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In caso di cessazione dell'attività la contribuente aveva 10 anni di tempo per richiedere il rimborso dell'eccedenza IVA e non due, come affermato dall'Ufficio. Respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, condannata a pagare le spese Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Massima: “La domanda di rimborso dell'Iva o di restituzione del credito d'imposta maturato da una società cessata deve ritenersi presentata con l'esposizione del credito nell'apposito riquadro della dichiarazione fiscale, mentre la presentazione del modello VR costituisce esclusivamente il presupposto per dare inizio al procedimento di esecuzione. A tal fine non opera il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992, ma il termine ordinario decennale stabilito dall'art. 2946 c.c..

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Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 7

Sentenza del 14/12/2018 n. 5480 -

Testo:

L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale Milano - ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Milano n.4072/9/16 del 2.5.2016 depositata in data 16.5.2016, con la quale veniva accolto parzialmente il ricorso della contribuente L.D., socia della cessata società W. s.r.l., avverso il provvedimento di diniego del rimborso IVA 2008 per l'anno 2007 emesso dall'Agenzia delle Entrate e notificato in data 15.4.2014.

Appare opportuno richiamare i fatti.

La predetta contribuente in data 6/7/2010 aveva presentato dichiarazione integrativa con la quale, revocando una sua precedente richiesta, chiedeva il rimborso del credito di euro 6.051,00, mediante compilazione del quadro VX (rigo VX.4 ) e presentazione del relativo mod. VR.

La società di cui la contribuente era socia risultava aver cessato la sua attività ed aver ottenuto la cancellazione dal Registro delle imprese già in data 23/10/2007.

In data 19.9.2008 la stessa contribuente aveva indicato in via telematica. nel modello di dichiarazione IVA 2008 al quadro VX (rigo VX) un importo IVA a credito di euro 6.051,00 da riportare in detrazione per l'anno successivo ovvero da utilizzare in compensazione. Invero

Ancora in data 15/11/2012 per conto della cessata società veniva presentata presso l'Ufficio territoriale di Milano 4 istanza di rimborso IVA per l'anno 2007 sempre del medesimo importo sopra indicato; l'Ufficio in data 25.3.2014 notificava il provvedimento di diniego "per decadenza ai sensi dell'art..21 D.Lgs.546/92.

Avverso detto provvedimento la D. proponeva ricorso chiedendo di dichiarare dovuto il rimborso, sostenendo che il provvedimento era illegittimo perché in caso di cessazione dell'attività la contribuente aveva 10 anni di tempo per richiedere il rimborso dell'eccedenza IVA e non due, come affermato dall'Ufficio.

La sentenza impugnata ha ritenuto che dopo la chiusura dell'attività non era più possibile per la contribuente utilizzare la compensazione quindi, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte, aveva legittimamente chiesto nel termine prescrizionale di dieci anni il dovuto rimborso. Quindi i primi giudici accoglievano parzialmente il ricorso, con detrazione dei 66 euro già utilizzati in precedenza dalla contribuente e disponendo il rimborso di euro 5.985,00.

Con l'atto di appello l'Ufficio, ha sostenuto con il primo motivo un'inesatta interpretazione dell'art.21 co.2 del d.lgs.546/92 e del combinato disposto dell'art.8 co.6 D.P.R. 322/98 e art.22 co.8 bis stesso DPR. Secondo l'appellante la contribuente nel 2008, pur essendo cessata l'attività della società in data 23.10.2007, aveva manifestato la volontà di riportare il credito di imposta in detrazione nell'anno successivo e nessuna norma consente di modificare l'originaria scelta con la successiva atipica richiesta. In ogni caso ai sensi dell'art.21 co.2 D.Lgs.546/92 la domanda di restituzione non poteva essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si era verificato il presupposto per la restituzione, cioè la cessazione dell'attività (23.10.2007).

L'appellante ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. Sez. VI n.6986/14 ) che ha ritenuto che "per potere ravvisare nella annuale dichiarazione IVA una valida domanda di rimborso e, quindi, per potere giudicare la reiterazione di tale domanda tempestiva fino a quando non sia decorso il termine decennale di prescrizione, non è sufficiente che sia evidenziato nella dichiarazione un credito di imposta, ma è necessario che detto credito formi oggetto di un 'inequivoca domanda di rimborso, vale a dire che il relativo importo risulti annotato nel campo (quadro, rigo e colonna) è destinato ad essere riempito con l'indicazione delle somme richieste a rimborso." Pertanto era corretto ritenere che l'istanza presentata in un momento successivo soggiacesse al termine biennale di decadenza ai sensi dell'art.21. D.Lgs. citato.

Con il secondo motivo l'Ufficio ha sostenuto anche che la contribuente non aveva fornito la prova della sussistenza del credito e quindi della somma chiesta a rimborso non ritenendo sufficiente a tal fine la mera esposizione del credito in dichiarazione.

L'ufficio, quindi, contestava la decisione del primo Giudice che aveva ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso e ne chiedeva la riforma ritenuta la tardività della presentazione della dichiarazione integrativa e del mod. VR.

Con le controdeduzioni il contribuente ha ribadito argomentandole le precedenti affermazioni esposte in primo grado, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Questa Commissione, all'odierna udienza, valutate le posizioni contrapposte delle parti, ha deciso di respingere l'appello dell'Ufficio.

Quanto al secondo motivo, trattandosi di domanda nuova proposta in appello, lo stesso è inammissibile.

Quanto al primo e più rilevante motivo, invero sulla base dell'orientamento giurisprudenziale più recente della Suprema Corte, le imprese cessate, anche se hanno omesso la presentazione del mod. VR non perdono per questo il diritto sostanziale al rimborso, dovendosi applicare per questo il termine ordinario di prescrizione decennale stabilito dall'art.2946 c.c.. (ex plurimis ordinanze Cass. 3287/2014; Cass. 7236/15; Cass. 13267/15 , etc.). In particolare la domanda di rimborso dell'IVA o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata nella dichiarazione annuale del quadro relativo al credito stesso, mentre la presentazione del modello VR costituisce esclusivamente il presupposto per dare inizio al procedimento di esecuzione.

La volontà di recuperare il credito da parte della contribuente, regolarmente indicato nell'ultima dichiarazione IVA 2008, pure in difetto di apposita ulteriore domanda, non può pertanto ritenersi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto da D.Lgs.546/92. Da qui la sussistenza del suo diritto al rimborso.

Pertanto, ritenuto assolutamente condivisibile quanto sostenuto dai primi giudici, in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata e soprattutto con il dettato normativo, l'appello dell'Ufficio va respinto, con condanna dello stesso alle spese che si liquidano in euro mille (1.000,00) oltre oneri fiscali e accessori.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e condanna l'Ufficio alle spese liquidate in euro mille (1.000,00) oltre oneri fiscali e accessori.

Milano 13.9.2018

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