.000,00 e che, con riferimento alla redditività più alta, il valore sarebbe pari ad € 146.000,00.
Ribadisce che la rettifica non è legittima in quanto l'Ufficio non ha confutato il criterio adottato dalla società, né giustificato le motivazioni in forza delle quali ha operato tale rettifica stante la inapplicabilità del metodo sintetico comparativo alla valutazione dell'avviamento. Conclude perché, in accoglimento dell'appello venga riformata la sentenza e accertata e dichiarata la illegittimità/nullità dell'avviso di rettifica impugnato.
Con atto depositato il 13.09.2017 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano chiedendo il rigetto dell'appello.
L'Ufficio preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 546/92 sostenendo "la mancata enunciazione dei motivi specifici di impugnazione" da parte della E. s.p.a.. In ordine al merito ribadisce che l'Ufficio ha utilizzato "grandezze differenti'', dal momento che la società aveva affermato che "la quantificazione dell'avviamento non era stata determinata sulla base di formule matematiche ma in libera contrattazione tra le parti "; conferma, quindi, di aver utilizzato "la stessa metodologia applicata dalla parte ma ha modificato le due grandezze presenti, il fatturato e il moltiplicatore".
Rileva che la C.T.P., accogliendo "l'impianto motivazionale e la metodologia applicata dalla parte", si è limitata a "adottare il moltiplicatore utilizzato da controparte", considerando il fatturato medio lordo degli ultimi tre anni; sostiene poi che "il fatturato medio lordo è sicuramente una grandezza più corrispondente alla realtà". Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del doppio grado.
Alla udienza del 18.02.2019, sentiti per la contribuente l'Avv. S.C. e per l'Ufficio il Dott. V.M. i quali si sono riportati alle proprie posizioni; udito il relatore, l'appello è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della motivazione in forma semplificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, n.4, D.Lgs. n.546/1992.
L'appello, fondato, merita accoglimento.
In ordine alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione, ritenendola infondata, la rigetta.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia, la Commissione ritiene che la B. s.p.a. abbia ben specificato i motivi in forza dei quali ha proposto l'appello evidenziando quelli che a suo parere sarebbero stati gli errori posti in essere dai primi giudici in specie in ordine alla valutazione dell'avviamento ed all'applicazione dei parametri. L'eccezione di inammissibilità viene, pertanto, rigettata.
I motivi di appello, esaminati congiuntamente data la loro connessione, risultano fondati.
Così come correttamente evidenziato dalla appellante, essendo stato indicato dalle parti, quale valore dell'avviamento, un importo di gran lunga superiore a quello previsto applicando il parametro dell'art. 2, comma 4 DPR 460/1996 che, giusta comunicazione di servizio n.52 del 25 luglio 2003, l'Agenzia ritiene debba essere applicato dal contribuente in ipotesi di cessione di azienda al fine di determinare il valore dell'avviamento, l'onere della prova, nel caso di specie, incombeva sull'Agenzia delle Entrate.
La Suprema Corte, con orientamento univoco e consolidato, ha stabilito che: "Al fine dell'interpretazione della norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, vigono i criteri fissati dal D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, secondo cui per le aziende il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori al trasferimento, moltiplicata per tre. Se tali criteri hanno la funzione di fornire indicazioni minime cui l'Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni (cfr. Cass. n. 7324 del 2810312014; n. 4931 del 2710312012; n. 16705 del 2007; n. 3505 del 2006), a maggior ragione la norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4 non può che essere interpretata nel senso che il contribuente, nel dichiarare il valore dell'avviamento, deve effettuare i calcoli sulla base dei redditi ritraibili dall'azienda ceduta al lordo delle imposte." (Cass. civ. sez trib. n.18941 del 17.07.2018).
Con precedente sentenza della stessa sezione, n.9089 del 07.04.2017, la Corte aveva statuito che "i criteri per la determinazione del valore di avviamento di un 'azienda di cui all'art. 2 DPR 460/1996, fissando valori minimali in funzione dell'accertamento con adesione, integrano un indizio a favore dell'Amministrazione finanziari, la quale può adottare criteri diversi solo dando conto della maggiore affidabilità specifica degli stessi"'.
In forza dei principi sopraenunciati della Suprema Corte, principi ai quali questa Commissione ritiene di aderire, consegue che ove, come nel caso di specie, le parti abbiano quantificato il valore dell'avviamento in misura di gran lunga superiore a quello che si sarebbe ottenuto seguendo le linee guida indicate dal DPR 460/1996, era onere dell'A.F. motivare compiutamente perché avesse adottato criteri diversi; avrebbe dovuto, in particolare, confutare specificatamente i criteri adottati dalle parti, espressamente giustificandone le motivazioni, specie in ordine ad una eventuale maggiore affidabilità specifica dei criteri adottati.
Dall'esame dell'avviso di accertamento e dalle memorie presentate, tanto in primo grado che nel presente, risulta che I'A.F. abbia in effetti applicato, per la valutazione dell'avviamento, il metodo "sintetico-comparativo".
Nell'avviso di accertamento, infatti, si fa espresso riferimento allo "esame comparativo di cessione di aziende aventi analoghe caratteristiche e connesse soggettivamente per identità della figura del cessionario ....".
Tanto nell'accertamento che nelle successive difese, I'A.F. non indica questi presunti casi analoghi e risulta omessa qualsivoglia allegazione in ordine a detti "casi analoghi''.
Alla luce delle suesposte motivazioni, l'appello, fondato è ·accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, l'avviso di rettifica e liquidazione è annullato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese anche del presente grado.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano Sezione 3, nel giudizio di appello proposto da B.I. s.p.a. contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, avverso la sentenza della C.T.P. di Milano n.9123/1/2016, così provvede: "Accoglie l'appello. Compensa integralmente le spese ".
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