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Registro: imposta non dovuta se l’Ufficio non ha indicato precisamente i calcoli eseguiti

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Esaminiamo le tesi sostenute all'interno di un processo tributario in tema di imposta di registro, da noi patrocinato, che si è concluso con una sentenza particolarmente garantista dei diritti del contribuente. In tale sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, i Giudici hanno confermato l’annullamento integrale (già ottenuto in primo grado) di un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate, che non esplicitava al suo interno - in maniera sufficiente ed adeguata - le motivazioni alla base della pretesa di pagamento. 

Un contenzioso significativo non solo perché la sentenza abbraccia un’interpretazione particolarmente garantista delle disposizioni di legge, ma anche perché costituisce un esempio di quei casi in cui l’Agenzia delle Entrate, nella sostanza, ha perso il diritto di percepire delle imposte (per ipotesi astrattamente dovute) perché ha formato l’atto in violazione di uno degli obblighi previsti dalla legge (ovvero, sotto un correlato profilo, perché ha violato uno dei diritti spettanti al contribuente). 

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IL CASO 

L’Ufficio aveva notificato al contribuente un avviso di liquidazione recante succinta motivazione, che si limitava a richiamate gli estremi di un atto giudiziario e, genericamente, l’esistenza di scritture private in esso enunciate, per poi applicare a tali atti la tassazione ai fini dell’imposta di registro. L’intimazione non ripercorreva i calcoli eseguiti, non distingueva tra singoli atti, non indicava le basi imponibili considerate né le aliquote applicate. La Direzione Provinciale riteneva che, nella formazione dell’atto, non fosse tenuta ad indicare le basi imponibili considerate e le aliquote applicate, e che l’esplicazione dettagliata dei calcoli potesse avvenire nella successiva fase contenziosa. 

I Giudici di primo e secondo grado hanno entrambi accolto la tesi del contribuente, riconoscendo che quest’ultimo deve poter ripercorrere i calcoli operati dall’Ufficio, e posti alla base della richiesta di esborso, per comprendere nell’an e nel quantum la richiesta erariale. A tal fine l’atto deve individuare i singoli atti tenuti in considerazione, così come indicare i calcoli eseguiti, e quindi le basi imponibili considerate e le aliquote applicate.

L’omissione motivazionale rende nullo l’atto e per l’effetto non più dovuta l’imposta. Il contribuente non sarà pertanto tenuto al pagamento.

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Tipologia di Imposta/Accertamento:

IMPOSTA DI REGISTRO – MOTIVAZIONE DELL’AVVISO DI LIQUIDAZIONE

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Tesi erariale: 

Non è necessario che l’Ufficio riporti all’interno della motivazione dell’avviso di liquidazione i calcoli operati, le basi imponibili considerate ovvero le aliquote applicate, risultando sufficiente il richiamo agli estremi dell’atto giudiziario e la dicitura “atto contenente enunciazione di scritture private non registrate”. 

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Tesi garantista di cui ci siamo fatti promotori: 

Il contribuente deve poter ripercorrere i calcoli operati dall’Ufficio, e posti alla base della richiesta di esborso. A tal fine l’atto deve individuare i singoli atti tenuti in considerazione, così come indicare i calcoli eseguiti, e quindi le basi imponibili considerate e le aliquote applicate.

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Sentenza passata in giudicato: 

- Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 750 del 2017, depositata il 27 febbraio 2017. 

Annullamento integrale delle pretese, con condanna dell’Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio.

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