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FALSO IN BILANCIO: 3 ESEMPI DI SENTENZE FAVOREVOLI ALL'IMPUTATO

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Sei stato accusato di falso in bilancio? Temi che simili accuse possano essere mosse nei tuoi confronti?

In questa guida ti spieghiamo di cosa si tratta e vediamo insieme alcuni (fra tanti) motivi per cui potresti ottenere l'assoluzione.

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Sai che attestare situazioni, fatti, atti inesistenti nell'ambito della società, per realizzare un vantaggio personale a discapito dei tuoi soci e creditori rappresenta un reato punito con la reclusione?

Ricorda che: gli amministratori devono sempre redigere bilancio di esercizio secondo la normativa contabile vigente, fornendo la reale situazione economica e patrimoniale dell'impresa.

Il reato può essere realizzato nell'ambito di:

         società di capitali quotate e non quotate*;

         società di persone;

         imprese individuali;

*tieni conto che per la società di capitali, il bilancio assume un rilievo particolare per i creditori perché possono rivalersi solo sul patrimonio della società e non sui beni personali dei soci.

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QUALI SANZIONI?

- In origine l'art. 2621 del codice civile prevedeva una pena fino a 5 anni di reclusione e una multa fino a 100.000 lire;

- Negli anni '80 un D.P.R aumenta la multa amministrativa fino a 20 milioni di lire;

- Il d.lgs. n. 61/2002, riforma la disciplina prevedendo due ipotesi di falsi di bilancio:

a) “False comunicazioni sociali” (punito con la reclusione fino a un anno e mezzo);

b) “False comunicazioni sociali a danno di società, soci, creditori” (reclusione fino a 4 anni).

Nel 2015, il governo Renzi ha riformato completamente il reato aumentando la pena a 5 anni nel primo caso e a 8 anni nel secondo.

5. Attualmente è prevista: - la reclusione da 1 a 5 anni quando amministratori e /o dirigenti della società espongono in bilancio dati non reali allo scopo di creare un vantaggio per sé e per altri(art. 2621 c.c.); - la reclusione da 6 mesi a 3 anni in caso di falso di bilancio di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); - la reclusione da 3   a 8 anni se la società è quotata in Borsa( art.2622 cc.).

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Se sei già stato accusato o hai fondato timore che possano accusarti di falso in bilancio, dai un'occhiata a questi 3 motivi per cui potresti essere assolto:

1)Non luogo a procedere per “non aver commesso il fatto”: il ruolo dei membri del Collegio Sindacale nel delitto di false comunicazioni sociali in concorso.

Nel procedimento conclusosi con la sentenza del Tribunale di Rimini del 12.07.2016, i membri del Collegio Sindacale di un istituto bancario venivano tutti chiamati a giudizio davanti al G.U.P. di Rimini perché accusati di concorso omissivo nel reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 c.c. (ora punito dall'art. 2621 c.c.).

L'indagine della Guardia di Finanza traeva origine dai rilievi mossi dai Commissari Straordinari inviati nella banca a seguito di una segnalazione di Banca d'Italia: durante l'ispezione veniva accertato un deterioramento di alcuno crediti non correttamente indicato a bilancio.

La verifica si concludeva, con l'individuazione degli omessi accantonamenti per rischi su crediti in almeno 35.689.732,00 euro con riferimento al 31/12/2009, e in almeno 29.37.833,00 euro con riferimento alla semestrale del 30/06/2010.

I giudici di primo grado hanno deciso per il proscioglimento degli imputati perché gli elementi acquisiti sono stati valutati come insufficienti, contradditori e non idonei a sostenere l'accusa in giudizio e in particolare con riguardo al giusto riparto di competenze sul controllo tecnico-contabile tra Collegio Sindacale e revisore esterno “che risulta assorbente (...) della mancanza (…). del dolo del reato inteso come cosciente consapevolezza del dato contabile mendace”.

Infatti, i giudici hanno affermato che il controllo del Collegio Sindacale, non consiste in un giudizio di merito sui risultati dell'attività amministrativo-contabile, quanto in una valutazione di adeguatezza dell'operato dei soggetti ai quali è demandata la redazione del bilancio, nonché del rispetto della legge e delle regole sociali, sulla base di un'analisi delle caratteristiche del sistema così come desumibili dai flussi informativi acquisiti.

2) Se manca la prova del dolo.

Con pronuncia n. 21672/2018 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata dall'imputato XX XXX, già assolto in primo grado dal reato di cui agli art. 81 c.p. e 2621 c.c., in quanto accusato di aver, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, omesso di indicare nei bilanci della società relativi agli anni di esercizio fino al 2010, informazioni imposte dalla legge circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Con sentenza del 22 giugno del 2016 la Corte d'appello, pronunciandosi sulle impugnazioni proposte dal P.M. e dalle parti civili, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato era estinto per prescrizione, ma lo condannava al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

L'imputato presentava ricorso per Cassazione ed eccepiva quattro motivi.

In particolare, il primo motivo denunciava il vizio di violazione di legge, in relazione agli articoli 576 e 538, comma 1, c.p.p.  e 157 e 81 c.p. e rilevava come il giudice d'appello non avesse il potere di pronunciarsi sulla domanda civile poiché il reato ascrittogli si era estinto per prescrizione in data anteriore alla pronuncia di primo grado.

Su tale motivo, la Cassazione ha messo in luce come una violazione, anche di natura contravvenzionale, che sia idonea ad incidere sulla consistenza del patrimonio dell'impresa nel tempo, può andare a realizzare singoli reati istantanei di falso in bilancio riferiti a ciascun anno di esercizio, fino alla cessazione della condotta.

Peraltro, la Corte, ha accolto pienamente le censure dell'imputato in materia di carenza di motivazione della sentenza impugnata, affermando che la prova del dolo nel reato di falso in bilancio, “dove l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto)  ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari” non può essere considerata raggiunta con la sola violazione di norme contabili: l'accusa deve trovare elementi specifici e incontestabili in grado di  mettere in evidenza nel redattore del bilancio la consapevolezza della sua azione abnorme  o irragionevole attraverso artifici contabili”.

3) Le dimissioni dell'amministratore delegato e la non applicazione delle misure cautelari.

Nella recentissima pronuncia n. 40499/2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che l'amministratore delegato di una S.p.a. che si sia dimesso da tutte le cariche societarie anche dopo aver commesso il reato di falso in bilancio non può essere assoggettato a misure cautelari limitative della libertà personale.

L'ex amministratore delegato XXX XXXX era stato condannato dalla Corte d'appello di Trieste alla misura cautelare relativa al divieto di esercitare funzioni direttive all'interno degli organi decisionali di persone giuridiche private o pubbliche.

Tale misura cautelare era stata richiesta dal P.M. dopo che il giudice delle Indagini Preliminari aveva deciso di revocarla.

La Corte ha accolto (seppur parzialmente) le ragioni del ricorrente relativamente alla applicazione delle misure cautelari.

Per la Corte, infatti, il giudice di secondo grado ha errato ripristinando la valenza delle misure cautelari relativamente al divieto di esercitare funzioni direttive in organi di persone giuridiche in quanto il ricorrente si era dimesso dalla carica e quindi non sussisteva pericolo di reiterazione del reato.

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L'elenco non è per niente esaustivo e le variabili da considerare sono molte di più. Per approfondire puoi ricercare tra le tante sentenze e ricorsi pubblicati sul nostro sito o chiedere l'intervento di un avvocato tributarista esperto proprio in questi temi per trovare la soluzione migliore possibile in relazione al tuo personale caso.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un giurista che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti.

 

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