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Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione I
Sentenza del 02/08/2017 n. 1204
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dispone la riunione dell'appello RGA N. …/... all'appello RGA N. …/... per evidente connessione oggettiva e soggettiva.
Appello RGA N. …/... avverso la Sentenza N. 301/2/15 della CTP di La Spezia, sez. n. 2, depositata il 18/03/015.
Appello RGA N. …/... avverso la Sentenza N. 302/2/15 della CTP di La Spezia, sez. n. 2, depositata il 18/03/2015.
Proposti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane e di La Spezia.
Controparte: C. s.r.l.
Oggetto delle sentenze impugnate: avvisi di Irrogazione Sanzioni Dogane IVA IMP, n.xxxxxxx e n. xxxxxxx .
Con le citate sentenze veniva stabilito: "La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Dogane di La Spezia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 6. 700,00 oltre accessori di legge".
Valore della lite: € 20.038,42 e € 20.005,84.
Fatto:
la società C. s.r.l. nel 2007 ha importato dei pannelli fotovoltaici presentando in Dogana le dichiarazioni IM 4 n. xxxxx del xx/xx/2007 e IM 4 n. xxxxx del xx/xx/2007.
La società sosteneva che i pannelli oggetto delle importazioni, erano cablati e quindi di per se stessi impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica.
All'atto dell'importazione la società richiedeva, quindi, l'applicazione dell'IVA nella misura agevolata del 10%, secondo quanto previsto dalla risposta all'interpello della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna.
Successivamente l'Ufficio dall'esame dei relativi dépliants, reperiti sul sito internet della ditta produttrice, accertava che i suddetti laminati fotovoltaici erano da classificare correttamente alla voce doganale 8501 in quanto non potevano considerarsi "un'apparecchiatura completa atta a fornire un'energia direttamente utilizzabile" e quindi, non rientravano nella fattispecie per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10%.
L'Ufficio emetteva, quindi, gli atti di Irrogazione sanzioni di cui in epigrafe, ai quali hanno fatto seguito i ricorsi della Società alla CTP di La Spezia, con l'esito di cui sopra riportato. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio Dogane di La Spezia presenta appello sostenendo quanto di seguito enunciato, in sintesi:
- ai fini del godimento dell'agevolazione richiesta la Società non ha provato di avere né il requisito soggettivo né quelli oggettivi nominativamente previsti;
- la Società non è installatore, costruttore o utilizzatore finale (punto 127-sexies);
- la Società, come dichiarato a pagina 3 delle memorie illustrative e allegato in atti, ha rivenduto direttamente alla S. s.r.l. la merce in oggetto (punto 127-sexies);
- i moduli fotovoltaici, così come descritti dalla parte, non rientrano nella definizione di impianto fotovoltaico come definito dal DM 28/07/2008 e non sono pertanto classificabili alla voce doganale 8541 40 90 8 (come invece indicato in bolletta) ma alla voce 8501;
- la Società avrebbe potuto, avvalendosi di quanto disposto dalla Circ. 25/D del 19/06/2001, interpellate l'Agenzia delle Dogane sulla corretta classificazione doganale della merce;
- la Società non può invocare il legittimo affidamento poiché, contrariamente a quanto indicato dalle circolari precedenti l'importazione, non si è conformata alle prescrizioni non avendo provveduto a presentare all'atto dell'importazione la dichiarazione di cui alla L. 15/68 e al DPR 445/2000;
- il Giudice di primo grado non ha valutato la coerenza delle disposizioni in materia indicate nelle note e circolari emanate dalle Agenzie, negando la validità delle stesse laddove afferma che "fino alla data dell'importazione nessun documento ufficiale dell'Amministrazione Finanziaria aveva disposto in maniera diversa dalla risposta fornita alla ricorrente in sede di interpello".
Chiede:
voglia l'adita CTR di Genova, in riforma dell'impugnata sentenza, nel merito:
- respingere la domanda avversaria per le ragioni di cui infra e, per l'effetto, confermare la legittimità degli atti e, in termini più generali, la legittimità dell'operato dell'Amministrazione Tributaria nella fattispecie de qua;
In ogni caso:
- condannare controparte alla rifusione delle spese processuali in entrambi i gradi di giudizio, sulla base di apposita nota spese che quest'Ufficio si riserva di depositare ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 546/92.
2 La società C. s.r.l. unipersonale, presenta controdeduzioni con le motivazioni di seguito richiamate.
Circa le premesse normative formulate in sede di appello dall'Ufficio appellante.
Il punto 127-quinquies, tabella A, parte III, DPR 633/72, prevede, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, l'aliquota agevolata al 10%. Ciò ha valenza oggettiva e prescinde dalla soggettività del cessionario/importatore.
Il punto 127-sexies, tabella A, Parte III, DPR 633/72, prevede che l'aliquota agevolata al 10% si applichi anche ai beni finiti acquistati per essere direttamente utilizzati nella costruzione degli impianti di cui sopra.
Nel caso in questione si verte solamente sul punto 127-quinquies e tutto quanto riportato dall'Ufficio relativamente al punto 127-sexies (e alla relativa dichiarazione d'uso) è irrilevante e fuorviante. Si richiama l'istanza di interpello che la Società aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna.
La risoluzione 46/E 2008 non rileva in quanto successiva sia alla risposta dell'interpello che all'importazione.
Circa l'asserita nullità della sentenza eccepita dall'Ufficio per errore sui fatti e per falsa applicazione della normativa doganale e del DPR 633/72 tabella A, parte III-quinquies e sexies.
