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Denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane.

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Estratto: “Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 25073 dell'8 ottobre 2019

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli («A.D.») ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento parziale dell'appello proposto dal contribuente (XXXXX DI S E M s.n.c.) avverso la sentenza n. 53/02/2014 emessa dalla CTP di Sondrio. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato l'impugnazione proposta avverso avviso di accertamento del 24 ottobre 2013 (prot. 12281/R.U.) per maggiori accise ed IVA all'importazione (oltre sanzioni ed interessi).

2. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge quanto segue circa i fatti di causa.

2.1. L'A.D. accertò, in relazione al periodo marzo 2009-febbraio 2012, che la società contribuente riforniva di carburante, dal territorio extradoganale di Livigno, i propri veicoli con quantità eccedente la franchigia che, invece, ex art. 107 Reg. (CE) del Consiglio del 16 novembre 2009, n 1186 (relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali), era limitata al carburante contenuto nei «serbatoi normali» dei veicoli commerciali (sulla base di un PVC di violazione degli artt. 282 e ss. del d.P.R. 23 gennaio L. D. 1973, n. 43, T.U.S. e da 1 a 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

 I detti veicoli, su richiesta dell'acquirente, in sede di primo acquisto e di prima immatricolazione erano stati difatti muniti dal costruttore di serbatoi di portata maggiore rispetto a quella dei serbatoi che sarebbero stato altrimenti apposti (sempre compatibili con i detti veicoli e difatti omologati).

Sicché, l'Amministrazione emise e notificò al contribuente avviso xxxxx di accertamento del 24 ottobre 2013 (prot. xxxxxxxx R.U.), per maggiori accise ed IVA all'importazione (oltre sanzioni ed interessi), per l'accertata violazione del regime comunitario della franchigia doganale in materia di accise all'importazione oltre che in materia di IVA all'importazione.

 3. Il contribuente impugnò l'avviso in oggetto e la CTP rigettò il ricorso con sentenza parzialmente riformata in secondo grado (solo con riferimento all'applicazione ai soli interessi dell'art. 10 della I. 27 luglio 2000, n. 212, c.d. «statuto dei diritti del contribuente»).

 4. La CTR, in particolare, quanto all'applicabilità della disciplina delle franchigie dai dazi all'importazione, di cui al titolo II del Reg. (CE) n. 1186/2009, ritenne non rientrante quello in oggetto nel novero dei «serbatoi normali» il cui carburante è ammesso in franchigia dai dazi all'importazione ex art. 107, par. 1 e 2, lett. c., del detto regolamento, in quanto non montato in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato. Pur montato dal costruttore in sede di prima immatricolazione, il detto serbatoio, difatti, era stato apposto, su richiesta dell'acquirente, in luogo di quello (di minore portata) che sarebbe stato altrimenti apposto dal costruttore in quanto rientrante tra i serbatoi montati su tutti i veicoli dello stesso tipo di quello considerato. La Commissione regionale, in definitiva, ritenne la disposizione in esame di stretta interpretazione, in quanto inerente franchigie doganali (nella specie all'importazione), conformemente alla sua formulazione, non potendo quindi essere interpretata in contrasto con il suo tenore letterale per il quale rientra nella nozione di «serbatoi normali» quello montato in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato.

In particolare il Giudice di secondo grado argomentò anche da Corte giust., 3 dicembre 1998, C-247-97, Schoonbroodt, pronunciatasi in via pregiudiziale in merito all'antecedente art. 112 del Reg. CEE del Consiglio, 28 marzo 1983, n. 918, sostanzialmente riprodotto, per quanto qui rileva, dal successivo art. 107 del Reg. n. 1186/2009. La Commissione non ritenne altresì di poter giungere ad una diversa interpretazione in considerazione di Corte giust. 10 settembre 2014, C-152/13, Holger Forstmann Transporte in quanto pronunciatasi, in via pregiudiziale, in merito al diverso art. 24 della direttiva 2003/96/CE del consiglio, del 27 ottobre 2003, ristrutturante il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Il Giudice d'Appello escluse altresì la sussistenza del «legittimo affidamento» di cui all'art. 10 I. n. 212 del 2000.

