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Confermata, anche nell’ultimo grado di giudizio, la nullità totale delle cartelle emesse dall’Agenzia delle Entrate troppo tardi. Era intervenuta la decadenza. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “L'Agenzia delle entrate ha, dunque, facoltà di emettere una nuova cartella, ma nel rispetto dei termini previsti a pena di decadenza e semprechè sulla cartella impugnata non siano stata pronunciata sentenza passata in giudicato (Cass. n. 8292 del 2018)”.

 

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 22221 del 5 settembre 2019

RITENUTO CHE:

L. impugnava una cartella di pagamento, notificata in data 28.7.2009, emessa per il recupero, effettuato ai sensi dell'art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973, delle somme oggetto di tre sgravi erroneamente effettuati, per un importo di euro 6.408,89, oltre a compensi di riscossione e diritti di notifica. L'Agenzia delle entrate aveva originariamente iscritto a ruolo gli importi a titolo di Irpef e addizionale regionale con relative sanzioni ed interessi, scaturenti dal controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 delle dichiarazioni modello Unico presentate dalla contribuente per gli anni di imposta 1999, 2000 e 2001, notificando le relative cartelle. In data 3.4.2007, l'Ufficio effettuava erroneamente lo sgravio delle tre partite di ruolo, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme erroneamente sgravate. La contribuente eccepiva l'illegittimità della cartella per nullità e tardività della notifica, essendo decorsi per le annualità 1999, 2000 e 2001 i termini di cui all'art. 25 d.P.R. 602 del 1973 e, quindi, la prescrizione e la decadenza della pretesa fiscale. Lamentava, altresì, il difetto di motivazione dell'atto impositivo, in quanto non indicava né gli estremi della dichiarazione né il numero dell'avviso di accertamento, né vi era prova della notifica degli atti prodromici ad esso presupposti. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 30/09/2010, accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo l'illegittimità della emissione della cartella in quanto disposta in duplicazione delle precedenti cartelle relative agli anni di imposta 1999, 2000 e 2001. L'Ufficio appellava la pronuncia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 151/2/13, rigettava il gravame ritenendo inapplicabile alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 e, quindi, inapplicabile il termine triennale previsto dal primo comma dell'art. 43 cit. come modificato dalla legge n. 156 del 2005. I giudici di appello rilevavano che dalla omessa notifica del provvedimento di sgravio e della successiva revoca dello stesso emergeva che l'atto impugnato doveva ritenersi illegittimo, trattandosi di una indebita duplicazione delle originarie cartelle di pagamento. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. L. ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma i) del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 5 ter, del d.l. n. 106 del 2005, convertito con modifiche dalla I. n. 156 del 2005, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto nella specie l'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 sarebbe inapplicabile. Parte ricorrente argomenta che il titolo dell'iscrizione a ruolo contenuta nella impugnata cartella non è costituita dalle "cartelle originarie" con le quali sono stati portati a conoscenza della contribuente gli esiti della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni di imposta 1999, 2000 e 2001, ma dal recupero degli sgravi indebiti aventi ad oggetto le precedenti iscrizioni: ciò è chiaramente specificato nella causale della cartella stessa. Ne consegue che la tempestività dell'azione di recupero si sarebbe verificata non in relazione all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma in relazione all'art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973, norma applicabile alle cartelle di pagamento emesse per il recupero di somme indebitamente rimborsate, ovvero indebitamente sgravate. Secondo l'Ufficio ricorrente il fatto che l'art. 43 cit. sia formalmente rubricato "recupero di somme erroneamente rimborsate" non può determinare l'impossibilità per l'Erario di provvedere, sulla scorta della medesima, al recupero di somme indebitamente sgravate. La disciplina recata da tale articolo, seppure riferita ai rimborsi, deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi in cui per errore l'Ufficio abbia proceduto ad effettuare uno "sgravio", secondo una interpretazione estensiva della disposizione.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 68 del d.P.R. n. 287 del 1992 e 2 quater del d.l. n. 564 del 1994, convertito con modificazioni della I. 656 del 1994, nonché del D.M. n. 37 del 1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo i giudici di appello erroneamente affermato che il provvedimento di sgravio deve essere considerato come un atto procedimentale meramente interno all'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, rispetto al contribuente, manterrebbero la loro rilevanza le cartelle di pagamento originariamente notificate. Tale affermazione sarebbe palesemente erronea, tenuto conto che i giudici di appello non terrebbero conto che lo sgravio, trattandosi di una forma di esercizio del potere di autotutela di cui l'Ufficio è ordinariamente investito, non sarebbe altro che l'annullamento del ruolo, con conseguente perdita definitiva di ogni validità ed efficacia dello stesso, e dunque della cartella che lo contiene.

3. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto inerenti alla medesima questione. Le censure sono infondate per le considerazioni che seguono.

3.1. L'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 5 ter lett.a) n. 3 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella I. 31 luglio 2005, n. 156, disciplina l'ipotesi del recupero di somme erroneamente rimborsate. L'istituto consente all'Amministrazione finanziaria di recuperare le somme erroneamente rimborsate e gli interessi eventualmente corrisposti mediante iscrizione in ruolo speciale da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi.

3.2. Come si è precisato, il presupposto per l'applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973 è il recupero di somme erroneamente versate, mentre nella fattispecie non è contestato che si tratta dell'emissione di una nuova cartella esattoriale dopo che le prime cartelle, ritualmente notificate e non impugnate, sono state erroneamente oggetto di sgravio. In tal caso trova applicazione, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18407 del 2018), l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicchè l'Amministrazione finanziaria, la quale ha per errore disposto lo sgravio della prima cartella, può emettere un'altra cartella, purchè i termini per l'emissione della stessa non siano decorsi in relazione al periodo di imposta cui attiene il recupero. L'Agenzia delle entrate ha, dunque, facoltà di emettere una nuova cartella, ma nel rispetto dei termini previsti a pena di decadenza e semprechè sulla cartella impugnata non siano stata pronunciata sentenza passata in giudicato (Cass. n. 8292 del 2018). Oltre al fatto che, nella fattispecie, per come accertato dai giudici del merito (v. pag.2 sentenza impugnata) l'Agenzia delle entrate non ha provveduto alla comunicazione dello sgravio né alla successiva revoca dello stesso, pur essendo a ciò onerata. Invero, questa Corte ha precisato che nell'ipotesi in cui l'Ufficio proceda alla iscrizione a ruolo di somme che sono state erroneamente sgravate, pur non essendo necessaria una formale notifica al contribuente, è tuttavia necessario provvedere ad una comunicazione preventiva, prima di procedere alla iscrizione a ruolo ed al successivo invio della cartella esattoriale (Cass. n. 28521 del 2013). Ne consegue che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1500,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Così è deciso, in Roma, il 23 maggio 2019.

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