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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 13739 del 22 maggio 2019
Ritenuto in fatto
L'Agenzia delle entrate ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n. 114/02/11 depositata il 21.7.2011. Il ricorso del contribuente R. avverso l'avviso di accertamento (in relazione a Irpef, anno d'imposta 2003), per mancata dichiarazione di plusvalenza conseguita a seguito di cessione di terreno edificabile e con destinazione agricola - per il quale era stata operata la rivalutazione ex art. 7 I. 448/2001 era stato accolito dalla CTP di Milano.
La CTR aveva rigettato l'appello dell'ufficio confermando la sentenza di primo grado sul presupposto che il valore di acquisto del terreno fosse stato determinato correttamente sulla base della perizia giurata di stima (ex art. 7 comma 1 I. 448/2001 cit.). Il contribuente non ha spiegato difese.
Ritenuto in diritto
1. Con l'unico motivo d'impugnazione, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 6, I. n. 448 del 2001, giacché il Giudice di appello non ha considerato che, nell'ipotesi di vendita di un terreno edificabile per un prezzo inferiore al suo costo di acquisto, rivalutato ex art. 7, comma 1, I. n. 448 del 2001, le plusvalenze di cui alle lettere a) e b), d.P.R. n. 917 del 1986, devono essere determinate sulla base degli ordinari criteri di cui all'art. 68 del medesimo d.P.R..
1.a Il motivo non è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte, nella sentenza n. 24310/2016 e n. 24141/2017 secondo cui, "In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la scelta del contribuente di calcolare il valore del bene ex art. 7 della I. n. 448 del 2001, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento, non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita, pertanto, la facoltà di alienare il bene ad un prezzo inferiore, sicché, anche in tale ipotesi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri.", e nella sentenza n. 25721/2014 (in fattispecie in tema di applicazione di imposta sostitutiva sulla base di perizia di stima redatta successivamente all'atto di cessione del terreno), secondo cui, "In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell'art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 10gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l'assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative.". Nel caso di specie, è pacifico che la contribuente fece redigere apposita perizia giurata, ed effettuò il pagamento dell'imposta sostitutiva, e poiché "non risulta nessun ulteriore requisito ai fini della facoltà di utilizzare la suddetta deroga di determinazione dell'imponibile, attesa l'assenza di ulteriori limitazioni poste dalla legge a tal proposito", contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, non sussiste "alcun vincolo ai fini della determinazione del corrispettivo nella successiva vendita dell'immobile, non potendo in particolare ritenersi che il valore del cespite come rideterminato ex art. 7, I. n. 448/2001, costituisca valore legale inderogabile e condizione ostativa alla facoltà per il contribuente di alienare il bene ad un prezzo inferiore, dovendo pertanto escludersi la decadenza dal beneficio e la facoltà per l'Agenzia di accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri ex artt. 67 e 68 TUIR, con riferimento cioè al costo di acquisto del terreno" (Cass. n. 24310/2016 citata; n. 19242/2016). 2. Il ricorso deve essere respinto. Non deve essere data pronuncia sulle spese giacché la intimata non ha spiegato attività in questa sede.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.4.2018
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