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Confermato l’annullamento dell’avviso che recepiva acriticamente le risultanze del PVC. La Corte di Cassazione rigetta le doglianze dell’Agenzia delle Entrate. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “il giudice d'appello ha utilizzato i dati fattuali prima richiamati (v. par. 3.1), coerentemente giungendo a sindacare la motivazione adottata dall'Ufficio, per aver recepito le risultanze del p.v.c. "in maniera passiva ed acritica in ordine ai profili innanzi evidenziati", ossia proprio quegli elementi accertati in fatto: si tratta, con ogni evidenza, di un giudizio lineare, sufficientemente costruito ed esposto, sia nelle premesse, che nelle conseguenze che se ne fanno derivare, nonché scevro da illogicità di sorta”. 

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Corte di Cassazione, Sez. 5 

Ordinanza n. 3758 dell’8 febbraio 2019 

FATTI DI CAUSA 

All'esito di verifica fiscale, in data 11.6.2009 l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Bari 1, notificò ad L. - esercente l'attività di sostituzione e riparazione di pneumatici - un avviso di accertamento a fini Irpef, Irap, Iva e contributi previdenziali per l'anno 2005, contestandogli la vendita di beni in evasione d'imposta. Proposto ricorso dal contribuente, la C.T.P. di Bari lo respinse con sentenza del 17.9.2011, ma la C.T.R. per la Puglia, con decisione del 12.6.2012, in accoglimento dell'appello del L., riformò la prima sentenza, annullando l'avviso impugnato. Rilevò il giudice d'appello che detto avviso - in quanto fondato su una acritica ricezione delle risultanze del p.v.c. - era affetto da motivazione apparente. L'Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste L. con controricorso. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1.1 - Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. L'Agenzia delle Entrate lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui - accogliendo l'appello del L. - non si è rilevata l'inammissibilità del motivo accolto, concernente la pretesa apparenza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, motivo tuttavia non proposto col ricorso introduttivo, ma avanzato ex novo in sede di gravame. 

1.2 - Con il secondo motivo, si denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La ricorrente lamenta il vizio motivazionale perché la C.T.R. ha dapprima esaminato il merito della controversia, pervenendo al giudizio di infondatezza della pretesa erariale, per poi passare all'esame del denunciato vizio motivazionale, questione che di per sé avrebbe precluso la trattazione del merito stesso. 

2.1 - Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del primo motivo per difetto di autosufficienza. Invero, la ricorrente deduce che il L., nel ricorso introduttivo, non aveva formulato alcuna specifica censura circa il vizio di motivazione poi riscontrato dal giudice d'appello. Evidenzia, infatti, che il contribuente si era doluto del fatto che l'avviso aveva recepito acriticamente un p.v.c. viziato da evidenti e numerosi errori, senza provvedere alla loro eliminazione; pertanto, i vizi denunciati erano attinenti al merito, non già al difetto di motivazione. Tuttavia, risulta dallo stesso ricorso per cassazione (p. 5) che già la C.T.P. - la cui motivazione è stata opportunamente riportata in corsivo - aveva esaminato un lamentato vizio di motivazione, sia pur per disattenderlo. Detto vizio, quindi, era stato denunciato dal L., e il suo contenuto è indicato in ricorso, sicché il deficit denunciato dal controricorrente non sussiste. 

2.2 - Sempre in via preliminare, va del pari respinta l'ulteriore eccezione di inammissibilità del primo motivo, relativa all'erronea indicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, anziché dell'art. 57. Si tratta di errore ampiamente superabile, perché è inequivoco che l'Agenzia delle Entrate si lamenti della pretesa novità del motivo d'appello, poi accolto dalla C.T.R. 

3.1 - Ciò posto, il primo motivo è infondato. 

