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Comm. Trib. Reg. per le Marche Sezione/Collegio 4
Sentenza del 27/05/2019 n. 382 -
Testo:
Con ricorso depositato in data 7 agosto 2017 la società "A." ha proposto appello avverso la sentenza n. 827/17, depositata il 28 aprile 2017, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'ufficio ha recuperato a tassazione la somma di euro 120.000, corrispondente ai costi sostenuti per spese di sponsorizzazioni erogate a varie associazioni dilettantistiche, ritenute indeducibili. La sentenza impugnata, all'esito di ampio escursus giurisprudenziale, ha ritenuto " ... l'assoluta implausibilità delle sponsorizzazioni ... " e che " ... le presunzioni gravi, precise e concordanti relative all'antieconomicità sono uguali ovvero in gran parte coincidenti a quelle relative all'assenza di prestazione ... ". L'appellante censura tale sentenza richiamando due recenti decisioni della Suprema Corte che hanno affermato il carattere di presunzione assoluta dell'art. 90, comma 8 della legge 289/2002; pertanto ha concluso come in epigrafe. Si è costituita l'Agenzia delle entrate, con motivata memoria di controdeduzioni, evidenziando che, pur avendo la parte prodotto sia i contratti che i pagamenti delle fatture, sussiste sproporzione tra costo ed utilità economica, avendo l'azienda investito più di un quarto dei ricavi in spese di sponsorizzazione. Alla pubblica udienza odierna le parti hanno illustrato oralmente i motivi a sostegno delle proprie richieste, come in epigrafe trascritte ed all'esito la Commissione ha deciso la causa come di seguito esposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono. Va premesso che nell'avviso di accertamento qui gravato l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi per pubblicità pari ad euro 120.000,00, ritenuti indeducibili per sproporzione tra i corrispettivi pagati dall'azienda ed il valore dei messaggi promozionali in quanto forniti da Associazioni locali con bacino di utenza limitata (così a pag. 4). Ciò premesso osserva la Commissione che non è stata contestata dall'Ufficio né l'effettività né il pagamento delle prestazioni di cui trattasi. Peraltro la società appellante ha prodotto i contratti sottoscritti dalle parti, con l'indicazione delle prestazioni pubblicitarie convenute (tempi, modalità e tariffe - all.7) ed ha documentato sia il loro reale svolgimento, con la produzione di ampio materiale pubblicitario (striscioni, locandine promozionali e tabelloni - all. 8), sia l'avvenuto pagamento delle fatture con tracciabilità bancaria (all. 7). Quanto al rilievo dell'Ufficio che " ... appare inverosimile che gli spettatori abituali delle gare sportive in oggetto possano essere soggetti riconducibili al target di mercato cui si rivolge la società verificata ... " (così a pag. 4 dell'avviso di accertamento), si osserva che, in concreto, la platea di spettatori può essere la più varia, non definibile preventivamente; peraltro la contribuente ha documentato (con la produzione dei bilanci 2009/2014) che il fatturato si è incrementato da euro 118.607 del 2009 ad euro 452.952 del 2011, verosimilmente per effetto del ritorno economico della pubblicità in questione. Quanto all'altro rilievo dell'antieconomicità della spesa questa Commissione ha già avuto modo di affermare, in caso del tutto analogo (sentenza n.94/2011), che il requisito della economicità non è richiesto dalla normativa in questione ma è valutazione squisitamente economica, rimessa all'imprenditore. E proprio a tale riguardo si richiama la recente Ordinanza della Suprema Corte n. 8981/2017, che afferma quanto segue: " ... Non è infatti dubbio che la seconda disposizione legislativa evocata (artt. 108, TUIR, 90, comma 8, L. 28912002) abbia sancito una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di euro 200. 000, qualora erogate a associazioni sportive dilettantistiche, «se (a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa, (c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor, (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.)» (così Sez. 5 n. 572012016).... Ugualmente irrilevante deve considerarsi l'ulteriore considerazione del giudice di appello circa la "antieconomicità" della spesa in esame, in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente. In ordine a quest'ultimo profilo deve infatti ribadirsi che quella sancita dall'art. 90, comma 8, legge 28912002 è una ''presunzione assoluta" oltre che della natura di "spesa pubblicitaria", altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell'importo di Euro 200.000, trattandosi nel caso di specie di esborsi che sono pacificamente ben al di sotto di tale limite."; Orbene nel caso di specie risulta incontestata la ricorrenza dei presupposti di cui alla suindicata disposizione legislativa (art. 90, comma 8, legge 289/2002), sicché le ulteriori considerazioni fatte sul punto sia dall'Ufficio che dalla CTP, che le ha recepite, sono da ritenersi del tutto inconferenti. L'appello, pertanto, come premesso è fondato e, per l'effetto, va riformata la decisione di primo grado ed annullato l'impugnato avviso di accertamento. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento dell'appello della contribuente, riforma la decisione di primo grado ed annulla l'impugnato avviso di accertamento. Condanna l'Ufficio a rimborsare a controparte le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
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