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3 MOTIVI PER CUI L'AVVISO DI ADDEBITO INPS CHE TI HANNO NOTIFICATO POTREBBE ESSERE NULLO

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Hai ricevuto una raccomandata o una mail nella casella Pec con cui l'Inps ti sollecita il versamento di contributi previdenziali o di premi?

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Per saperne di più e correre subito ai ripari leggi questo articolo.

Andiamo con ordine.

L'avviso di addebito è uno strumento di riscossione coattiva dei contributi e dei premi non versati dal contribuente all'Inps.

Infatti, a partire dal 2011 tale avviso ha sostituito la cartella esattoriale: rispetto agli altri enti creditori, l'Inps può, quindi, ricorrere ad un proprio atto immediatamente esecutivo e procedere anche all'espropriazione forzata nei confronti del contribuente che  non adempie.

L'avviso di addebito, una volta notificato, concede al contribuente solo 60 giorni per pagare: scaduto tale termine, l'agente della riscossione procederà al recupero coattivo del credito.

Tieni a mente questi 3 (tra altri) motivi per cui l'avviso di addebito potrebbe essere dichiarato nullo, e probabilmente è il caso che tu chieda l’intervento di un avvocato tributarista.

1. Sono spirati i termini di decadenza o è intervenuta la prescrizione.

La legge prevede che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali debbano essere iscritti  in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza.

I termini sono:

- per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento. ( Nota come: in caso di denuncia o comunicazione tardiva  o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell'ente);

- per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

In poche parole, se l'iscrizione a ruolo avviene oltre tale data, l'avviso di addebito notificato al contribuente è illegittimo in quanto l'Inps si considera decaduto dalla possibilità di riscuotere i propri crediti.

Altro aspetto da considerare è la prescrizione. Tieni conto che i contributi previdenziali si prescrivono di regola in 5 anni, che decorrono dal giorno in cui il soggetto obbligato avrebbe dovuto versarli.

La prescrizione dei contributi previdenziali è interrotta da qualsiasi atto notificato al soggetto obbligato e contenente l'intimazione ad adempiere.

Per questo, l'avviso di addebito avente ad oggetto contributi risalenti ad oltre 5 anni prima potrebbe essere dichiarato illegittimo.

2) Annullato addebito Inps derivante da accertamento fiscale.

In tema di avviso di addebito Inps emesso sulla base di un avviso di accertamento tributario impugnato dinanzi agli organi della giustizia tributaria vi è un orientamento in giurisprudenza a sostegno della sua nullità.

In particolare, la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 8379/2014 ha affermato come: “(...)in materia di iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.

In poche parole, da tale sentenza si desume che: laddove l'avviso di accertamento sia impugnato davanti alla competente Commissione Tributaria, potrebbe sostenersi sia preclusa all'INPS la possibilità di riscuotere il proprio credito, sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice.

3. Vizi di merito e/o di forma.

L'avviso di addebito può essere considerato nullo anche in presenza di vizi sostanziali (c.d. di merito) e/o formali.

Ad esempio, se hai già versato i contributi ma hai comunque ricevuto l'avviso di addebito oppure se c'è stato errore di calcolo delle somme dovute a titolo di contributi o premi, vi potrebbe essere un vizio di merito.

Se così fosse, l'atto viziato potrà essere fatto valere davanti al giudice (Tribunale-sezione lavoro) con ricorso da depositarsi nel termine di decadenza di 40 giorni *(decorrenti dalla data di notifica dell'avviso di addebito).

*termine che deve essere indicato a pena di nullità (con l'indicazione dell'autorità giudiziaria competente) nell'avviso di addebito, e vi consigliamo di verificare il termine ivi indicato.

Se, invece, per esempio, si accerta la mancata indicazione delle voci di calcolo oppure la mancata/ incompleta motivazione, vi potrebbero essere vizi formali (relativi alla forma dell'atto o alla sua notifica) .

Secondo l'orientamento della Cassazione, i vizi formali devono essere impugnati con l'opposizione degli atti esecutivi nel brevissimo termine di 20 giorni.

Laddove l'atto sia doppiamente viziato da vizi di merito e vizi formali, questi possono essere tutti dedotti in un unico atto di opposizione.

Ma quale tempo bisogna rispettare in questo caso?

Per scongiurare la decadenza del ricorso sarà meglio depositarlo entro 20 giorni dalla notifica della cartella.

                                                            ***

Per concludere, se ricevi un avviso di addebito:

1) puoi incaricare un avvocato tributarista di rappresentarti in questa fase;

2) tieni a mente i termini.

3) Potrai fare richiesta (se sussistono le condizioni) di pagamento a rate dell'importo dovuto.

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Per approfondire puoi ricercare tra le tante sentenze e ricorsi pubblicati sul nostro sito o chiedere l'intervento di un avvocato tributarista esperto proprio in questi temi per trovare la soluzione migliore possibile in relazione al tuo personale caso.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un giurista che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti.

 

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