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Litisconsorzio necessario: l’omessa integrazione del contraddittorio determina la nullità della sentenza di secondo grado. Accolto il ricorso dei contribuenti.

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Estratto: "Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità" ( Cass 2019 nr 14213). Va in effetti riscontrata la mancata notificazione dell'appello ad Equitalia Gerit s.p.a.,(parte nel primo grado di giudizio) nei cui riguardi deve essere integrato il contraddittorio; anche in considerazione del fatto che nel presente giudizio non si controverte sulla fondatezza della pretesa fiscale perchè i contribuenti chiedono l'annullamento di atti propri della fase di riscossione in relazione alla affermata decadenza del diritto di riscossione della cartella per violazione del disposto di cui all'art 1 ,comma 5 bis e 5 ter di cui al D.L. nr 106/2005 convertito in L. nr 156/2005.”

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Sentenza n. 29377 del 13 novembre 2019

Fatto

Con sentenza nr 271/2011 la CTR Lazio, sez. distaccata di Latina, accoglieva l'appello proposto da Agenzia delle Entrate nei confronti di MDS e PDA avverso la cartella di pagamento nr. 0XX XXXX XXXXXXXX XX/XXX, notificata in data 7.2.2007, di complessivi euro 244.704,56, emessa a seguito di dichiarazione di successione del 27.1.1998.

Il Giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni fatte valere dall'Agenzia delle Entrate, riteneva legittima la pretesa tributaria, rilevando che in materia di imposta di successione i termini di decadenza del diritto alla riscossione sono stabiliti dall'art. 27 comma secondo ultimo periodo del D.Ivo 346/1990 fil quale prevede che la liquidazione debba essere notificata nel termine di 3 anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione o di quella sostitutiva; termine questo che, nella specie, era stato rispettato. Osservava in questa prospettiva che l'avviso di pagamento dell'imposta principale era stato notificato il 17.3.2001, entro i tre anni dalla presentazione della dichiarazione.

Evidenziava poi che i termini di prescrizione regolati dall'art 41 del D.Ivo 346/1990 prevedono che il credito dell'amministrazione finanziaria si prescriva nel termine di 10 anni e che, nella specie, il ruolo era stato reso esecutivo il 29.11.2006.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione MDS e PDA, fondandolo su tre motivi cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Con un primo motivo i contribuenti denunciano la violazione dell'art 100 c.p.c. per carenza di interesse all'impugnazione.

Affermano infatti che la sentenza della CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti per la tardività della notifica della cartella e quindi per un vizio proprio dell'atto impugnato, in relazione al quale il solo soggetto legittimato ad impugnare sarebbe stata la Gerit, cioè l'ente mandatario per la riscossione coattiva.

Con un secondo motivo denunciano l'improcedibilità della domanda di appello per violazione del litisconsorzio necessario.

Osservano che l'atto di appello era stato notificato nei confronti dei soli contribuenti e non anche nei riguardi dell'ente di riscossione, che era stato parte del giudizio di primo grado, e che pertanto come tale avrebbe dovuto essere evocato nel giudizio di appello quale parte essenziale dello stesso.

Con un terzo motivo denunciano la violazione del disposto di cui all'art 1,comma 5 bis e 5 ter di cui al D.L. nr 106/2005 convertito in L. nr 156/2005 .

Il primo motivo è infondato.

L'agenzia delle entrate, quale titolare del credito posto in riscossione, aveva interesse ad appellare la sentenza che, annullando la cartella impugnata sia pure per un vizio di notifica, l'aveva vista sostanzialmente soccombente sulla pretesa.

Relativamente all'altra questione processuale sollevata con il secondo motivo, giova ricordare che l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado.

Ciò posto si osserva che al giudizio di primo grado aveva partecipato, oltre all'agenzia delle entrate, anche la società di riscossione Equitalia Gerit s.p.a.. nelle rispettive loro qualità di enti impositori o di riscossione. Quest'ultimo soggetto, come specificato dai ricorrenti sulla base degli atti evincibili dal fascicolo d'ufficio del giudizio davanti alla CTR, non è stato convenuto in appello dall'agenzia delle entrate. Ora, pur rilevando che tra ente impositore ed agente per la riscossione non sussiste, in effetti, litisconsorzio necessario di natura sostanziale, ben potendo partecipare al giudizio - nell'ipotesi in cui si contesti non soltanto la regolarità dell'azione di riscossione ma anche la fondatezza nel merito della pretesa impositiva - indifferentemente l'uno o l'altro (Cass.SSUU 16412/07 ed altre), altrettanto indubbio è che il vincolo di litisconsorzio avesse nella specie natura prettamente processuale; così da imporre che il giudizio di appello si svolgesse nei confronti di tutte indistintamente le parti del primo grado. In assenza di ciò, si produce, non l'inammissibilità dell'appello, ma l'esigenza di integrazione del contraddittorio. Si è in proposito affermato (Cass. n. 27616/18; 10934/15 ed altre) che: "Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità" (Cass 2019 nr 14213). Va in effetti riscontrata la mancata notificazione dell'appello ad Equitalia Gerit s.p.a.,(parte nel primo grado di giudizio) nei cui riguardi deve essere integrato il contraddittorio; anche in considerazione del fatto che nel presente giudizio non si controverte sulla fondatezza della pretesa fiscale perchè i contribuenti chiedono l'annullamento di atti propri della fase di riscossione in relazione alla affermata decadenza del diritto di riscossione della cartella per violazione del disposto di cui all'art 1 ,comma 5 bis e 5 ter di cui al D.L. nr 106/2005 convertito in L. nr 156/2005.

ÈIl secondo motivo va accolto con conseguente assorbimento del restante terzo motivo.

La sentenza va cassata e rimessa ad altra sezione della CTR Lazio, affinchè provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente di riscossione.

La CTR provvederà anche sulle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Roma 11.9.2019

 

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