I primi Giudici hanno preso atto che gli stessi moduli oggetto di contestazione furono venduti alla Società S. (fatto non contestato dall'Ufficio), che su tale cessione l'Agenzia delle Entrate, Dir. Reg. Emilia Romagna, aveva contestato l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta ex punto 127 quinquies Tabella A, parte III, DPR 633/72 (fatto non contestato dall'Ufficio), e che successivamente, sulla base di perizia giurata prodotta in sede di accertamento con adesione la stessa Direzione Regionale aveva annullato in autotutela (fatto non contestato dall'Ufficio) e quindi, correttamente, hanno rilevato che la stessa Amministrazione Finanziaria interpellata ha riconosciuto che i moduli solari di cui si discute rientravano fra quelli oggetto dell'interpello. Hanno quindi rilevato la conformità del comportamento adottato dalla scrivente alla risposta dell'interpello e il legittimo affidamento del contribuente circa l'applicazione del punto 127 quinquies, Tab. A, parte III DPR 633/72.
3 Circa l'asserita nullità della sentenza eccepita dall'Ufficio per violazione e falsa applicazione degli art. 10 e 11 L. 212/2000 e dell'art. 5 DM n. 209.
Gli unici riferimenti di prassi formati precedentemente all'importazione, erano:
La risoluzione 269/E Agenzia Entrate, che confermava l'unico requisito richiesto per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata ex 127 quinquies, Tab. A parte III, DPR 633/72, è idonea a produrre energia;
La nota prot. 2790 Agenzia delle Dogane che prevedeva l'applicazione dell'IVA al 20% per i moduli fotovoltaici che presi singolarmente "non sono in grado di produrre energia".
È chiaro che nell'opposto caso, e cioè per i moduli solari che presi singolarmente sono in grado di produrre energia, l'aliquota corretta da applicarsi era quella del 10%.
E si ribadisce che tali riferimenti di prassi erano gli stessi citati nella motivazione dell'avviso di accertamento dell'Ag. Entrate Emilia Romagna-Ufficio Grandi Contribuenti, con riferimento al rilievo IVA relativo alla cessione dei moduli oggetto di controversia poi annullato in autotutela.
E una volta appurato che i pannelli di cui si discute sono cablati e in grado di produrre energia ogni riferimento ai requisiti soggettivi e a dichiarazioni circa la destinazione dei beni per poter beneficiare dell'aliquota agevolata ex punto 127 sexies è totalmente fuorviante e non attiene ai fatti di causa poiché trova applicazione in n. 127 quinquies, che non li richiede.
Chiede.
Che codesta CTR voglia:
- Rigettare l'appello dell'Ufficio e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di prime cure in quanto immune dalle censure esposte nel gravame dello steso.
Con riserva di produrre memorie e documenti e con vittoria di spese e compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, presa visione della documentazione prodotta dalle parti ed acquisita agli atti di causa, sentite le parti in pubblica udienza, decide per quanto di seguito esposto:
- considera rilevante il fatto che la Società, trattandosi di materia nuova, per evitare spiacevoli conseguenze aveva inoltrato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, L. 212/2000, ove chiedeva:
• "se gli acquisti di moduli fotovoltaici cablati da rivendere a grossisti e installatori possa richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta al 10% ai sensi del punto 127 quinquies, tabella A parte III DPR 633/72";
• "se per gli acquisti di moduli fotovoltaici non cablati da rivendere a grossisti o installatori possa richiedere l'applicazione dell 'IVA ridotta al 10%, ai sensi del punto 127 sexies, tabella A parte III DPR 633/72".
In data 09/02/2007 l'interpellata Direzioni Regionale rispondeva che "... i moduli solari cablati costituiscono, di per se stessi, impianti idonei alla produzione di energia elettrica continua e non alternata ... ne deriva che, in presenza di questa circostanza di carattere oggettivo, risulta possibile l'applicazione dell'aliquota agevolata sia nei confronti di utilizzatori finali, sia nell'ipotesi di cessione effettuata ad altri operatori commerciali quali, ad esempio grossisti o rivenditori".
I moduli solari cablati art. PVL-136T oggetto delle importazioni di cui alle dichiarazioni doganali IM/4 n. xxxxx e IM 4 n. xxxxx, in quanto cablati, come risulta dalla scheda prodotto, nonché dalla perizia giurata dell'ing. B., in base alla risposta dell'Amministrazione Finanziaria, di cui sopra, va quindi applicata l'IVA con aliquota del 10% ex n. 127 quinquies, Tab. A, parte III, DPR 633/72. In tal senso ha giustamente operato la Società ricorrente, uniformandosi alla risposta all'interpello.
Infine, la Commissione, evidenzia il fatto che gli unici riferimenti di prassi formati precedentemente all'importazione erano:
• la risoluzione 269/E dell'Agenzia delle Entrate, che conferma che l'unico requisito richiesto per l'applicazione dell'agevolata è l'idoneità a produrre energia;
• la nota prot. 2790 dell'Agenzia delle Dogane al 20% per i moduli solari fotovoltaici che presi singolarmente non sono in grado di produrre energia.
Da quanto in atti, risulta che tali riferimenti di prassi erano gli stessi citati nell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna - Ufficio Grandi Utenti, con riferimento al rilievo IVA relativo alla cessione dei moduli, oggetto di controversia, poi annullato in autotutela.
5 - Per quanto sopra esposto, ritiene giusto tutelare il legittimo affidamento della Società, uniformandosi, nel proprio operato, alla risposta all'interpello da parte dell'Amministrazione Finanziaria e al citato annullamento in autotutela.
La Commissione, pertanto, rigetta gli appelli dell'Ufficio e conferma le sentenze impugnate. Tale decisione riveste carattere assorbente di ogni altra considerazione inerente il giudizio.
Condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di La Spezia al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione respinge gli appelli. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 500,00, oltre oneri accessori di legge.
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