La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha confermato la sentenza di prime cure che aveva annullato due avvisi emessi dall’Agenzia delle Dogane a carico di una società che, all’atto di importazione di pannelli fotovoltaici aveva ritenuto applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10%. A parere delle Dogane l’aliquota da applicare era quella ordinaria. Di contrario avviso i giudici di merito che hanno per l’appunto dato ragione alla società contribuente.
Massima: "I moduli solari cablati costituiscono, di per se stessi, impianti idonei alla produzione di energia elettrica continua e non alternata. Ne deriva che, in presenza di questa circostanza di carattere oggettivo, risulta possibile l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata di cui al numero 127-quinquies della parte III - Tabella A allegata al d.p.r. n. 633/72, sia nei confronti di utilizzatori finali, sia nell'ipotesi di cessione effettuata ad altri operatori commerciali quali, ad esempio, grossisti o rivenditori".
La Commissione Tributaria di secondo grado, così come già avvenuto in primo grado, ha ritenuto che i servizi wellness offerti da un albergatore ai suoi clienti siano prestazioni accessorie rispetto a quella principale dell’albergatore, rigettando la tesi dell’Agenzia delle Entrate che riteneva applicabile a tali prestazioni l’IVA ordinaria (e che, pertanto, chiedeva la differenza in pagamento all’albergatore). L’erroneità della tesi dell’Agenzia delle Entrate, che aveva già perso in primo grado, è stata dunque confermata in tale significativo contenzioso. Gli avvisi di accertamento formati erano e rimangono nulli, e nessuna ulteriore somma è dovuta dall’albergatore.