A parte quanto già osservato supra (par. 2.1), dalla lettura del controricorso si evince chiaramente che il profilo poi esaminato e accolto dalla C.T.R. deve comunque ritenersi ricompreso nell'originaria e relativa doglianza: il L., infatti, s'era sostanzialmente lamentato della sussistenza di errori e incongruenze del p.v.c., le cui risultanze erano state fatte proprie dall'Ufficio senza che i detti errori venissero emendati. A ciò si aggiunga che la stessa C.T.R., nell'esposizione dei fatti processuali (p. 2), fa inequivoco riferimento al carattere ellittico delle censure avanzate in primo grado dal L. avverso la motivazione dell'atto impugnato, sicché anche per tal verso la pretesa novità della domanda in appello risulta esclusa. Il motivo, quindi, è destituito di fondamento. 

3.1 — Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato. Anzitutto, ritiene la Corte che la ricorrente non abbia colto la ratio decidendi della sentenza impugnata. Nella specie non è infatti ravvisabile alcuna duplice motivazione adottata dalla C.T.R.: questa ha rilevato determinati elementi fattuali (1. la coerenza dell'indice di rotazione del magazzino; 2. il presumibile errore materiale a giustificazione della discrasia tra le rimanenze finali di magazzino per l'anno 2004 e quelle iniziali del 2005; 3. l'ambiguità della dizione "pneumatici disponibili" contenuta nel p.v.c.; 4. l'incongruenza del ricorso da parte degli accertatori, in seno allo stesso p.v.c., al criterio della media aritmetica per la determinazione del prezzo medio di vendita, anziché al criterio della media ponderata), constatandone la ricezione da parte dell'Agenzia "in maniera passiva ed acritica in ordine ai profili innanzi evidenziati" e facendone quindi discendere il difetto di motivazione dell'avviso impugnato. La censura in discorso si risolve quindi in un "non motivo", perché la ricorrente, nel denunciare la contraddittorietà, mostra di non aver inteso il percorso motivazionale (corretto o meno che fosse) seguito dal giudice d'appello. Così stando le cose, risulta evidente che anche l'ulteriore censura di insufficienza della motivazione attinente al presunto "capo riferito al merito della controversia" (ossia, sull'an debeatur, p. 16) sia inammissibile, proprio perché non v'è alcun capo autonomo attinente al merito, distinto da quello sul vizio di motivazione. 

3.2 - Quanto precede, poi, apre ad un ulteriore profilo di inammissibilità: è noto, infatti, che "Il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il 'fatto' controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per 'fatto' non una 'questione' o un 'punto' della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (ex multis, Cass. n. 17761/2016). Ora, come risulta ampiamente anche da quanto sin qui detto, l'Agenzia non si duole affatto del deficit motivazionale in relazione ad un "fatto", bensì ad una "questione", ossia - in tesi - alla presunta violazione del supposto "principio in base al quale la statuizione di nullità dell'atto impugnato per vizio della motivazione risolve la controversia ovvero preclude la trattazione del merito" (p. 15). Tuttavia, è giocoforza osservare che, ove mai un tale principio - come prospettato dall'Agenzia - dovesse ritenersi esistente, si tratterebbe in realtà di un preteso vizio di attività del giudice tributario, e non certo di una esposizione di affermazioni tra loro inconciliabili o logicamente conflittuali, o ancora insufficienti, come invece ha inteso denunciare nella sostanza la stessa Agenzia, impropriamente invocando l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. Anche per tal verso, quindi, il motivo in esame risulta inammissibile. 

3.3 - Deve comunque evidenziarsi che, nel percorso logico seguito dalla C.T.R., non è dato riscontrare alcuna insufficienza, né contraddittorietà, giacché, come già evidenziato, il giudice d'appello ha utilizzato i dati fattuali prima richiamati (v. par. 3.1), coerentemente giungendo a sindacare la motivazione adottata dall'Ufficio, per aver recepito le risultanze del p.v.c. "in maniera passiva ed acritica in ordine ai profili innanzi evidenziati", ossia proprio quegli elementi accertati in fatto: si tratta, con ogni evidenza, di un giudizio lineare, sufficientemente costruito ed esposto, sia nelle premesse, che nelle conseguenze che se ne fanno derivare, nonché scevro da illogicità di sorta. Da qui, dunque e in ogni caso, l'infondatezza del motivo.

4.1 - Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 27.11.2018. 

 

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