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Corte di Cassazione
Ordinanza 02 luglio 2018, n. 17210
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva accolto l’appello di T.S. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, relativo all’anno 2005;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 I. n. 212/2000 e dell’art. 21 octies I. n. 241/1990, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente annullato l’avviso di accertamento, avendo la CTR mancato di esaminare le memorie al PVC presentate dal contribuente;
che l’intimato si è costituita con controricorso;
che il motivo non è fondato;
che dalla lettura della decisione impugnata emerge come, nell’avviso di accertamento, l’Amministrazione avesse espressamente ammesso di non aver valutato le memorie presentate dal contribuente;
che il problema non è dunque quello della mancata motivazione su atti che avrebbero comunque dovuto costituire oggetto di valutazione, ma è piuttosto quello di aver omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie;
che in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, la nullità consegue alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto nonché al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (Sez. 6-5, n. 8378 del 31/03/2017);
che la decisione della CTR è in linea col predetto principio;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in euro 8.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.
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