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Corte di Cassazione, Sez. 6
Ordinanza n. 7866 del 20 marzo 2019
Rilevato che:
Con sentenza in data 11 maggio 2017 la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della Associazione Sportiva Dilettantistica T. contro l'avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relativo all'anno di imposta 2004, emesso sul presupposto che il sodalizio svolgesse attività commerciale. Rilevava la CTR che «la natura commerciale dell'ente ricorrente è emersa da plurime evidenze, non essendo riscontrabile in nessun senso quell'obiettivo di promozione sportiva, indispensabile per fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge», affermando, altresì, che «non risulta essere stata effettuata alcuna partecipazione dei soci ad attività sociali». Avverso la decisione, con atto del 10 novembre 2017, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce «nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ovvero per motivazione apparente o irrimediabilmente ambigua, perplessa in violazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost (art. 360 n. 4 c.p.c.) nonché vizio di motivazione anche per omesso esame di fatti decisivi per la controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)». Sostiene che la CTR, aveva apoditticamente affermato la natura commerciale dell'ente sulla base di un generico riferimento a «plurime evidenze», senza esplicitare il percorso logico-argomentativo che aveva portato alla formazione di tale convincimento. La censura è fondata. Va ribadito che: - «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. cív., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014). La CTR, con specifico riferimento al caso di specie, si è limitata ad asserire che «la natura commerciale dell'ente ricorrente è emersa da plurime evidenze, non essendo riscontrabile in nessun senso quell'obiettivo di promozione sportiva, indispensabile per fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge» e che «non risulta essere stata effettuata alcuna partecipazione dei soci ad attività sociali». Tali affermazioni si palesano apodittiche, meramente assertive, obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, ponendosi così al di sotto del «minimo costituzionale» di cui alla citata pronuncia delle Sezioni Unite. Il primo motivo va quindi accolto. Restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 novembre 2018.
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