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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 9451 del 4 aprile 2019
Considerato che:
1. con l'unico motivo di ricorso, denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 38, del d.P.R. n. 602/1973, 2697 cod. civ., la ricorrente assume che, per appurare la sussistenza del diritto al rimborso vantato dalla contribuente, era necessario sapere se le imposte che essa aveva versato nel 2004 si riferissero o meno agli stessi terreni rivalutati nel 2008, ciò che poteva avvenire solo sulla base della relativa perizia di stima asseverata, che controparte aveva l'onere di produrre; rileva, ancora, che la contribuente aveva prodotto unicamente una perizia non asseverata, priva della data e della firma del tecnico, e, in quanto tale, priva di efficacia probatoria; in forza di questi elementi, la ricorrente censura la decisione della CTR ascrivendole di avere posto a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere della prova che, invece, nella specie, trattandosi di istanza di rimborso, gravava sulla contribuente, quale attrice in senso sostanziale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità;
1.1. il ricorso è inammissibile; dall'esame degli atti processuali, cui questa Corte ha direttamente accesso ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, si evince che manca la prova della notifica, alla contribuente, del ricorso per cassazione; è principio consolidato di questa Corte che la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso (Cass. 1°/10/2015, n. 19623; 30/12/2015, n. 26108; 1°/10/2018, n. 23793); la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all'udienza di discussione (Cass. sez. un. 12/05/ 2010, n. 11429); pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito - termine che, per altro, l'Amministrazione finanziaria nemmeno ha chiesto - e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; a ciò si aggiunga, per completezza, che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. sez. un. 14/07/2016, n. 14594; sez. un. 24/07/2009, n. 17352); neppure questo adempimento è stato rispettato dalla ricorrente;
2. nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità perché l'intimata non si è costituita;
3. essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019
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