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Il contribuente può produrre i documenti a discolpa anche per la prima volta in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado. Accolto il ricorso del contribuente.

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Estratto: “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, l'art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, non trovando applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis introdotto dalla I. 18 giugno 2009, n. 69) alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 13337 del 17 maggio 2019

RILEVATO CHE:

- la D. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Foggia, depositata il 10 gennaio 2011, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della D. s.r.l. per l'annullamento di un avviso di accertamento con cui, relativamente all'anno 2001, era stata rettificata la dichiarazione i.v.a. e irrogate le relative sanzioni;

- dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo è contestata l'indebita applicazione dell'i.v.a. con aliquota agevolata al 4%, in luogo di quella con aliquota ordinaria, ad operazioni di somministrazione di bevande a mezzo di distributori funzionanti a capsule o cialde;

- il giudice di appello ha respinto il gravame del contribuente in ragione della mancata tempestiva dimostrazione del fatto che i distributori erano installati in luoghi aperti al pubblico, in quanto la relativa prova era stata offerta solo dinanzi in secondo grado e, dunque, non poteva essere presa in considerazione;

- il ricorso è affidato a tre motivi;

- resistono, con unico controricorso, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO CHE:

- va dichiarata, in via preliminare, l'inammissibilità del controricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto privo della necessaria legittimazione passiva poiché il giudizio di appello è stato introdotto dopo il 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, cui spetta esclusivamente la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente a tale data (cfr. Cass., sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3118);

- con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 58, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver la sentenza impugnata ritenuto inammissibile la produzione documentale dalla medesima offerta in sede di appello;

- il motivo è fondato; - in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, l'art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, non trovando applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis introdotto dalla I. 18 giugno 2009, n. 69) alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima (cfr. Cass., ord., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass. 22 novembre 2017, n. 27774);

- non viene, poi, in rilievo, diversamente da quanto prospettato - peraltro genericamente - dalla controricorrente, un ampliamento del thema decidendum a nuove circostanze di fatto alle quali si riferirebbero le prove documentali prodotte in appello, atteso che le stesse risultano riferirsi, secondo quanto riferito nella decisione, ad uno dei presupposti invocati dalla contribuente - sin dal suo ricorso introduttivo - per l'applicazione dell'aliquota agevolata alle operazioni di somministrazione di bevande (ossia, l'installazione dei distributori in luoghi aperti al pubblico);

- la questione è rilevante, in quanto l'aliquota agevolata va applicata qualora le somministrazioni vengano effettuate mediante distributori automatici installati in luoghi aperti al pubblico, all'interno di edifici destinati alla collettività (cfr., in tema, Cass. 22 settembre 2017, n. 22091);

- pertanto, nell'escludere l'ammissibilità della produzione documentale offerta dalla contribuente, in ragione della asserita preclusione che si sarebbe verificata, la Commissione regionale non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio;

- con il secondo motivo la ricorrente deduce l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso, individuato nella sussistenza o meno delle condizioni, diverse dalla installazione dei distributori in edifici destinati alla collettività, previste per l'applicazione dell'i.v.a. con aliquota agevolata alle operazioni di somministrazioni di bevande; - il motivo è inammissibile, in quanto sul punto il giudice di appello non è pervenuto ad un accertamento della insussistenza di tali ulteriori condizioni, per cui risulta difettare l'interesse della parte;

- con il terzo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione della tabella A, parte seconda, n. 38), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l'applicazione dell'aliquota agevolata alle operazioni di somministrazioni di bevande sia condizionata, anche, al fatto che l'acquirente della capsula o della cialda sia l'effettivo consumatore della stessa e, quindi, il consumatore finale; - il motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate con riferimento al secondo motivo;

- la sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Foggia, in diversa composizione, mentre, con riguardo al governo delle spese relative all'impugnazione proposta nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nulla va disposto in assenza di attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Foggia, in diversa composizione; dichiara inammissibile il controricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 27 novembre 2018.

 

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