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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 10874 del 18 aprile 2019
RILEVATO CHE:
F., esercente l'attività di commercio autoveicoli, impugnava l'avviso notificatogli per l'anno di imposta 2000 con il quale, a seguito di una verifica ispettiva i cui esiti erano stati trascritti in un PVC, e ai sensi dell'art.39 comma 1 dpr 600/73, era stato accertato un maggior reddito di impresa, stante la variazione fra il valore delle giacenze di magazzino iniziali e il valore di quelle rinvenute, dalla quale si desumeva l'omessa fatturazione di ricavi per € 151.284,00. La CTP di Latina accoglieva il ricorso. Avverso la sentenza proponeva appello l'Ufficio. La CTR del Lazio, con sentenza n.146/40/10 depositata il 10.6.2010 accoglieva il gravame. Il giudice d'appello premetteva di non condividere la tesi dei primi giudici, secondo i quali - poiché nella dichiarazione relativa all'anno 1999 il contribuente aveva svalutato le giacenze di magazzino per £ 299.725.000 - le rimanenze finali, e dunque quelle iniziali al 1°.1.2000, erano state determinate dall'Ufficio in misura superiore (per tale importo) a quelle effettive; rilevava per contro che, come evidenziato dall'appellante, il comportamento di F. aveva comunque determinato "una maggiore perdita di bilancio ai fini della determinazione del reddito di impresa e quindi la totale evasione dell'IVA sull'imponibile corrispondente alla "variazione in aumento". Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, illustrato con memoria. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Osserva preliminarmente il Collegio che non può tenersi conto delle argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria, che è stata depositata tardivamente, oltre il termine previsto dall'art.380 bis 1 c.p.c. 1.Con il primo motivo di impugnazione, che denuncia la violazione degli artt. 36 comma 2 n.4 d. Igs. n. 546/92 e132 comma 1 n.4 c.p.c, ai sensi dell'art.360 comma 1 n.4 c.p.c., F, deduce che la stringata motivazione della CTR corrisponde a omessa motivazione. La censura è fondata.
3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex 3 plurirnis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007;n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).
Venendo al caso di specie, il ricorrente aveva fondato le sue difese sul rilievo che, poiché la sua ditta era stata oggetto di accertamento anche nell'anno 1999, egli aveva svalutato le giacenze di magazzino per quell'anno, allineandone il valore a quanto accertato in sede di verifica, con la conseguenza che la somma non poteva essere ripresa a tassazione nell'anno successivo. La motivazione in base alla quale la CTR ha affermato di non condividere l'assunto del contribuente, ritenuto invece fondato dalla CTP, non chiarisce le ragioni della decisione ed appare (oltre che basata su di un errata ricostruzione dei fatti) totalmente esulante dal thema decidendum, in quanto riferita a circostanze (una maggior perdita di bilancio ai fini della determinazione del reddito cagionata dal comportamento di F., che avrebbe comportato l'evasione dell'IVA) che non risultano essere state contestate con l'avviso né risultano aver formato oggetto di discussione nel corso del giudizio di primo grado. Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo del ricorso, nel quale resta assorbito l'esame del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla e cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26.9.2018
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