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Estratto: «nel caso in cui la impresa contribuente abbia esternalizzato alcune fasi del processo produttivo a imprese terze, mettendo a disposizione di queste ultime beni di sua proprietà, relativamente ai quali ha sostenuto costi pluriennali, ovvero relativamente ai quali abbia contabilizzato canoni di leasing, la stessa può considerare inerenti i relativi costi, ove l'attività svolta dal terzo che utilizzi i beni del contribuente si inserisca quale segmento produttivo nell'attività imprenditoriale complessivamente svolta dalla contribuente».

Estratto: “questo Collegio condivide integralmente le motivazioni rese dai Giudici di prime cure sulla certa inerenza del costo per spese di pubblicità non riconosciuto dall'Ufficio. Infatti va precisato che la deduzione del costo in questione rimane legittima se essa avviene secondo i dettami dell'art. 109, 5° comma del D.P.R. n. 917/86. A parere di questo Collegio, alla pari di quello dei Giudici di prime cure, il costo dedotto dalla …… rimane legittimamente deducibile, tenuto anche conto che è emersa la certezza del costo, certezza messa in dubbio dall'Ufficio e rappresentante l'elemento fondante del recupero a tassazione opposto dalla odierna appellata”.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale ha annullato gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale a carico di un’attività di ristorazione. 

Avvisi formati con metodologia induttiva (ossia desumendo i ricavi dall’entità degli acquisti effettuati a monte). 

Tuttavia, la prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza. 

Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza (di cui citiamo gli estremi in calce per chi voglia analizzarne il contenuto), ma dalla prospettiva dei motivi di ricorso. 

Si nota, infine, che nel caso di specie la stessa Agenzia delle Entrate ha ritenuto di non appellare la sentenza di primo grado, che è divenuta definitiva senza necessità di difendere gli interessi dei contribuenti anche in appello. 

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28700 del 2017, ha accolto il ricorso di un ristoratore avverso la sentenza dei Giudici di merito.

Questi ultimi, confermando la sentenza di primo grado, avevano ritenuto legittimo l'avviso di accertamento formato con metodo analitico-induttivo, in seguito a ispezioni presso i locali del ristorante-pizzeria.

Di diverso avviso invece la Corte di Cassazione che ha annullato l'avviso ritenendo condivisibili le doglianze del ristoratore che lamentava l'irregolarità dell'avviso di accertamento emesso prima dello scadere del termine dei 60 giorni dalla notifica del PVC.

In altri termini, l'Amministrazione avrebbe dovuto aspettare prima di notificare l'avviso di accertamento, e dare per l'effetto un termine congruo al contribuente per replicare.

La richiesta di pagamento è stata annullata per aver l'Agenzia delle Entrate negato al contribuente questo diritto inviolabile, e dunque il ristoratore non dovrà pagare a prescindere dell'esistenza di eventuali irregolarità.

La Corte di Cassazione ha definitivamente confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di un ristoratore, all'interno del quale si procedeva a rettificare in aumento i ricavi del ristorante ipotizzando maggiori coperti sulla base dei litri di vino acquistati, senza prendere in considerazione, tuttavia, che non sempre il vino è indice di coperti (così, esemplificando, il vino è usato in cucina per la preparazione di numerose pietanze, può essere rifiutato dai clienti, può essere venduto da asporto, ed infine il vino sfuso è soggetto a deterioramento in tempi molto brevi). Il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate, già soccombente nei gradi di merito, è stato dunque ritenuto infondato.