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L’Agenzia delle Entrate deve rimborsare il costo delle fideiussioni richieste al contribuente ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA ex artt. 30 e 38-bis D.P.R. n. 633/1972. CTP Milano condanna l’Agenzia al rimborso. Caso 5

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Estratto: “la tesi dell’Ufficio, negando il diritto della contribuente ha richiesto rimborso delle spese di fideiussione, equivarrebbe ad addossare alla stessa un “rischio finanziario” incompatibile con la direttiva Comunitaria, privandola del recupero totale del proprio credito IVA, credito che verrebbe in effetti decurtato del costo delle fideiussioni necessarie per lo stesso recupero. Anche perché non si comprende la ragione per la quale, operando secondo gli assunti dell’ufficio, si dovrebbe ammettere al rimborso i contribuenti che sono stati i destinatari di una pretesa tributaria, mentre sarebbero esclusi contribuenti più “virtuosi” che non sono destinatari di nessuna pretesa tributaria al riguardo”.

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Commissione Tributaria Provinciale di Milano

Sentenza n. 165 del 10/06/2011

Con atto depositato in data XXXXX la società XXXXX con sede legale XXXX, in persona dell’Amministratore Delegato XXXX e del suo Procuratore speciale XXXXX, rappresentata e difesa da XXXXX, ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi in relazione alla istanza di rimborso, consegnata il XXX, del costo delle fideiussioni, per complessivi euro 180.090,21, rilasciate ai sensi dell’articolo 38-bis del DPR n. 633/1973 per il rimborso dei crediti iva derivanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d’imposta 2000, 2001, 2002 e 2003.

Eccepisce al riguardo la ricorrente la violazione dell’obbligo di rimborso previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge n. 212/2000, essendo ormai decorsi i termini decadenziali per l’accertamento e/o la rettifica dei periodi d’imposta in relazione ai quali è stato chiesto ed erogato il relativo rimborso di imposta e chiede dichiarasi illegittimo il silenzio rifiuto dell’Ufficio, e la condanna del medesimo al pagamento della somma di € 180.090,21 oltre interessi di legge, ed anche interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale. Con vittoria di spese di lite.

Con note scritte depositate in data XXX si è costituita l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 5 contestando le ragioni della ricorrente ed eccependo:

- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice tributario ex art. 2, comma 1, D.lgs. 546/92 in relazione alle domande di rimborso del costo delle fideiussioni ex art. 8 L. 212/2000, richiamando sentenze della Corte di Cassazione che hanno escluso la accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto al obbligazione garantita, e del tribunale di Trieste che ha ritenuto esistere la propria giurisdizione decidendo appunto in ordine al rimborso dei costi di fideiussione ex art. 8, comma 4, L. 212/2000.

- In via principale, e con riferimento alla portata delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, L. 212/2000, eccepisce la inapplicabilità delle previsioni in essa contenuta relativamente alla domanda di rimborso oggetto del presente giudizio, atteso che essendo stati emessi per gli anni in questione avvisi di accertamento e atti di contestazione analiticamente indicati, non risulta ancora definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata, condizione posta dalla norma per effettuare il rimborso, mentre per l’anno 2003 per il quale l’atto impositivo è definitivo, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano favorevole all’Ufficio, circostanza che rende definitivamente non rimborsabile la quota di costo sostenuta dalla parte con la polizza n. 27038770 a garanzia delle riprese tributarie per l’anno 2003, il problema appare definitivamente superato.

Conclude l’Ufficio chiedendo in via pregiudiziale che venga dichiarato il difetto di giurisdizione, ed in via principale il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Con memoria depositata in data XXX la ricorrente controdeduceva in ordine gli assunti dell’ufficio, con particolare riferimento:

