Estratto: “il requisito della economicità non è richiesto dalla normativa in questione ma è valutazione squisitamente economica, rimessa all'imprenditore. E proprio a tale riguardo si richiama la recente Ordinanza della Suprema Corte n. 8981/2017, che afferma quanto segue: " ... Non è infatti dubbio che la seconda disposizione legislativa evocata (artt. 108, TUIR, 90, comma 8, L. 28912002) abbia sancito una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora erogate a associazioni sportive dilettantistiche”.