La Commissione Tributaria di secondo grado, così come già avvenuto in primo grado, ha ritenuto che i servizi wellness offerti da un albergatore ai suoi clienti siano prestazioni accessorie rispetto a quella principale dell’albergatore, rigettando la tesi dell’Agenzia delle Entrate che riteneva applicabile a tali prestazioni l’IVA ordinaria (e che, pertanto, chiedeva la differenza in pagamento all’albergatore). L’erroneità della tesi dell’Agenzia delle Entrate, che aveva già perso in primo grado, è stata dunque confermata in tale significativo contenzioso. Gli avvisi di accertamento formati erano e rimangono nulli, e nessuna ulteriore somma è dovuta dall’albergatore.