1) alla portata dell’art. 8, comma 4 della L. 212/2000 e sulla sua applicabilità al caso delle fideiussioni sostenute per ottenere il rimborso dei tributi, ed alla inammissibilità delle tesi esposte in via principale dall’Ufficio. Contesta l’interpretazione limitativa proposta dall’ufficio con riferimento al presupposto di cui al predetto comma 4, atteso che il presupposto del definitivo accertamento sulla circostanza che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata, deve ritenerti applicabile unicamente alle prime due ipotesi (costi sostenuti per ottenere la sospensione o la rateizzazione dei tributi), mentre nel caso di rimborsi di tributi, non si verte in ipotesi di imposte dovute, non dovute o dovute in misura inferiore, cui ricollegare eventuali rateizzazioni o sospensione del pagamento, e pertanto la previsione del secondo periodo non è applicabile all’ipotesi di rimborso dei tributi e dei costi delle relative fideiussioni. Anche perché non pare comprensibile la ragione secondo la quale mentre il destinatario di un accertamento dovrebbe essere ammesso ad ottenere il rimborso dei costi, invece il contribuente virtuoso sin dall’inizio, non avendo avuto contestazioni di sorta in ordine al proprio credito d’imposta, non potrebbe ottenere il rimborso alcuno.

Tale interpretazione dell’Ufficio peraltro contrasta con la normativa e la giurisprudenza comunitaria, richiamata dalla parte, vincolante per gli Stati membri, e che ha confermato il principio per il quale le modalità di rimborso delle eccellenze di IVA che uno Stato membro stabilisce, devono consentire al soggetto passivo di recuperare in condizioni adeguate la totalità del credito risultante dalle eccedenze di IVA, senza far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo. Tale principio verrebbe violato ove si applicasse la interpretazione dell’Ufficio, in quanto è rimborso IVA verrebbe sostanzialmente decurtato dalla mancata restituzione degli importi referentesi ai costi di fideiussioni versate dalla contribuente, con la conseguente mancata tutela della norma di portata costituzionale dell’integrità patrimoniale del contribuente, che il citato art. 8, comma 4, ha inteso garantire.

2) Sulla questione degli avvisi di accertamento è messi da l’Amministrazione Finanziaria, la ricorrente contesta la tesi dell’Ufficio, rilevando che per i c.d. carichi pendenti esiste una separata garanzia fideiussoria, del tutto distinta da quella per cui si discute, come distinte sono le vicende che li riguardano. Infatti l’Ufficio non ha mai contestato alcunché in merito alla decadenza del rimborso dei crediti IVA in questione, mentre gli avvisi di rettifica citati dall’Ufficio si riferiscono ad altre vicende tributarie che non hanno influito, ne possono influire sulla demenza e sulla spettanza dei rimborsi in oggetto e che sono garantiti da una fideiussione diversa e separata da quelle rilasciate a garanzia dei rimborsi IVA. E tanto più che per quanto riguarda il XXX e XXX gli atti di rettifica e gli atti di irrogazione delle sanzioni sono stati annullati in sede di appello con sentenze pronunciate in data XXX della Commissione Tributaria Regionale di Milano, mentre per XXX la società ha prestato acquiescenza alla sentenza di appello a sé sfavorevole, versando gli importi dovuti.

3) Sulla questione del presunto difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la ricorrente contesta l’assunto dell’Ufficio richiamando la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 14274 del 21 marzo 2002, che ha riconosciuto la competenza del giudice tributario in ordine alla valutazione dei diritti patrimoniali consequenziali al rapporto tributario, e la sentenza sempre a Sezioni Unite n. 14499 del 16 giugno 2010 che ha affermato… “in base al principio di concentrazione della tutela, le Commissioni Tributarie possono riconoscere al contribuente non soltanto rimborso delle imposte indebitamente versate, ma pure gli accessori come gli interessi ovvero il maggior danno o l’importo eventualmente pagato per la prestazione di cauzioni”.  Del resto anche la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, confermando le precedenti sentenze di merito dei giudici tributari, che avevano riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente ex art. 8, comma 4, citato, hanno implicitamente affermato la loro giurisdizione in materia (sent. n. 14024 del 17 giugno 2009). Insiste pertanto nelle proprie domande con la ulteriore richiesta della condanna dell’Ufficio ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., ultimo comma.

La Commissione, esaminati gli atti e documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto illustrate dalle parti, sentite queste ultime, così provvede.

