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Estratto: “le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente "da perdita di chance”.

Di seguito riportiamo le argomentazioni da noi sviluppate per ottenere la conferma in appello dell’annullamento dell’avviso di liquidazione già ottenuto a seguito del ricorso da noi proposto in primo grado, argomentazioni da ultimo accolte dalla CTR della Lombardia. Il relativo annullamento è ad oggi definitivo, avendo acquistato efficacia di giudicato la sentenza di secondo grado favorevole alle ragioni della nostra assistita.

Estratto: “la CTR ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell'appellata, dopo avere rimarcato che persino l'Ufficio aveva ammesso che, ai sensi dell'art. 38, del d.P.R. n. 602/1973, la società era legittimata a chiedere il rimborso della somma erroneamente versata come sostituto d'imposta; a giudizio di questa Corte tale profilo della sentenza d'appello è conforme al fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito")”.

Di seguito riportiamo le argomentazioni sviluppate, con successo, al fine di ottenere l'annullamento di un avviso di accertamento catastale, ottenuto in esito al ricorso ed al processo tributario che ne è seguito.

Estratto: “la pronuncia del giudice del gravarne ha definito la questione facendo riferimento alla circostanza, ritenuta fondamentale, che nessuna prova era stato posta alla sua attenzione al fine di ritenere la natura simulatoria del mandato a vendere; la stessa, quindi, ha tenuto conto dell'esistenza delle procure a vendere e, sulla base delle stesse, ha ritenuto che, implicitamente, non potesse trovare accoglimento la tesi difensiva della ricorrente, implicante una diversa qualificazione giuridica all'operazione posta in essere; non è dato ravvisarsi, quindi, una illogicità o contraddittorietà della motivazione, né può ritenersi che la pronuncia sia priva di motivazione”.

Estratto: “La CTR non ha fatto corretta applicazione della norma in questione laddove, pur avendo accertato che il contratto prevedeva il trasferimento al cessionario non solo della clientela, con i connessi obblighi di fare, non fare o permettere, ma anche il complesso di beni idonei allo svolgimento dell'attività (quali organizzazione, conoscenze, procedure, contratti, personale e comunque il know-how della struttura ceduta) ha ritenuto tassabile l'intero importo ricevuto dalla cedente in corrispettivo, anziché unicamente quello imputabile al trasferimento della clientela”.

Estratto: “fermo restando che è incontestata la loro mancata allegazione all'avviso di rettifica, non è revocabile in dubbio che nella descrizione sintetica degli atti utilizzati in termini parametrici non fossero riprodotte le caratteristiche essenziali dei relativi beni, non potendo a tal fine reputarsi sufficiente la mera indicazione dell'ubicazione, della destinazione e della estensione (…). Né, limitatamente all'atto di compravendita comparativo preso in considerazione, sarebbe stato possibile sostenerne la conoscibilità, trattandosi di atto pubblico, atteso che dello stesso non venivano riportati i numeri di repertorio e di raccolta né, addirittura, la data precisa (risultando indicati i soli mese ed anno) ed il nominativo del notaio rogante”.

Estratto: “l'ufficio (pag. 9-14 dell'accertamento) conclude nel senso che l'intera operazione, tra cui il finanziamento, è fittizia e recupera quindi a tassazione il costo come sopravvenienza attiva. Se questo è il fatto contestato nel presente giudizio, su questo la CTR si sofferma ampiamente a pagina 5 e pagina 6 della sentenza, dove fa riferimento anche alla asserita fittizietà del finanziamento. Poiché il motivo è stato dedotto e rubricato ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., il vizio non appare ricorrere sia che lo si intenda come omessa pronuncia, che come mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

Estratto: “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, sicché la sua responsabilità è esclusa in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”.