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Cassazione: l’Agenzia delle Entrate non allega l’avviso di accertamento al ricorso per cassazione. Il ricorso è inammissibile e l’Agenzia paga le spese.

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Estratto: “L'omessa riproduzione dell'avviso di accertamento non consente, pertanto, di verificare la fondatezza dell'assunto dell'Agenzia in ordine alla avvenuta riproduzione degli elementi essenziali degli atti non allegati all'accertamento, postulata dall'Agenzia ed invece espressamente negata dalla CTR. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile con assorbimento dell'esame del ricorso incidentale”.

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Corte di Cassazione

Ordinanza dell’11 luglio 2018 n. 18223

Fatti e ragioni della decisione

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro XXX, impugnando la sentenza resa dalla CTR Piemonte indicata in epigrafe che aveva confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento notificato per la ripresa di IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2007, ritenendo nullo l'avviso che, fondandosi sul raffronto fra gli elenchi fornitori della contribuente e quelli delle ditte clienti, non allegati all'atto, nè riprodotti nel loro contenuto essenziale, non aveva consentito al contribuente di avere piena conoscenza della pretesa erariale. La parte intimata si è costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l'unico motivo di ricorso principale si deduce la violazione degli 42 d.P.R. n.600/73, in combinato disposto con l'art.4 c.5 dPR n.633/1972. La CTR non avrebbe considerato che l'avviso conteneva la partita IVA, gli importi della prestazione e l'ammontare dell'IVA, non rilevando il contenuto degli elenchi fornitori, risultando i dati essenziali dei detti elenchi nell'indicazione del valore delle operazioni effettuate dal fornitore e quelle dei clienti. Tale censura è inammissibile. Ed invero, la censura fondata sulla violazione dell'obbligo di motivazione ascrivibile all'Ufficio avrebbe imposto, ai fini della sua ammissibilità, la riproduzione del contenuto dell'atto al fine di verificare la fondatezza di quanto prospettato dalla ricorrente -cfr. Cass. n. 2928/2015; Cass. n. 22003/2014; Cass. n. 9536/2013-, non risultando sufficiente il richiamo a resoconti sommari dell'accertamento operati dalla ricorrente in ricorso che non consentono di valutare compiutamente il contenuto dell'atto. L'omessa riproduzione dell'avviso di accertamento non consente, pertanto, di verificare la fondatezza dell'assunto dell'Agenzia in ordine alla avvenuta riproduzione degli elementi essenziali degli atti non allegati all'accertamento, postulata dall'Agenzia ed invece espressamente negata dalla CTR. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile con assorbimento dell'esame del ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente principale, non dovendosi procedere sulle spese relative al ricorso incidentale. PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Pone a carico del ricorrente le spese del giudizio che liquida in favore del XXX in euro 4000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi. Nulla spese del ricorso incidentale. Co sì deciso il 7.6.2018 in Roma.

 

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