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Mancata immissione nel deposito fiscale. Deposito fiscale virtuale. Applicazione del regime di sospensione. Non può essere richiesta l’IVA se il contribuente ha comunque operato l’autofatturazione. Avvisi annullati.

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Estratto: “il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza domestica che da un paio d'anni, sulla scorta di quella unionale, si è ormai consolidata nel senso che in caso di deposito fiscale cosiddetto «virtuale», in assenza di frodi, qui non in discussione, l'amministrazione non può pretendere l’IVA all'importazione relativa alla merce immessa in libera pratica, concretandosi il «fisico» deposito in un semplice adempimento «formale» che non può incidere sul fondamentale principio di neutralità del tributo”; Secondo estratto: “questa Corte ha avuto occasione di ribadire il principio per cui: «l'amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all'art. 50 bis, comma 4, lett. b), d.l. n. 331 cit., qualora costui abbia già provveduto all'adempimento, sebbene tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 3099 dell’1 febbraio 2019

Rilevato e considerato:

1. che con l'impugnata sentenza, in riforma della prima decisione, la Regionale respingeva il ricorso promosso dal coobbligato C. avverso venti inviti di pagamento con i quali l'Agenzia delle Dogane di Napoli recuperava IVA all'importazione 2004 2005 2006 perché il pellame non comunitario «sdoganato» non era stato «fisicamente» introdotto nel deposito fiscale di cui all'art. 50 bis d.l. 30 agosto 1993 n. 331 conv. con modif. in I. 29 ottobre 1993 n. 427, bensì direttamente trasportato presso i magazzini dell'importatore XXX S.p.A., di cui il contribuente era il legale rappresentante;

2. che la CTR, per quanto rimasto di interesse, dopo aver accertato «in fatto» che il pellame di provenienza extracomunitaria, successivamente allo «sdoganamento», veniva direttamente consegnato presso i magazzini dell'importatore, riteneva «in diritto» che, in mancanza di effettivo transito nel deposito fiscale, fosse dovuta l’IVA all'importazione; e che, pertanto, l'obbligazione tributaria non avrebbe potuto essere considerata assolta con l'autofatturazione, come aveva in effetti provveduto a fare il ridetto importatore; che la CTR respingeva, inoltre, anche l'eccezione, ancora formulata dal contribuente C., di prescrizione triennale; per la Regionale, infatti, l'evasione del diritto di confine «era derivata dal reato di contrabbando», con la conseguenza che la prescrizione doveva farsi decorrere dalla data in cui il provvedimento penale era divenuto irrevocabile, secondo quanto previsto dall'art. 84 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43; che, infine, la CTR respingeva anche l'eccezione di incompetenza territoriale delle Dogane di Napoli, osservando «in diritto» che le importazioni erano avvenute «presso il porto» della stessa città;

3. che il contribuente C. ricorreva per quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, mentre l'ufficio resisteva con controricorso;

4. che con il secondo motivo, che può esaminarsi preventivamente in ragione della sua maggiore liquidità (Cass. sez. un. n. 9936 dei 2014; Cass. sez. trib. n. 11458 del 2018), deducendo per l'essenziale la violazione dell'art. 70 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, disposizione quest'ultima che disciplina l’IVA all'importazione, il contribuente C. addebitava alla Regionale di essere incorsa in errore per aver ritenuto indispensabile l'introduzione «fisica» nel deposito fiscale della merce di provenienza extracomunitaria, immessa in libera pratica a seguito dello «sdoganamento»; a giudizio del contribuente, infatti, poiché il deposito «fisico» costituiva un adempimento soltanto formale, anche il deposito cosiddetto «virtuale» poteva permettere di assolvere all'obbligo d'imposta mediante autofatturazione, secondo il meccanismo dell'inversione contabile, chiamato reverse charge;

4.1. che il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza domestica che da un paio d'anni, sulla scorta di quella unionale, si è ormai consolidata nel senso che in caso di deposito fiscale cosiddetto «virtuale», in assenza di frodi, qui non in discussione, l'amministrazione non può pretendere l’IVA all'importazione relativa alla merce immessa in libera pratica, concretandosi il «fisico» deposito in un semplice adempimento «formale» che non può incidere sul fondamentale principio di neutralità del tributo (Corte giust. UE sez. VI n. 272 del 2014, segnatamente nn. 29, 36 e 39; Cass. sez. VI-T n. 10911 del 2016; Cass. sez. VI-T n. 17815 del 2015); 4.2. cosicché, anche più recentemente, questa Corte ha avuto occasione di ribadire il principio per cui: «l'amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all'art. 50 bis, comma 4, lett. b), d.l. n. 331 cit., qualora costui abbia già provveduto all'adempimento, sebbene tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell'IVA, realizzata dall'importatore per effetto dell'immissione solo «virtuale» della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13, a tenore della quale detta violazione può essere punita, in relazione allo scarto temporale tra la dichiarazione e l'autofatturazione, con una specifica sanzione per il ritardo - non fissa e che può consistere anche nel computo degli interessi di mora, purché sia rispettato il principio di proporzionalità - la cui adeguata determinazione, implicando un accertamento di fatto, compete al giudice di merito» (Cass. sez. trib. n. 12231 del 2017); 5. che gli altri motivi rimangono perciò assorbiti;

6. che la sentenza deve essere quindi cassata e - non essendo necessari ulteriori accertamenti - la controversia deve essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso originariamente promosso dal contribuente C. contro i rammentati venti inviti di pagamento;

7. che nel posteriore consolidarsi del ricordato orientamento della giurisprudenza di legittimità, debbono essere ravvisate le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente C.; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio

 

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