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La qualificazione catastale deve tener conto della destinazione urbanistica ed edilizia. La CTR conferma l’annullamento dell’avviso.

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Estratto: “il Collegio ritiene che la qualificazione catastale del bene non può non tener conto della destinazione urbanistica ed edilizia del bene. Da tanto discende il legittimo accoglimento da parte del giudice di prime cure delle ragioni dell'odierno appellato”.

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Comm. Trib. Reg. per il Molise Sezione/Collegio 2

Sentenza del 25/01/2019 n. 110 -

Con sentenza numero XXX la Commissione tributaria provinciale di XXX, compensando le spese di giudizio, accoglieva il ricorso proposto dalla società a responsabilità limitata unipersonale XXX. avverso un avviso di accertamento in materia di classamento e catastale emesso e notificato dall'Agenzia delle entrate, Ufficio provinciale di XXX. - Territorio. Attraverso detto atto l'Ufficio:

1.     vista la comunicazione DOCFA presentata dalla parte;

2.     considerate le risultanze della relazione sintetica allegata all'impugnato avviso;

·                   rideterminava la categoria di un bene da E/3 a D/8, lasciando invariata la rendita catastale proposta. Al riguardo il giudice di prime cure, dopo aver ricostruito i fatti, riteneva sussistere una sufficiente motivazione, ma nel merito, considerata la peculiare natura del bene, riteneva corretta la valutazione effettuata dal ricorrente. Avverso l'indicata sentenza proponeva appello l'Ufficio il quale, previa ricostruzione dei fatti, eccepiva che la normativa edilizia o urbanistica era totalmente diversa da quella catastale. In particolare precisava che per inquadrare correttamente le categorie catastali identificate con la lettera E doveva farsi riferimento al disposto di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica numero 1142 del 1949 ovvero a quei beni caratterizzati da:

1.     l'estrema precarietà della struttura;

2.     l'assenza di una permanenza continuativa nel luogo in cui erano installati;

3.     la scarsa diffusione sul territorio.

Concludeva chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, la conferma della propria classificazione catastale. Spese vinte. Si costituiva in giudizio l'appellata contestando quanto ex adverso dedotto. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.

All'udienza del 10 dicembre 2018 il Collegio, sentito il relatore in pubblica udienza, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo. Osserva il Collegio che nell'ambito della categoria catastale E/3 devono ricomprendersi le costruzioni ed i fabbricati realizzati per speciali esigenze pubbliche mentre nella categoria D/8 devono ricomprendersi i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Nel caso di specie, come desumibile dallo stesso avviso impugnato, il bene in questione è un parcheggio pubblico posto sulla copertura di un fabbricato adibito ad attività commerciali. Inoltre, dalla documentazione versata in atti emerge che il soggetto autorizzato si era obbligato alla sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di XXX.. tesa a regolare la cessione in uso pubblico dell'area suddetta. Ciò posto il Collegio ritiene che la qualificazione catastale del bene non può non tener conto della destinazione urbanistica ed edilizia del bene. Da tanto discende il legittimo accoglimento da parte del giudice di prime cure delle ragioni dell'odierno appellato. Evidenti ragioni di equità e di giustizia sostanziale inducono comunque alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e compensa le spese.

 

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