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Prima di esaminare nel dettaglio la pronuncia, semplifichiamo alcuni concetti di base e rispondiamo alle domande più comuni rilevanti in riferimento al tema di cui alla pronuncia.
Che cosa è il pvc?
PVC è l'acronimo di Processo Verbale di Constatazione.
Si tratta della sintesi di quello che la Guardia di Finanza ha fatto ed ha scoperto durante il controllo presso i locali dell'attività (in questo caso presso il ristorante). Non è un atto impugnabile.
La legge (in particolare l'art. 12 L. 212/2000, c.d. Statuto dei Diritti del contribuente) prevede che, al termine della verifica, sia rilasciata una copia del PVC al contribuente, di modo tale da metterlo al corrente degli esiti della verifica.
Perché l'Agenzia delle Entrate deve rispettare il termine dei 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7 della L. 212/2000?
Il Legislatore ha previsto questo termine affinché il contribuente, una volta venuto a conoscenza del contenuto del PVC, possa presentare le proprie osservazioni e richieste all'Agenzia delle Entrate, che deve valutarle all'interno dello stesso avviso di accertamento, che dovrà per l'appunto spiegare perché l'Ufficio ritiene tali osservazioni non condivisibili.
Cosa si intende per metodo induttivo?
È un metodo usato dall'Agenzia delle Entrate per rideterminare il reddito del contribuente sulla base di c.d. “presunzioni” e ragionamenti presuntivi.
Esemplificando, l'Ufficio procederà a ricalcolare gli incassi dell'attività sulla base degli acquisti effettuati a monte (come, per esempio, gli acquisti di caffè, o di tovaglioli, o di acqua), per ricavare - considerando il numero di questi ultimi - ipotetici maggiori incassi dell'attività.
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Corte di Cassazione
Ordinanza del 30 novembre 2017, n. 28700
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. xxx/2011 R.G. proposto da (omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis), con domicilio eletto presso l'Avv. (omissis), in Roma, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna sez. staccata di Sassari n. xx/xx/10, depositata il xx xxxxx 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 luglio 2017 dal Consigliere (omissis);
RILEVATO CHE
- (omissis), titolare di ristorante pizzeria, impugna per Cassazione la decisione della CTR della Sardegna che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo l'accertamento, per il 2004, per Iva, Irpef ed Irap, effettuato con metodo analitico-induttivo in esito ad accesso ai locali dell'attività e all'esame della documentazione, assumendo con tre motivi:
- (a) violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 per essere stato notificato l'avviso di accertamento prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica del pvc;
- (b) violazione e falsa applicazione degli artt. 52, sesto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, e 33, d.P.R. n. 600 del 1973, per carenza di motivazione dell'avviso d'accertamento attesa l'irregolare notifica del pvc, solo consegnato e non notificato, sì da non poter integrare
il contenuto del primo solo per relationem;
- (c) violazione e falsa applicazione dell'art. 39, secondo comma, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973, per essersi basata l'attività accertativa sull'erroneo presupposto che gli esiti dello studio di settore fornissero risultati non congrui e non coerenti, senza procedere alla disapplicazione nelle forme di cui all'art. 10, L. n. 110 del 1998;
CONSIDERATO CHE
- il primo motivo, di carattere pregiudiziale, è fondato;
- è ormai ius receptum che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l'illegittimità dell'atto
impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza (Sez. U, n. 18184 del 2013; Cass. n. 15624 del 2014; Cass. n. 7843 del 2015; Cass. n. 1969 del 2017);
- né ha rilievo il contenuto del verbale o la natura degli atti posti in essere e, dunque, anche se esso abbia carattere puramente descrittivo delle operazioni svolte in esito ad accesso, ispezione o verifica nei locali destinatati all'esercizio dell'attività, non ponendo alcuna distinzione la norma ed essendo in ogni caso necessaria la redazione di un verbale di chiusura delle operazioni;
- nella specie, il mancato rispetto del termine dilatorio non è stato giustificato né nell'avviso di accertamento (neppure riprodotto), né nella successiva sede contenziosa e, anzi, la stessa CTR ha escluso (in adesione, invero, ad un orientamento giurisprudenziale e
dottrinale) che tale omissione non fosse riferibile "a dati essenziali, il cui difetto genera la nullità dell'atto";
- in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, la sentenza va pertanto cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. con l'accoglimento del ricorso della parte contribuente;
- considerato che il sopra richiamato arresto delle Sezioni Unite risale solo al 2013 (ed è quindi di molto successivo alla emissione degli avvisi opposti ed allo svolgimento del giudizio di merito), vanno compensate le spese dell'intero giudizio;
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa integralmente le spese dell'intero giudizio.
Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18 luglio 2017
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