Preliminarmente con riferimento all’eccezione, avanzata dall’Ufficio, di difetto di giurisdizione del Giudice Tributario ex art. 2, comma 1, D.lgs. 546/92, in relazione alla domanda di rimborso del costo delle fideiussioni ex articolo 8, L. 212/2000, ne rileva la infondatezza alla luce dei principi enunciati dalla suprema Corte di Cassazione che a Sezioni Unite, peraltro richiamando proprio precedenti decisioni già intervenute in materia delle singole sezioni (Sent. n. 4598/1992, 8277/1994, 11483/1996, 247/1999, 14274/2002 e 16872/2007) con la sentenza n.  14499 del 16 giugno 2010 ha stabilito che la domanda con la quale contribuente chiede la condanna dell’erario rimborso dell’importo pagato per la prestazione di cauzioni e devoluta alla giurisdizione del Giudice Tributario, in quanto… “in base al principio di concentrazione della tutela le commissioni tributarie possono riconoscere al contribuente non soltanto il rimborso delle imposte indebitamente versate, ma pure gli accessori come gli interessi ovvero il maggior danno o l’importo eventualmente pagato per le prestazioni di cauzioni”…

Nel merito rileva altresì la fondatezza della pretesa della ricorrente in ordine al richiesto rimborso di € 180.090,21, pari al costo delle fideiussioni sostenuto dalla società per ottenere il rimborso del credito IVA maturato negli anni d’imposta 2000, 2001, 2002 e 2003, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000), che prevede appunto che … “l’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi”…, tanto più in presenza di una precisa direttiva nella normativa e giurisprudenza comunitaria in materia, che come tale, secondo le disposizioni del trattato CEE, produce effetti diretti anche negli ordinamenti nazionali, e può essere invocata nei confronti della stessa Pubblica Amministrazione dai soggetti interessati, direttiva che ha riconosciuto che… “le modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA che uno Stato membro stabilisce, devono consentire al soggetto passivo di recuperare in condizioni adeguate la totalità del credito risultante da dette eccedenze di IVA… e comunque il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo”…

Per contro, il (ndr. se) confermata la tesi dell’Ufficio, negando il diritto della contribuente ha richiesto rimborso delle spese di fideiussione, equivarrebbe ad addossare alla stessa un “rischio finanziario” incompatibile con la direttiva Comunitaria, privandola del recupero totale del proprio credito IVA, credito che verrebbe in effetti decurtato del costo delle fideiussioni necessarie per lo stesso recupero. Anche perché non si comprende la ragione per la quale, operando secondo gli assunti dell’ufficio, si dovrebbe ammettere al rimborso i contribuenti che sono stati i destinatari di una pretesa tributaria, mentre sarebbero esclusi contribuenti più “virtuosi” che non sono destinatari di nessuna pretesa tributaria al riguardo.

Venendo poi all’ulteriore assunto dell’Ufficio che esclude nel caso specifico la possibilità di rimborso, atteso che sono tutt’ora pendenti contestazioni in materia IVA tra la Amministrazione Finanziaria e la ricorrente per gli anni in considerazione, va detto che dette contestazioni sono già assistite da una propria garanzia fideiussoria specifica, mentre quella per cui si discute è stata prestata per altra ragione, l’anticipato rimborso di un credito riconosciuto, e non ha più quindi ragione di pesare sul contribuente. Poiché diversamente argomentando, sarebbe come pretendere una doppia garanzia estranea alla previsione della normativa di riferimento, posto che il relativo credito IVA non è stato mai contestato, e che, dato il tempo trascorso, neppure potrà più esserlo, riferendosi alla annualità di imposta 2000, 2001, 2002 e 2003, annualità per le quali i termini decadenziali per l’accertamento e la rettifica, sono rispettivamente decorsi, seguendo l’ordine, a far data dal 31 dicembre rispettivamente dei 2005, del 2006, del 2007 e del 2008.

Per le dedotte ragioni, in accoglimento della domanda della ricorrente va disposto il rimborso della somma di € 180.090,21, corrispondente al costo delle fideiussioni sostenute dalla stessa per ottenere il rimborso del credito IVA maturato negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, importo che va maggiorato degli interessi di legge a far data dalla istanza di rimborso (XXX) nonché degli interessi anatocistici, sempre calcolati nella misura di legge sulle interessi scaduti, dalla proposizione del presente ricorso al saldo, ex art. 1283 c.c.

Stante la complessità della materia, e le difficoltà interpretative e di applicazione della normativa di riferimento, e quindi l’originario carattere obiettivamente controvertibile della materia del contendere, ritiene inoltre la Commissione che sussistano giusti motivi per compensare per le parti le spese di giudizio (Cassazione Civile Sez. III, sent. n. 6737/2011).

PQM

La commissione accoglie ricorso. Spese compensate.

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DLP