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Esaminando i principi recati in merito dalla sentenza della CTR della Lombardia n. 127/43/12 (passata in giudicato), che ben esamina la questio iuris di cui discutiamo, emergono molti spunti a favore della posizione dei contribuenti: “la Commissione non condivide l’interpretazione dell’art. 8 comma 4 della Legge 212/2000 fornita dall’Ufficio appellante, secondo la quale “la previsione del rimborso dei costi di fideiussioni sarebbe subordinata al definitivo accertamento della debenza del tributo o della debenza in misura inferiore rispetto a quella accertata” atteso che tale interpretazione verrebbe a limitare l’operatività del comma 4 dell’art. 8 ai soli costi di accertamento d’imposte ed a escludere così contra voluntatem legis, la sua applicazione al rimborso dei tributi”. La norma in commento infatti non si limita affatto alle sole due ipotesi prospettate dall’Ufficio ma include espressamente il caso di rimborso dei tributi. La tesi dell’Ufficio, pertanto, non è assolutamente condivisibile non solo in quanto infondata ma anche perché del tutto contraria alla lettera e alla ratio dell’art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente. Ritiene la Commissione corretta ed ineccepibile la sentenza dei primi giudici che in accoglimento della tesi della società contribuente sul punto recita: “nel merito rileva la fondatezza della pretesa della ricorrente in ordine al chiesto rimborso di € XXX pari al costo delle fideiussioni sostenuto dalla società per ottenere il rimborso del credito IVA maturato negli anni d’imposta 2000, 2001, 2002 e 2003 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 8 comma 4 dello Statuto del contribuente…tanto più in presenza di una precisa direttiva nella normativa e giurisprudenza comunitaria in materia, che come tale secondo le disposizioni CEE, produce effetti diretti anche negli ordinamenti nazionali e può essere invocata nei confronti della stessa Pubblica Amministrazione dai soggetti interessati, direttiva che ha riconosciuto che “le modalità di rimborso dell’eccedenza dell’IVA che uno Stato membro stabilisce devono consentire al soggetto passivo di recuperare in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da dette eccedenze IVA….e comunque il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo”. Ove al contrario dovesse operarsi secondo gli assunti dell’Ufficio, si verrebbe a verificare che sarebbero ammessi al rimborso i contribuenti che sono stati destinatari di una pretesa tributaria, mentre sarebbero esclusi i contribuenti più virtuosi che non sono destinatari di alcuna pretesa tributaria. (omissis). Per le considerazioni innanzi esposte, la Commissione rigetta l’appello dell’Agenzia Direzione Provinciale I di Milano e per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado”.
IL CASO
Sulla base della normativa di cui agli articoli 30 e 38-bis D.P.R. n. 633/1972, per ottenere il rimborso in via accelerata delle eccedenze IVA, il contribuente deve prestare a favore dell’Amministrazione delle garanzie, di regola fideiussioni, le quali hanno un costo fisiologico.
L’art. 8, comma 4, della L. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) prevede che: “L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”.
Le Amministrazione Finanziarie, proposta l’istanza di rimborso, sostenevano che tale disposizione non si applicasse ai costi per fideiussioni prestate per ottenere i rimborsi in via accelerata delle eccedenze IVA ai sensi degli articoli 30 e 38-bis D.P.R. n. 633/1972.
Le pronunce di cui discutiamo, abbracciando un’interpretazione estensiva della disposizione in parola, hanno riconosciuto il diritto al rimborso dei costi sostenuti per fideiussioni anche in tal caso.
Oggetto
RIMBORSO del COSTO delle FIDEIUSSIONI rilasciate per ottenere il rimborso di crediti.
Tesi erariale:
L’art. 8, comma 4, della Legge n. 212 del 2000, il quale prevede il rimborso del costo sostenuto per prestare le fideiussioni a garanzia dell’Erario, si riferisce ai rimborsi di tributi scaturenti dall’attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria e non può estendersi ai rimborsi scaturenti dalla dichiarazione annuale IVA richiesti in via accelerata ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633/72. Deve negarsi il diritto al rimborso dei costi sostenuti per l’ottenimento delle garanzie fideiussorie prestate per il rimborso delle eccedenze IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali.
Tesi garantista sostenuta da noi in giudizio:
L’art. 8, comma 4, della Legge n. 212 del 2000 si applica a qualsiasi costo per fideiussioni sostenuto dal contribuente per ottenere il rimborso di tributi, ivi compreso il costo per fideiussioni prestate al fine di ottenere il rimborso delle eccedenze IVA ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633/72.
Sentenze favorevoli:*
- Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 4610 del 2016, depositata il 23 maggio 2016, passata in giudicato;
- Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza N. 340 del 2016, depositata il 21 gennaio 2016;
- Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n. 30 del 2015, depositata il 13 gennaio 2015, passata in giudicato;
- Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 7553 del 2014, depositata il 16 settembre 2014;
- Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 311 del 2013, depositata il 15 luglio 2013;
- Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza 127 del 2012, depositata il 26 settembre 2012, passata in giudicato;
- Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 165 del 2011, depositata il 10 giugno 2011.
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* Segnaliamo che il filone giurisprudenziale si riferisce alla normativa applicabile ratione temporis.
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