Estratto: “per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cd. "pro rata"), occorre considerare l'attività in concreto svolta in modo prevalente dall'impresa, assumendo a tal fine rilevanza l'esistenza di una contabilità distinta e la misura ingente dell'ammontare dei ricavi derivanti dall'una, rispetto a quelli provenienti dall'altra attività”.
Estratto: “In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, comma 5 (attuale art.109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.”
Estratto: “i motivi sono fondati in quanto effettivamente la sentenza impugnata non tiene affatto conto degli elementi forniti dalla ricorrente e non li considera in rapporto alla motivazione del provvedimento impugnato basato solo sull'antieconomicità che costituisce elemento grave e preciso che onera il contribuente a fornire giustificazioni; che nel caso in esame la sentenza impugnata ha considerato solo l'antieconomicità senza alcun riferimento a quanto dedotto dalla ricorrente e senza una sua conseguente valutazione; che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata”.
Estratto: “l'esposizione di un credito d'imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi quale formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l'ordinario termine prescrizionale”.
Estratto: “La CTR, con specifico riferimento al caso di specie, si è limitata ad asserire che «la natura commerciale dell'ente ricorrente è emersa da plurime evidenze, non essendo riscontrabile in nessun senso quell'obiettivo di promozione sportiva, indispensabile per fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge» e che «non risulta essere stata effettuata alcuna partecipazione dei soci ad attività sociali». Tali affermazioni si palesano apodittiche, meramente assertive, obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, ponendosi così al di sotto del «minimo costituzionale» di cui alla citata pronuncia delle Sezioni Unite”.
Estratto: “La CTR non ha fatto corretta applicazione della norma in questione laddove, pur avendo accertato che il contratto prevedeva il trasferimento al cessionario non solo della clientela, con i connessi obblighi di fare, non fare o permettere, ma anche il complesso di beni idonei allo svolgimento dell'attività (quali organizzazione, conoscenze, procedure, contratti, personale e comunque il know-how della struttura ceduta) ha ritenuto tassabile l'intero importo ricevuto dalla cedente in corrispettivo, anziché unicamente quello imputabile al trasferimento della clientela”.