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Estratto: «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.»

Estratto: «In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, commi primo e secondo, legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), che tale tutela ha voluto esplicitamente offrire, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.» (Cass. 10/12/2002, n. 17576); nel corso degli anni si è andato delineando un orientamento della Corte che, senza discostarsi dai criteri enunciati da Cass. n. 17576/2002, ha delimitato, con rigore, l'ambito di applicazione del principio del legittimo affidamento e si è preoccupata di precisare che: «Il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi.»

Estratto: “il criterio del c.d. "investimento sostitutivo" - consistente nell'ipotetica destinazione del medesimo capitale, impiegato per l'acquisto del terreno a scopo edificatorio, all'acquisto di BOT, protratto per un periodo pari alla durata dell'investimento immobiliare (anni 1993/2004) - valutato in sé, come primo elemento indiziario del ragionamento inferenziale (cfr. Cass. 26/05/2018, n. 13004), non può essere ammesso come presunzione dotata dei caratteri enunciati dall'art. 2729 cod. civ., da affiancare al mero scostamento tra prezzo di vendita e valore normale del bene, trattandosi di un elemento del tutto teorico; inoltre, nell'attribuire ad un simile criterio astratto ed ipotetico il rango di idoneo elemento inferenziale, la CTR - il cui percorso argomentativo si appalesa, sotto questo aspetto, carente e lacunoso - avrebbe dovuto altresì prendere in considerazione le giustificazioni addotte dalla ricorrente, in punto di mancanza di remuneratività del prezzo di cessione dichiarato, rispetto a quello di acquisto, riconducibili, in sostanza, alla riduzione dell'indice di edificabilità del bene, che aveva indotto la Cooperativa ad abbandonare l'iniziale progetto edilizio”.

Estratto: “la conclusione del giudice di appello risulta condivisibile, in quanto la circolare del 2007 finisce col prospettare, ex post, un nuovo criterio di determinazione dell'aliquota in assenza di norma primaria che faccia salvo il potere di riliquidazione dell'amministrazione; invero, la modifica retroattiva delle modalità di tassazione, a suo tempo individuate dalla stessa Amministrazione finanziaria con apposite circolari (circolari n.29/E e n. 78/E del 6 agosto 2001), non può giustificarsi con l'abrogazione dell'istituto della riliquidazione, elemento da solo insufficiente all'applicazione di un'aliquota maggiore in assenza di una norma primaria che attribuisca all'Amministrazione Finanziaria il relativo potere; né può ritenersi che sia consentito all'Amministrazione Finanziaria di rideterminare, in sede di controllo automatizzato, l'imposta dovuta, già correttamente applicata in base ai criteri vigenti, in forza dell'interpretazione contenuta in una circolare successiva all'erogazione della prestazione pensionistica e che prevedeva, di fatto, un'aliquota più elevata”.

Estratto: “come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte "in tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. 

Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni”.

Estratto: “La CTP di Milano, dinnazi alla quale veniva riassunto il giudizio, si limitava a confermare le precedenti statuizioni già intervenute. La CTR della Lombardia, dal canto suo, nella sentenza oggetto di impugnazione, pur richiamando in modo espresso il principio di dritto sancito dalla Corte se ne è totalmente discostata nel prosieguo della motivazione statuendo che l'imposta dovuta doveva essere ricomputata considerando quale base imponibile il valore in comune commercio del bene già oggetto di locazione finanziaria al 31 12 1992 "determinato quale sommatoria dei canoni di leasing versati alla data del rogito e del maxicanone di riscatto", così ponendosi in contrasto con la previsione normative di cui all'art. 17 del D.Lgs. 504/1992”. 

Estratto: “Orbene una volta riconosciuto che l'Ufficio — come attestato dai giudici di prime cure - in sede di emissione dell'avviso di rettifica in questione era venuto meno all'obbligo imposto dall'art. 52 citato non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto alla diversa stima oggetto della contestazione e solo in sede di appello provveduto alla integrazione della motivazione mediante l'allegazione di atti di compravendita di immobili con caratteristiche similari a quelli oggetto di contestazione, la conseguenza che ne deriva è quella per cui la decisione della CTR impugnata è risultata basata su elementi che non potevano essere presi in considerazione perché non richiamati e allegati all'avviso di accertamento e, comunque, nemmeno esposti nelle difese di primo grado”.

Estratto:  “La CTR si è (...) limitata, a sostegno delle tesi affermate dall'Amministrazione finanziaria a richiamare, implicitamente, gli elementi di fatto accertati dalla GDF, quali: «l'insistenza dell'organizzazione aziendale e commerciale della cartiera, la qualità di prestanome dei suoi rappresentanti, la mancanza di idonea documentazione sui trasferimenti delle merci, il pagamento mediante assegni commerciali, l'inesistenza della cartiera come contribuente IVA), indicati nella sentenza rescindente, senza approfondire e corredare, concretamente, ogni singolo elemento, rispetto ai dati offerti dalla GDF, procedendo poi alla confutazione di essi, rispetto alle contrapposte deduzioni, su ogni singolo punto, prospettate dalla contribuente; ed errando, poi, nel ritenere che questa Corte, violando le proprie attribuzioni, avesse pronunciato in merito alla sussistenza dei gravi indizi attestanti la mancanza di buona fede in capo alla società ricorrente, con ciò, ulteriormente, violando il "dictum" della sentenza rescindente che richiedeva un espresso e concreto approfondimento sui suddetti elementi indiziari”.

Estratto:  con riferimento al requisito dei ricavi minimi da dichiarare, il ricorrente afferma che dal quadro Re dei Modelli Unico 2003, 2004 e 2005 risulterebbe l'incremento nella misura prevista dalla norma concordataria (vedi alla pag.39 del ricorso, in nota); a fronte delle deduzioni del ricorrente, introdotte fin nel primo grado di giudizio e reiterate in appello, il giudice di appello avrebbe dovuto verificare sia la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 4 dell'art.33 d.l. n.269/03, sia se il risultato dell'attività di accertamento superasse la soglia del 50% del reddito dichiarato (ciò almeno in relazione all'accertamento della maggiore Irpef, poichè, per quanto riguarda l'IRAP, quest'ultima esula dalla portata applicativa dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui all'art. 33 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 -Sez. 5, Sentenza n. 14266 del 13/07/2016)”.

Estratto: “Il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello risulta del tutto deficitario sul merito della pretesa, poiché non esamina le numerose e specifiche contestazioni mosse dal ricorrente nel giudizio di appello — ritrascritte nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza — tutte volte a negare valore presuntivo agli elementi presi in considerazione dall'Agenzia delle entrate e posti a giustificazione della ricostruzione del maggior reddito rilevato. Infatti, i giudici di appello hanno recepito acriticamente le conclusioni cui l'Ufficio era pervenuto con la proposta di conciliazione, ma hanno del tutto pretermesso di valutare gli elementi di fatto decisivi e rilevanti, posti in evidenza dal contribuente, e di illustrare le ragioni per le quali hanno aderito alla tesi dell'Ufficio e disatteso le puntuali censure sollevate dal ricorrente per dimostrare che gli elementi indiziari su cui poggiava l'accertamento erano inattendibili ed inficiati da errori”.