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L’Agenzia delle Entrate non può ignorare la documentazione prodotta dalla parte a giustificazione dello scostamento dagli studi di settore. Confermato l’annullamento dell’illegittimo avviso di accertamento notificato alla contribuente.

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Estratto: “Ciò che dà sostanza all'accertamento mediante l'applicazione dei parametri è, infatti, il contraddittorio con il contribuente, dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la "presunzione" indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri e, conseguentemente, la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635)”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 3762 dell’8 febbraio 2019

Osservato che

M. propose opposizione, innanzi alla C.T.P. di Cosenza, avverso l'avviso di accertamento notificatole dall'AGENZIA DELLE ENTRATE e relativo a riprese per I.V.A., IRPEF, IRAP - nonché relative iscrizioni provvisorie - relativamente all'anno 2002. Tale ricorso fu accolto con sentenza n. 195/07/2008, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite; che tale decisione fu quindi impugnata dall'AGENZIA DELLE ENTRATE innanzi alla C.T.R. della Calabria che, con sentenza 63/4/2011, depositata il 14.10.2011, rigettò il gravame, confermando la decisione di prime cure, considerato che (a) la contribuente avrebbe dimostrato - mediante "il quadro RG del modello UNICO 2003 e altra documentazione allegata" - la ricorrenza di ragioni ostative all'applicazione, nei propri confronti dello studio di settore posto a base dell'avviso di accertamento impugnato, mentre (b) l'Ufficio "ha ignorato la documentazione prodotta dalla parte attestante la scarsa redditività dell'impresa, non ha contestato la correttezza formale delle scritture contabili, non ha giustificato il sovvertimento dei valori per come risultante dalla dichiarazione dei redditi"; che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE hanno infine proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, mentre è rimasta intimata la M.;

Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) dell'insufficiente e contraddittoria motivazione in cui sarebbe incorsa la C.T.R. su un fatto decisivo della controversia, in relazione alla ritenuta omessa considerazione, ad opera dell'Ufficio, delle osservazioni e dei documenti forniti dalla contribuente nel corso del procedimento amministrativo; che il motivo è infondato; che rappresenta principio consolidato quello per cui, in tema di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa (in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa), sicché la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Cass., Sez. 6-5, 18.12.2017, n. 30370, Rv. 646985-01. In termini cfr. anche, da ultimo, Cass., Sez. 5, 31.5.2018, n. 13908, Rv. 648860-01). Ciò che dà sostanza all'accertamento mediante l'applicazione dei parametri è, infatti, il contraddittorio con il contribuente, dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la "presunzione" indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri e, conseguentemente, la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635); che dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata (cfr. p. 3, cpv. e 4, righe 8-11) emerge come la gravata decisione abbia dato ampiamente e congruamente conto delle ragioni in base alle quali lo scostamento dallo studio di settore debba ritenersi giustificato, chiarendo, altresì, le omissioni commesse, nella specie, dell'Ufficio, tali da determinare l'illegittimità dell'attività di riscossione: talché il motivo in esame si risolve in un'inammissibile richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti sottesi alla decisione della C.T.R., estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; che, sotto altro profilo, neppure colgono nel segno le doglianze dell'AGENZIA ricorrente circa l'insufficienza della motivazione della gravata decisione in relazione alle ulteriori deduzioni svolte, in giudizio, dall'Ufficio (cfr. pp. 2, ult. cpv. 3, 6 e 7 del ricorso), non potendo la motivazione dell'avviso di accertamento essere "integrata" in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (arg. da Cass., Sez. 6-5, 21.5.2018, n. 12400, Rv. 648519-01);

Considerato, pertanto, che il ricorso va rigettato, nulla dovendosi disporre in merito alle spese del giudizio di legittimità, non essendosi la M. costituita né avendo svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 10.12.2018.

 

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