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Inerenza. Il costo è inerente e rimane deducibile anche se non vi è stato vantaggio economico. Respinta la tesi dell’Agenzia delle Entrate. Confermato l’annullamento totale dell’avviso di accertamento. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “Secondo la più recente giurisprudenza della Corte, che qui si intende condividere, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (anche solo in termini di utilità potenziale o indiretta) (…) in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 8506 del 27 marzo 2019

FATTI DI CAUSA

1. - La I. S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, a seguito di processo verbale di constatazione, aveva accertato costi non inerenti per copie eliografiche € 378,00, prestazioni di terzi per € 263.357,00 e ricavi omessi per € 2.297,00 ed Iva complessivamente pari a € 863,00. La Commissione tributaria provinciale di Matera ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo i costi nei limiti di € 150.000,00, ritenendo che in mancanza di una puntuale documentazione non fosse possibile negare all'amministrazione il potere di trarre un diverso convincimento. In assenza di uno specifico rapporto costi-benefici, il calcolo forfetario per le operazioni poste in essere legittimava pertanto la presunzione di mancanza di certezza della spesa.

2. - La Commissione tributaria regionale della Basilicata ha accolto il gravame della contribuente, ritenendo infondato l'avviso di accertamento.

3. - L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La contribuente si è costituita con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) primo periodo, del d.P.R. n.600 del 1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo quanto dedotto, la decisione della Commissione tributaria regionale sarebbe incorsa in una confusione di fondo tra l'esistenza o effettività dell'operazione e la sua antieconomicità. Si tratta, infatti, di due aspetti diversi del non corretto e leale comportamento imprenditoriale teso a ridurre i ricavi o i costi e di converso il carico tributario in quanto fenomeni disomogenei tra loro, tali che non possono essere confusi o trattati promiscuamente, così come fatto dai giudici di seconde cure. Nel primo caso il soggetto economico mette in atto un disegno particolare al fine di evadere le imposte, utilizzando documenti fiscali afferenti ad operazioni mai effettuate, ricorrendo anche alla complicità di altri soggetti, come a società cosiddette "cartiera". Invece, il "comportamento antieconomico", più volte richiamato dall'Ufficio, afferisce a particolari situazioni nelle quali il soggetto economico pone in essere un'operazione, sia di acquisto o di vendita, il cui importo non è in linea con il prezzo che normalmente si dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate non ha messo in dubbio l'effettività dell'operazione, ma non ha ritenuto congruo il costo del servizio pagato, raddoppiato rispetto all'ipotesi di cura diretta dei medesimi affari con propri dipendenti (n. 4 dipendenti necessari), come riconosciuto in sede di conciliazione giudiziale e condiviso dai giudici di primo grado. Tale quantificazione non risulta contestata e né la contribuente, né la Commissione tributaria regionale hanno mai smentito il punto. La pronuncia impugnata giustifica il prezzo pagato dalla società facendo un generico richiamo alla "corposa consulenza finanziaria, contabile e anche amministrativa che traspare dagli atti in causa", senza offrire una motivazione più congrua e senza avvedersi che l'Ufficio, proprio per la "corposità" delle prestazioni di servizi, aveva valutato appunto come necessario l'apporto di n. 4 dipendenti. La Commissione tributaria regionale era stata chiamata a fornire motivazioni reali e non generiche sull'asserita economicità dell'operazione ma ha incentrato la sua motivazione sull'effettività dell'operazione ovvero su un problema estraneo e non afferente alla controversia. Era invece compito del giudice valutare la congruità della quantificazione delle prestazioni di servizi come operata dall'Ufficio in sede di conciliazione giudiziale.

1.1. - Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata da parte ricorrente sul presupposto che il motivo dedotto investa una questione di puro merito e non di diritto. Parte ricorrente, invero, non prospetta - neanche implicitamente - un vizio di motivazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., né chiede una rivalutazione dei fatti - inammissibile in sede di legittimità - ma deduce l'erronea applicazione delle norme che disciplinano i costi inerenti all'attività d'impresa, denunciando non l'inesistenza ma l'antieconomicità delle prestazioni contestate.

1.2. - Il motivo è infondato. Secondo la più recente giurisprudenza della Corte, che qui si intende condividere, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (anche solo in termini di utilità potenziale o indiretta) (Cass. 11 gennaio 2018, n. 450; Cass. 9 febbraio 2018, n. 3170; Cass. 27 settembre 2018, n. 23278), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese (Cass. n. 450 del 2018). In tal senso sono stati ritenuti inerenti - secondo un giudizio di natura qualitativa - anche i costi relativi ad iniziative che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione dell'attività imprenditoriale, senza che sia necessario verificarne la correlazione con i ricavi dell'impresa, né valutarne la congruità, mentre non possono ritenersi inerenti le operazioni comportanti costi che si riferiscono a un ambito non coerente o estraneo all'oggetto dell'attività di impresa (Cass. 31 maggio 2018, n. 13882). Le medesime considerazioni sono estendibili anche ai fini delle imposte dirette, dovendosi considerare unitario - per la sua derivazione dalla nozione di reddito d'impresa - il principio di inerenza dei costi (Cass. n. 23278 del 2018). Nella vicenda in esame, la Commissione tributaria regionale ha rilevato, con accertamento in fatto, che sulla base della documentazione in atti emerge che il consorzio ha trattato per la società contribuente i rapporti finanziari con vari istituti di credito, per cui le relative operazioni sono state effettivamente rese e non ha alcun rilievo il profilo dell'economicità del rapporto sulla base della giurisprudenza richiamata. 2. - Il ricorso va dunque respinto. Stante la presenza di orientamenti contrastanti e il recente assestamento della giurisprudenza in materia sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 27 novembre 2018,

 

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