Trattasi difatti di controlli sui transiti effettuati, ai fini di risalire ai «serbatoi normali», anche mediante richiesta alle case costruttrici dei veicoli delle schede tecniche, con menzione della capacità dei serbatoi originari, mancando sui documenti di circolazione i dati opportuni per risalirvi. Fu altresì argomentato dall'insussistenza di un comportamento attivo dell'Amministrazione, tale da far sorgere fondate aspettative sull'applicazione della franchigia, oltre che in ragione dell'interpretazione restrittiva già data da Corte giust. 3 dicembre 1998, C-247-97, Schoonbroodt, in merito alla portata del riferimento ai «serbatoi normali» (ancorché circa il previgente art. 112 del Reg. CEE del Consiglio, 28 marzo 1983, n. 918). Per converso, la Commissione regionale ritenne meritevole di accoglimento il (solo) motivo di appello proposto dal contribuente avente ad oggetto l'applicazione del citato art. 10 con riguardo agli interessi, atteso che: «la rilevante affluenza di trasportatori professionali che sono prossimi a Livigno e che riforniscono regolarmente i propri automezzi in zona franca avrebbe dovuto  indurre l'Agenzia delle Dogane ad una verifica della regolarità dei serbatoi utilizzati in epoca antecedente e senza ritardo» (così, letteralmente, la sentenza impugnata).

5. Contro la sentenza d'appello l'A.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed il contribuente intimato non si difende.

                                         RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, per la connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto.

Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, si deducono «violazione e falsa applicazione dell'art. 132 secondo comma n. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992. Nullità della sentenza». Nonostante la tecnica redazionale del motivo in esame (oltre che della sua rubrica), in sostanza, si prospetta la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione inerente l'applicazione dell'art. 10 I. n. 212 del 2000, con riferimento ai soli interessi, con la parte motivazionale inerente la non applicazione del detto articolo circa l'applicata sanzione. Con il motivo n. 2, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, I. n. 212 del 2000, in quanto il detto articolo sarebbe stato applicato in assenza dei relativi presupposti.

2.1. Le doglianze sono inammissibili. Quella di cui al numero 1, in particolare, non è in linea con la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, c.p.c. (applicabile nella specie) ad opera dell'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv., con modif., dalla I. 7 agosto 2012, n. 134), anche con riferimento, peraltro, all'impugnazione delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie regionali (per l'applicabilità della modifica di cui innanzi anche all'impugnazione delle sentenza emesse dalle CTR si vedano, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629829-01, e Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8054, Rv. 629832-01). Il legislatore, come chiarito da questa Corte anche a Sezioni Unite, tramite il nuovo n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (ex plurimis, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831 -01, e successive conformi tra le quali, tra le più recenti, anche Cass. sez. 2, 29/10/2018, n. 27415, Rv. 651020-01).

Quanto al vizio di omessa motivazione, la detta riformulazione dell'art. 360, comma 1, c.p.c. è in particolare interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella  «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (ex plurimís: Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01; Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8054, Rv. 629832-01 e successive conformi, tra le quali anche Cass. sez. 3, 12/10/2017, n. 23940, Rv. 645828- 01, per la quale, quindi, non sono più ammissibili mere censure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale ma solo quelle deducenti violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, e quindi causa di nullità della sentenza, e Cass. sez. 6-3, 25/09/2018, n. 22598, Rv. 650880 -01, che riconduce il vizio in oggetto ad una nullità processuale denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Quanto innanzi evidenzia l'inammissibilità della doglianza in quanto prospettata in termini di mera contraddittorietà di taluni profili della motivazione (inerenti l'applicazione dell'art. 10 I. n. 212 del 2000), peraltro neanche in termini tali da rendere l'apparato motivazionale della sentenza impugnata al di sotto del «minimo costituzionale». La CTR ha peraltro argomentato in relazione all'invocata applicazione dell'art. 10 all'esito di valutazioni di merito alle quali invece il ricorrente vorrebbe inammissibilmente sostituire le proprie, in ciò sostanziandosi la doglianza (motivo 2).

3. In conclusione, il ricorso non è accolto;

nulla sulle spese non essendosi costituito l'intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019

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