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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 14533 del 28 maggio 2019
RILEVATO che:
C. ricorre avverso la sentenza n. 205/1//11, depositata in data 14/11/2011, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, ha confermato la decisione di primo grado avente ad oggetto una cartella di pagamento per l'IRAP, relativa all'anno di imposta 2005; per quanto qui rileva, la CTR ebbe a confermare l'assoggettabilità all'IRAP dell'attività professionale esercitata dalla contribuente, sulla base degli elementi di fatto desumibili dall'esame del quadro RE e dalle fatture allegate a specificazione del contenuto del RE 11, del modello unico di dichiarazione dei redditi per il 2006; avverso tale pronuncia, ricorre C., affidandosi ad un unico motivo di gravame; l'Agenzia delle Entrate, ritualmente intimata, non si difende.
CONSIDERATO che:
1. con l'unico motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 8, 27 e 36 del d.lgs. n. 446/97, nonché l'inadeguata ed illogica motivazione della pronuncia assoggettata a gravame;
2. il ricorso appare meritevole di accoglimento sulla base delle considerazioni di seguito esposte;
3. come noto, costituisce presupposto per l'applicazione dell'IRAP, secondo la previsione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre, qualora, il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione, ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;
4. la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, S.U. n. 12111/2009) formatasi in ordine all'individuazione degli elementi rilevanti della fattispecie impositiva in tema di IRAP, ha, con orientamento consolidatosi a partire dall'arresto intervenuto con S.U. n. 9451/2016, ha fissato i seguenti principi: a) il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione , e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo "l'id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; c) si avvalga di lavoro altrui in modo non occasionale con l'impiego di dipendenti svolgenti mansioni esecutive; d) i costi ed i compensi erogati, comprensivi di quote per ammortamento e canoni di leasing, non costituiscono di per sé stessi elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che di per sé stessi possono rappresentare, esclusivamente, un mero passivo dell'attività professionale, non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlati, quindi, all'implementazione dell'aspetto organizzativo (in tal senso Cass. n. 23557/2016);
5. ciò stante, il Collegio nel condividere gli approdi nomofilattici dianzi richiamati, ritiene di dover evidenziare, come i suddetti elementi, indicativi dell'eventuale sussistenza del presupposto impositivo, debbano, necessariamente esprimere una concreta capacità di implementazione del reddito del professionista, in modo da influire sulla capacità contributiva dello stesso;
6. nel caso in disamina non sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione, in quanto i beni in dotazione e le spese attribuibili al contribuente ("quote di ammortamento", "canoni di locazione finanziaria" "compensi corrisposti a terzi" per un importo complessivo di euro 23.265,00) corrispondono al minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale espletata (medico titolare di sede di medicina generale), in relazione, anche, ai compensi dallo stesso conseguiti nel periodo d'imposta (euro 87.145,00), ove si consideri che l'importo per compensi dovuti a terzi (euro 4238,00) risulta correlato a prestazioni di mero ausilio dell'attività professionale (commercialisti) o di mera sostituzione dell'attività professionale (compensi corrisposti a colleghi per la sostituzione durante i periodi feriali) tutti elementi inidonei, quindi, a rappresentare un incremento significativo della base imponibile;
7. per quanto precede il ricorso va accolto, cassata la sentenza impugnata, e conseguente pronuncia nel merito, con accoglimento della domanda del contribuente non essendo necessari accertamenti in punto di fatto. Le spese complessive del giudizio vanno compensate, considerato che la giurisprudenza si è consolidata, solo, successivamente alla proposizione del gravame in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito accoglie la domanda del contribuente. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13.12.2018.
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