Massima: “Ai fini della tassazione Iva con applicazione dell'aliquota agevolata prevista per i servizi alberghieri, le prestazioni wellness erogate alle sole persone alloggiate ben possono essere considerate accessorie di quelle alberghiere di base. Trattasi infatti di prestazioni che rafforzano e qualificano un settore economico di particolare rilevanza, il che costituisce la ratio stessa del trattamento fiscale agevolato“
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Comm. Trib. II Grado di Bolzano Sezione/Collegio 2
Sentenza del 02/01/2017 n. 1
“Con sentenza n. 92/215 del 27/04/2015 la Commissione tributaria di Primo Grado di Bolzano accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla "XXXXXXXX srl" avverso gli avvisi di accertamento n. XXXXXXXXXXX/2013 e n. XXXXXXXXXXX/2013, con i quali l'Agenzia delle Entrate di Bolzano aveva recuperato rispettivamente per gli anni 2010 e 2011 l'Iva ordinaria 20% in relazione alle prestazioni wellness, per le quali la società aveva applicato, invece, l'aliquota agevolata del 10%.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Bolzano ribadendo la fondatezza della pretesa impositiva, in quanta le prestazioni di wellness non possono essere considerate accessorie alla prestazione alberghiera principale.
Afferma di non condividere la conclusione cui è giunto il primo giudice, in quanto estende l'agevolazione a tutte le prestazioni e servizi che una struttura alberghiera può offrire alla clientela e ritiene che le prestazioni di wellness, non rappresentino una condizione indissociabile nel rapporto alberghiero che si è venuto a creare tra albergatore e cliente.
L'agevolazione dell' lva 10% può essere riconosciuta alle prestazioni wellness offerte a mezzo di pacchetti onnicomprensivi e standardizzati.
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in data odierna, dopo esaminati gli atti processuali, il collegio osserva:
L'Agenzia delle Entrate esclude, in sostanza, che i servizi di wellness erogati da "XXXXXXXX srl" possano qualificarsi, ai fini fiscali, come prestazioni accessorie a quella propriamente alberghiera e come tali essere assoggettati all'aliquota Iva ridotta del 10%, adottando un'interpretazione rigida della nozione di accessorietà palesata nell'art. 12 del DPR 633/1972.
Tali prestazioni, a suo dire, possono assumere il connotato di accessorietà solo quando siano oggetto di pacchetti nei quali al soggiorno viene aggiunto una predefinita quantità di trattamenti estetici e/o di benessere ad un prezzo globale predefinito. Solo in tale ipotesi si riscontrerebbe tra prestazione alberghiera e prestazioni wellness quel nesso che costituisce la natura del rapporto di accessorietà e che giustifica l'applicazione di una aliquota Iva uniforme ai corrispettivi delle due prestazioni.
Questo collegio si richiama alla propria sentenza n. 40/2/13 del 20/09/2013 (peraltro oggetto di ricorso in Cassazione e tuttora ivi giacente da lungo tempo) secondo cui tale criterio debba essere adottato anche per le prestazioni chieste dal cliente nel corso del soggiorno alberghiero non potendo far discendere il trattamento Iva dalla circostanza che quantità, tipologia delle prestazioni e corrispettivo siano stati preventivamente determinati.
Si è del parere, quindi, che l'accessorietà non richieda tassativamente un rapporto di strumentalità necessaria di una prestazione rispetto a quella principale ma può essere destinata semplicemente a migliorare e favorire la prestazione principale.
La scelta legislativa di consentire l'applicazione di un'aliquota Iva ridotta persegue ovviamente la finalità di favorire le attività del settore alberghiero e ciò induce a ritenere che l'agevolazione non possa riferirsi soltanto alle prestazioni strettamente alberghiere ma possa applicarsi anche a quelle che hanno migliorato l'offerta ai propri clienti. Tra queste sono da comprendere i servizi wellness, beauty, benessere e altri ancora che contribuiscono certamente ad accrescere la qualità del soggiorno offerto alla clientela.
Va peraltro tenuto in debito conto che le prestazioni wellness fruite da persone non alloggiate nell'albergo debbano essere assoggettate all'aliquota IVA ordinaria del 20%.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, in considerazione che una similare controversia (con altro contribuente) è ancora all'esame della Suprema Corte, si ritiene opportuno procedere alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano
Rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.
Così deciso in Bolzano, il 16/12/2016"
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